Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Serie generale
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”, contiene alcune norme di interesse per i Poliziotti e per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che provvediamo ad enunciare di seguito con alcune osservazioni.
Art. 23
Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio n2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, è nautorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. ….
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero ndell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione nall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di neuro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
Le disposizioni di cui sopra hanno il fine di adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19 (corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all’espletamento dei servizi demandati all’Amministrazione della pubblica sicurezza).
Con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020 erano state stanziate risorse per le Forze di polizia e le Forze
Armate, volte a rafforzare l’azione di controllo del territorio e di contenimento dell’esposizione a rischio nell’ambiente di lavoro, e per le maggiori attività demandate al Ministero dell’Interno, ma dette risorse si erano rilevate inadeguate (basti pensare che il fabbisogno quantificato con il d.l. 18/2020 era stato stimato per coprire l’impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi, mentre il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio).
Art.72
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 nluglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e n11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno nspecifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della nretribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti
da contribuzione figurativa.”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i ngenitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nnel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in ncaso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non nlavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”;
c) al comma 8, le parole “un bonus” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più bonus” e le parole “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” ed è aggiunto il seguente periodo: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per nservizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come nmodificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
2. All’articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”…
Ebbene, il comma 1 modifica l’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato (l’articolo 25, comma 1, del medesimo d.l. 18/2020 amplia ai dipendenti pubblici la platea del beneficiari), portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020… ma anche aumentando il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) prevedendo altresì che tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il comma 2 modifica l’articolo 25 del medesimo d.l. 18/2020, aumentando da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, nonché per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Art.73
Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole “aprile 2020” sono aggiunte le seguenti: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”.
Il menzionato articolo 24 del d.l. 18/2020 prevedeva che: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.
L’articolo 73 aggiunge adesso altre 12 giornate complessive nei mesi di maggio e giugno di cui npotranno usufruire i dipendenti che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, oltre ai n“normali” 3 giorni di permesso mensile ex art. 33, comma 3, legge 104/1992.
Contrariamente a quanto affermano alcuni, le citate 12 giornate aggiuntive valgono anche per il personale della Polizia di Stato, con l’eccezione posta dal comma 2-bis del richiamato art. 24 d.l. 18/2020, il quale, come avviene anche per il personale sanitario, fa salve le esigenze organizzative dell’Ufficio di appartenenza e le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.
L’Amministrazione potrà quindi negare la concessione del periodo richiesto, in tutto o in parte, nel caso di particolari esigenze di servizio che dovranno ovviamente essere concrete e non altrimenti risolvibili.
Art. 240
(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
1. È istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutele informatica e cibernetica previste dall’articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall’articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l’unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell’organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei
funzionari che espletano funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è conseguentemente incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, adottato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In buona sostanza, si ha la creazione di una Direzione Centrale per tutte le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica, che acquisirà altresì i compiti già svolti dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che il COISP un mese fa aveva fortemente auspicato con una lettera al Ministro dell’Interno ed al Capo della Polizia, ritenendola un importante passo in avanti nel miglioramento della pubblica sicurezza.
Avevamo lanciato un ennesimo grido d’allarme sulla preoccupante crescita dei crimini in rete, una nminaccia non solo per i cittadini e per il sistema economico ma per la sicurezza di tutto il Paese ed navevamo evidenziato, pertanto, la necessità che si rafforzasse e si ampliasse il ruolo oggi svolto dalla nPolizia Postale.
Beh, il Governo ha compreso tale necessità.
Adesso occorre lavorare celermente per la piena realizzazione di questa nuova struttura, verso cui il nCOISP non farà venire meno la propria azione propositiva, dotandola di strumenti e risorse umane e nfinanziarie adeguate all’importante ruolo che ricoprirà per la tutela di tutti.
Art. 259
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia …in materia di procedure concorsuali)
1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.
3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, ndalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per nl’accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l’anno 2020, dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno 2019, dall’articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall’articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.
I commi da 1 a 5, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, mirano a consentire, come richiesto dal COISP, una semplificazione delle modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato. Introducono, altresì, la possibilità, per i candidati che sono impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, ad una o più fasi delle procedure concorsuali, a sostenere dette prove nell’ambito del primo concorso successivo, fermo restando la validità di quelle già fatte.
Il comma 6, invece, statuisce che il congedo ordinario dell’anno 2020, qualora non fruito per esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, potrà essere fruito entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. Quindi, poiché l’articolo 9 del d.P.R. 39/2018 statuisce che “Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi”, si avrebbe che il congedo dell’anno 2020, se non fruito per esigenze di servizio connesse al COVID-19, potrà essere fruito entro il mese di giugno del 2023 (18 mesi previsti dall’art. 9 d.P.R. 39/2018 + 12 mesi previsti dall’articolo qui in esame).
Il comma 7, infine, consente di provvedere entro il 31 dicembre 2021 alle assunzioni di personale volte a rimpiazzare le cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno 2019 … e che – come previsto dalle norme
– avrebbero dovuto essere effettuate entro quest’anno.
Art. 260
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia …in materia di corsi di formazione)
1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l’accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell’ipotesi di sospensione cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l’accesso alla qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell’entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell’ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
I commi da 1 a 4, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, mirano a consentire una rimodulazione dei corsi di formazione, cosi come richiesto dal COISP, e la loro ntemporanea sospensione o conclusione anticipata.
Il comma 5 statuisce la non concorrenza al raggiungimento del limite di assenza dei periodi di assenza connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19 ed il comma 7 attribuisce al Capo della Polizia la facoltà di ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
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Roma, 20 maggio 2020
La Segreteria Nazionale del COISP