Sovrintendenti promossi per meriti straordinari – Seguito

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Prot. 746/2020 S.N.                                                                    Roma, 29 ottobre 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Sovrintendenti promossi per meriti straordinari. SEGUITO.

Preg.mo Direttore,
lo scorso 4 agosto, con l’allegata lettera recante prot. 523/2020 S.N., questa Segreteria Nazionale intervenne presso il Suo Ufficio per sottolineare la necessità di trovare urgente rimedio all’ingiustizia patita da decine di colleghi, promossi per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente e poi, dopo anni, scavalcati nel grado da migliaia di colleghi che hanno partecipato ad un concorso interno indetto anche dopo molto tempo dalla promozione straordinaria dei primi.
In particolare, questa O.S. ricordava il d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172 (i secondi correttivi al Riordino delle Carriere) ed il fatto che detto decreto aveva risolto la citata annosa questione modificando l’art. 24-quater del DPR 335/1982 e consentendo al personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali per la qualifica di vice sovrintendente quando dette procedure ne consentano l’accesso al ruolo con una decorrenza più favorevole… con la previsione della conseguente ricostruzione di carriera.
Sottolineava quindi che tale norma, purtroppo, non ha tenuto conto delle situazioni pregresse che avevano peraltro determinato la necessità della sua stesura, ovvero di quelle decine di colleghi che si sono visti negata la possibilità di partecipare ai concorsi per vice sovrintendente relativamente alle carenze nell’organico di anni precedenti poiché al momento dell’emanazione di detti concorsi (con ritardo notevolissimo) si trovavano già nel ridetto ruolo a seguito di promozione per merito straordinario … mentre se vi avessero potuto partecipare avrebbero ottenuto una decorrenza giuridica nella qualifica antecedente
a quella data dalla promozione straordinaria.
Questa Segreteria denunciava pertanto il grave torto subito da tali colleghi che hanno dovuto parlare della propria promozione per merito straordinario come un danno: premiati e nel contempo fortemente penalizzati per eccezionali meriti di servizio e per aver posto a grave rischio la propria vita.
Al Suo Ufficio, in conclusione, veniva chiesto di sollecitare i competenti Settori del Dipartimento così da farsi promotori di “una norma che permetta all’Amministrazione di analizzare le situazioni dei colleghi interessati dalla questione e di attribuirgli la qualifica di vice sovrintendente con la decorrenza giuridica attribuita ai vincitori del primo concorso per vice sovrintendente cui avrebbe potuto partecipare qualora la sopra ricordata modifica all’art. 24-quater del DPR 335/1982 fosse stata fatta con valore retroattivo”.
In tal modo, si precisava, “verrebbe così ristabilito quel sentimento di forte giustizia che ha sempre caratterizzato il loro operare, tanto da meritare addirittura una promozione per merito straordinario”.
In riscontro a tale lettera perveniva una nota in data 24 settembre u.s. (qui pure allegata), con la quale il Suo Ufficio precisava che “la Direzione Centrale in parola, non escludendo una soluzione di tal fatta aprioristicamente (ovvero la soluzione richiesta da questa O.S.), ha precisato, però, che un intervento da parte dell’Amministrazione non può prescindere da un’ulteriore modifica normativa, che comporta sia la necessaria condivisione delle correlate implicazioni in tema di equiordinazione tra le Forze di Polizia e le Forze Armate sia il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla manovra”, sottolineando che
“La questione posta, inoltre, come altre affrontate e risolte dal riordino e dai relativi correttivi è tanto datata e consolidata nel tempo che un eventuale intervento in sanatoria non sarebbe assolutamente e definitivamente risolutivo, ma comporterebbe l’emersione di altrettante e più antiche analoghe questioni con riferimento alle regole della successione delle leggi nel tempo” e che “In sostanza si porrebbe il problema dell’individuazione del limite temporale anteriore al febbraio 2020, fino al quale far produrre
gli effetti del correttivo in argomento”.
Ebbene, l’allegata sentenza della Corte Costituzionale (n. 224/2020 del 7/10/2020) ha indicato in maniera chiara la soluzione.
La Corte ha statuito “l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”.
In conseguenza di ciò codesto Ufficio vorrà rivolgersi nuovamente ai competenti Settori del
Dipartimento affinché, senza indugi, si provveda a rimediare all’inaccettabile torto che hanno dovuto sopportare molti nostri Colleghi, promossi per degli eccezionali meriti.
Si attende cortese urgente riscontro.
L’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico PIANESE

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