Roma, 3 aprile 2020
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
OGGETTO: Emergenza coronavirus – Rinnovo patenti di guida ministeriali … e proroga della loro validità.
Il Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con nota del 19.3.2020 recante prot. 7637, in risposta a precedente quesito del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale di Milano relativo al “Rinnovo delle patenti di guida ministeriali” in questo periodo di emergenza sanitaria, ha inteso puntualizzare che “… secondo quanto previsto dal
Decreto Ministeriale del 5 agosto 1990, all’art. 13, il personale dei ruoli della Polizia di Stato, in circostanze di indifferibile necessità, può continuare a condurre gli automezzi dell’Amministrazione anche nel caso in cui il relativo certificato fosse in fase di rinnovo, purché in possesso di corrispettiva patente in corso di validità, rilasciata dalla Motorizzazione Civile”.
Detta nota è stata inviata anche a tutti gli altri Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali del territorio, con l’invito a “comunicare agli Enti ricadenti nel territorio di competenza quanto sopra indicato, al fine di limitare per quanto possibile, l’afflusso di personale presso gli Uffici Sanitari Provinciali, tenuto conto dell’eccezionale situazione commessa all’emergenza in atto”.
Ebbene, quanto sopra, può comportare non poche problematiche.
Ritenere, difatti, consentita la conduzione degli automezzi di Polizia a condizione di essere in possesso di corrispettiva patente “civile”, non tiene conto del fatto che il personale in possesso di un qualsivoglia certificato di abilitazione alla guida dei mezzi dell’Amministrazione non necessariamente è in possesso del corrispettivo titolo rilasciato dalla Motorizzazione Civile. Non c’è difatti alcun obbligo in tal senso.
Evitare (e in questo periodo va assolutamente evitato!) che il personale si rechi presso gli Uffici Sanitari per dare corso al rinnovo della patente ministeriale, comporta quindi il rischio di mandare in sofferenza non pochi Uffici, per carenza di personale con patente civile corrispondente.
Più che approfittare, quindi, della previsione di cui all’art. 13 del Decreto Ministeriale del 5 agosto 1990, si dovrebbe far riferimento – a parere di questa O.S. – all’art. 104, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, il quale ha statuito che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di
identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”.
Presso il Senato della Repubblica è in discussione il disegno di legge A.S. 1766 di conversione in legge del citato decreto legge 18/2020 ed il Servizio Studi del Senato, nel dossier m. 232/Vol.II, con riguardo al citato art. 104, ha infatti precisato che:
L’articolo 104 proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio.
Come esplicitato nella relazione illustrativa, la misura ha la funzione di “evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l’effetto di ridurre l’esposizione al rischio di contagio”.
I documenti la cui validità è prorogata – indicati mediante rinvio alle definizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (art. 1, co. 1, lett. c), d) ed e) del d.P.R. 445/2000) – sono:
a. ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
b. la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
c. il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento
del quindicesimo anno di età.
Si ricorda, in particolare, che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’articolo 35, co. 2,
D.P.R. 445 del 2000):
– il passaporto
– la patente di guida,
– la patente nautica,
– il libretto di pensione,
– il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
– il porto d’armi,
– le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
…
La proroga, quindi, a parere di questa O.S., al pari delle patenti di guida rilasciate dalla Motorizzazione Civile, sembra operare anche per i certificati di abilitazione alla guida dei mezzi dell’Amministrazione (la nostra patente di guida dei veicoli di Polizia), con ciò risolvendosi il rischio sopra evidenziato.
Qualora invece detta proroga non dovesse interessare anche le nostre patenti ministeriali, sarebbe opportuno che codesto Ufficio si attivasse nel senso di farle ricomprendere. Il disegno di legge di conversione del decreto legge 18/2020 è infatti ancora in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari e pertanto è ancora possibile qualsivoglia modifica e/o aggiunta.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP