Nuovo art. 83 della legge 121/1981 (rappresentanza dei Sindacati da parte di personale in quiescenza) ed effetti sul d.P.R. 737/1981 e sul d.lgs. 81/2008

1337

Roma, 16 gennaio 2023

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Nuovo art. 83 della legge 121/1981 ed effetti sul d.P.R. 737/1981 e sul d.lgs. 81/2008.

L’art.83 della legge 121/1981 statuiva in origine che “I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio […]” finché l’art.7, comma 9-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ne ha statuito alcune modifiche, in tal modo: “I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o in quiescenza […]”.

Ora, è di tutta evidenza che il nuovo testo del predetto art.83 abbia dispiegato immediati effetti innovativi sulla partecipazione sindacale ai vari momenti in cui dispiega le proprie prerogative dinanzi alla controparte pubblica e a tutela del personale della Polizia di Stato, sennonché vi sono talune controversie interpretative che riguardano in particolare il d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 sulle “sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti” nonché il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “…in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In particolare,
– quanto al d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, è emersa a Palermo, ma non solo, una divergenza tra la nostra Segreteria Provinciale, che vorrebbe inserire in rappresentanza della nostra O.S. un proprio quadro sindacale in quiescenza nell’elenco dei nominativi della Commissione Consultiva di Disciplina designati per l’anno 2023, ed il Questore di quella provincia il quale ritiene che il menzionato nuovo testo dell’art.83 L. 121/1981 non ha effetti sul d.P.R. 737/1981;
– quanto al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, codesto stesso Ufficio è a conoscenza del fatto che su tutto il territorio nazionali si registrano disposizioni disomogenee, per i rappresentanti sindacali in quiescenza, di poter assumere le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

È del tutto evidente, quindi, la necessità che il Dipartimento della P.S. faccia chiarezza con una circolare che specifichi gli ambiti di applicazione dell’art. 83 della legge 121/1981, così come novellato nel 2013, ed in particolare se dispiega o meno i propri effetti anche:
– sul d.P.R. 737/1981 e che pertanto le Segreterie Provinciali delle OO.SS. possono designare propri dirigenti sindacali in quiescenza quali componenti della Commissione Consultiva, del Consiglio Centrale e del Consiglio Provinciale di Disciplina;
– sul d.lgs. 81/2008 e che pertanto le Segreterie Provinciali delle OO.SS. possono o meno designare propri dirigenti sindacali in quiescenza a svolgere le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, a partecipare a sopralluoghi, riunioni, etc..
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

SCARICA QUESTA NOTA IN PDF