Roma, 19 aprile 2024
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis
OGGETTO: Negata la valenza delle deliberazioni del Tavolo di confronto di cui all’art. 25 ANQ.
L’articolo 12 del vigente ANQ statuisce in merito all’impiego di personale con particolari requisiti, prevedendo che:
1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.
2. I titolari degli Uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all’esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali in sede di accordo decentrato.
Nell’individuazione dei criteri si tiene conto, nell’ordine:
• dell’età del personale;
• dell’anzianità di servizio;
• delle infermità derivanti da causa di servizio;
• dal percorso professionale.
3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell’Ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l’Amministrazione informa l’interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
Con riguardo al suddetto istituto, poi, si è riunito, in data 10.10.2012, il Tavolo di confronto disposto dall’art. 25 del medesimo ANQ, il quale ha così deliberato:
– quanto alla “MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO”
Il Tavolo ha precisato che il diniego dell’istanza di esonero dovrà essere adeguatamente e formalmente motivato, al pari di ogni altro provvedimento amministrativo. e, aggiungiamo noi, “al pari di ogni altro provvedimento amministrativo” prima del diniego deve essere data comunicazione ex art. 10-bis Legge 241/1990;
– quanto alla “POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL’ISTANZA” il Tavolo di confronto ha così
deliberato:
Con riferimento alla previsione contenuta nel comma 3, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sia tenuta ad informare l’interessato sulle “eventuali possibili soluzioni alternative”, si richiama la circolare del Capo della Polizia del 6 luglio 2011, riguardante “A.N.Q. – art.12: impiego del personale con particolari requisiti”, nella parte in cui è previsto che “i principi generali sanciti dalla norma vanno integrati da criteri applicativi individuati a livello locale, attesa l’eterogeneità degli Uffici e delle realtà locali, il diverso rapporto numerico tra personale interessato e la forza effettiva, la natura dei servizi sui quali, di caso in caso, le istanze di esonero possono incidere, la concreta possibilità di accoglimento delle istanze e le valutazioni mirate di impieghi alternativi.
Tali valutazioni non possono prescindere dal contesto di riferimento e, pertanto, non possono che essere rimesse direttamente agli Uffici interessati”.
In conformità a tali disposizioni, il Tavolo ha chiarito che, qualora previsto dai criteri concordati a livello locale in sede di contrattazione decentrata, l’Amministrazione, nell’ambito delle “eventuali possibili soluzioni alternative’; possa proporre al dipendente ipotesi di accoglimento parziale dell’istanza che dovrà, comunque, essere accettata dall’interessato, e che, nelle medesime condizioni, il dipendente possa chiedere di avvalersi parzialmente della facoltà in questione.
Ebbene, il Compartimento Polizia di Stradale per la Campania e la Basilicata pare intenda fare carta straccia dei citati accordi nazionali e delle determinazioni del predetto Tavolo di confronto.
In sede di contrattazione decentrata sottoscritta il 26 aprile 2010 con riguardo alla Sezione Polizia Stradale di Potenza e UU.OO.DD., non (NON!!) è stata prevista alcuna facoltà per l’Amministrazione di una concessione parziale del beneficio dell’esonero dai servizi serali e notturni esterni.
Il predetto Compartimento ha provato, il 12 febbraio 2019, a modificare citati accordi, inserendo un limite al numero di dipendenti che potevano avvalersi del citato beneficio, una rotazione trimestrale e anche una concessione parziale … ma tutte le OO.SS. hanno rigettato con fermezza tale tentativo.
L’art. 12 ANQ statuisce al comma 2 che “i titolari degli Uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all’esame delle istanze” di esonero dai turni serali e notturni esterni prodotte dal personale e con riguardo al periodo aprile-giugno 2024, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha emanato, nei confronti dei nostri Colleghi di Potenza, dei provvedimenti di concessione “parziale”, per “due mesi” e anche per “13 giorni” (nemmeno anticipati dalla comunicazione ex art. 10-bis L.241/1990) …… e lo avrebbe fatto, come si desume dai citati provvedimenti, “in ossequio a quanto statuito dalla ministeriale n. 300/A/4991/13/1315/6/20 del 26 giugno 2013” che è risultata essere a firma del Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale delle specialità, il quale non ha alcuna potestà di dare disposizioni interpretative in merito ad istituti contrattuali tant’è che scrive cose errate e le addebita pure al Suo Ufficio.
Gli interventi posti in essere dalla nostra Segreteria Provinciale di Potenza al fine di far cessare la predetta palese violazione delle norme non ha avuto esito positivo. La risposta è stata che il Suo Ufficio per le Relazioni Sindacali ne è a conoscenza ….. e quindi approva.
Tutto ciò premesso, chiediamo alla S.V. di emanare immediatamente una nota che corregga la citata ministeriale del Servizio Polizia Stradale, peraltro indirizzata a tutti i Compartimenti di tale specialità (il nocumento ai danni del personale potrebbe non essere affatto circoscritto alla sola Sezione di Potenza e UU.OO.DD.), spiegando a chiare lettere che LA CONCESSIONE PARZIALE DELL’ESONERO DAI TURNI SERALI E NOTTURNI ESTERNI PUO’ AVVENIRE SOLAMENTE SE PREVISTO DAI CRITERI CONCORDATI A LIVELLO LOCALE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA.
Nel contempo chiediamo di volerci fare pervenire, con medesima cortese urgenza, la circolare nr. 557/RS/01/113(25)/5975 del 28 febbraio 2013, citata nella ridetta ministeriale n. 300/A/4991/13/1315/6/20 del 26 giugno 2013 del Servizio Polizia Stradale, nonché la nota del Suo Ufficio del 20 maggio 2013 recante nr. 557/RS/01/113(12)/6450 che, stante alla predetta ministeriale del Servizio Polizia Stradale, sarebbe stata trasmessa in risposta a quesito del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto e da cui si sarebbe preso spunto per limitare illegittimamente i diritti dei Poliziotti di Potenza e per negare quanto statuito a livello di concertazione con i Sindacali nell’ambito del ridetto Tavolo di confronto.
Cordiali Saluti.
Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese