Annotazione matricolare dell’incarico di componente, sia di parte pubblica che sindacale, delle Commissioni paritetiche, a nulla pare sia valso il chiarimento statuito con l’integrazione normativa prevista dall’art. 30 del d.P.R. 57/2022 e la successiva circolare del Capo della Polizia – Su tutte si evidenzia in negativo la Questura di Salerno. Richiesta di intervento urgente

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Roma, 2 maggio 2023

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Annotazione matricolare dell’incarico di componente, sia di parte pubblica che sindacale, delle Commissioni paritetiche, a nulla pare sia valso il chiarimento statuito con
l’integrazione normativa prevista dall’art. 30 del d.P.R. 57/2022 e la successiva circolare
del Capo della Polizia – Su tutte si evidenzia in negativo la Questura di Salerno.
Richiesta di intervento urgente.

L’accordo sindacale per il personale non dirigente della Polizia di Stato relativo al triennio 2019-2021, recepito con d.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022, ha statuito, all’articolo 30, l’aggiunta al comma 4 dell’art. 36 del d.P.R. 164/2002 delle seguenti parole: «La partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall’Amministrazione per la partecipazione alle medesime Commissioni».
Con tale aggiunta, come peraltro ben specificato nella circolare n. 555/VCP/27 del 22.7.2022 a firma del Capo della Polizia, si è inteso chiarire (cit. testuale dalla predetta circolare: «Viene, infine, integrato il comma 4 dello stesso articolo, chiarendo…») che «la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali ai lavori delle Commissioni paritetiche di cui all’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 395 del 1995 è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le modalità previste per il personale designato dall’Amministrazione per la partecipazione alle stesse Commissioni».
Il periodo aggiunto al comma 4, in buona sostanza, ha costituito una sorta di norma interpretativa che ha palesemente valore retroattivo nel senso che tanto nei concorsi interni quanto negli scrutini per l’avanzamento di carriera che si svolgeranno dall’entrata in vigore del d.P.R. 57/2022, la partecipazione dei sindacalisti ai lavori delle Commissioni paritetiche deve essere valutata al pari dei componenti designati dall’Amministrazione.
Ebbene, tale norma interpretativa, che – bisogna rammentarlo – si è resa necessaria per eliminare la disparità di trattamento che si registrava nel territorio (prima del d.P.R. 57/2022 in alcuni Uffici la partecipazione alle Commissioni dei componenti di parte sindacale veniva annotata nello stato matricolare… in altri no), sta già evidenziando disparate modalità applicative.
Taluni Uffici ritengono che la citata annotazione nello stato matricolare (quindi la valenza ai fini degli avanzamenti di carriera) debba essere fatta prendendo in considerazione le Commissioni effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del d.P.R. 57/2022, altri Uffici credono che detta annotazione debba essere fatta per la partecipazione alle Commissioni riunitesi successivamente al 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione dell’accordo sindacale recepito dal predetto d.P.R., qualcuno ritiene che valgano le Commissioni effettuate dall’inizio di validità del triennio contrattuale in argomento, etc. etc.…
Su tutti emerge in negativo la Questura di Salerno che addirittura pare ritenga che la partecipazione a dette Commissioni non debba essere annotata nello stato matricolare né dei componenti designati dal Sindacato e nemmeno di quelli designati dall’Amministrazione … e che per di più, dal periodo iniziale della situazione emergenziale dovuta al Covid-19 a tutt’oggi, non intende convocare le ridette Commissioni sebbene più volte sollecitata in tal senso per le vie brevi ed anche formalmente dalla Segreteria Provinciale di questa organizzazione sindacale COISP.
Insomma, l’integrazione del comma 4 dell’art. 36 del d.P.R. 164/2002 avrebbe dovuto fornire un chiarimento, come precisato dall’Amministrazione nella circolare sopra ricordata, con valenza retroattiva (sul piano della ragionevolezza non potrebbe essere altrimenti) e pertanto l’annotazione a matricola della partecipazione alle Commissioni dei componenti designati dai Sindacati deve avvenire anche per le riunioni di dette Commissioni effettuate antecedentemente al d.P.R. 57/2022. Ciononostante la stessa sta trovando delle incomprensibili resistenze che necessariamente codesto Ufficio dovrà rimuovere fornendo con ogni possibile urgenza giuste indicazioni a tutti gli Uffici di polizia sul territorio.
La Questura di Salerno, poi, dovrà anche essere sollecitata a convocare immediatamente le ridette Commissioni paritetiche statuite dall’art. 26 d.P.R. 395/1995, ponendo fine all’illegittima pretesa di negarne la funzionalità da alcuni anni.
In attesa di cortese celere riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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