Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia, incomprensibile determinazione di ledere il COISP e le sue prerogative – Richiesta di intervento urgentissimo

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Roma, 19 aprile 2023

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia, incomprensibile determinazione
di ledere il COISP e le sue prerogative – Richiesta di intervento urgentissimo.

Il D.lgs. 81/2008 statuisce all’art. 50, comma 2, che “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.
Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”.
Il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine per la Sicilia Occidentale, con nota dello scorso 2 marzo, ha inteso convocare, per il successivo giorno 15, una riunione relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha invitato le Segreterie Provinciali delle OO.SS. a presenziarvi nella loro veste di RLS.
Conseguentemente il COISP Palermo ha provveduto a designare il proprio RLS nella persona di un componente della Segreteria in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia… ma il Dirigente di tale ufficio si è adoperato con insistenza per negare le prerogative scaturenti dal citato incarico e quelle sindacali.
Da pianificazione dei servizi settimanali il nostro dirigente sindacale-RLS avrebbe dovuto espletare il seguente orario: 9:30/12:30 (straordinario programmato) e 13:00/19:00 (turno ordinario).
Anziché disporre nei suoi confronti un permesso ex art. 32 comma 4 d.P.R. 164/2002 (come è stato fatto dai Dirigenti degli uffici ove prestano servizio gli RLS delle altre OO.SS.), il Dirigente del Compartimento Polfer Sicilia ha dapprima chiesto al nostro rappresentante sindacale che rinunciasse allo straordinario programmato (orario 9:30/12:30) e quindi che partecipasse nel proprio tempo libero alla riunione concernente le sue funzioni di RLS presso il Reparto Prevenzione Crimine.
L’ovvia opposizione del nostro Segretario Provinciale-RLS portava il Dirigente del Compartimento Polfer a disporre nei suoi confronti un cambio turno d’ufficio, ponendolo in servizio 8:00/14:00 (turno ordinario) – 15:00/18:00 (straordinario programmato) ed indicando inoltre che lo stesso dopo essersi presentato regolarmente in ufficio presenziasse successivamente alla convocazione nelle ore di servizio, raggiungendo e ritornando dal luogo della riunione con mezzi propri, nonostante la sede di servizio fosse ubicata a diversi chilometri di distanza dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale.
Quanto disposto è ciò che è stato fatto.
Alla riunione tutti gli altri RLS-sindacalisti erano convocati ex art. 32 d.P.R. 164/2002 mentre il solo RLS-COISP vi era stato comandato “in servizio”.
Evidentemente una delle due procedure costituisce un abuso … e con tutta onestà, a questo punto, visto che la questione perdura da tempo essendosi registrata in passato anche in altre province, noi non abbiamo affatto pretese su quale sia quella corretta ma pretendiamo che l’Amministrazione sia chiara al riguardo e rappresenti la propria determinazione a tutti gli Uffici/Reparti di Polizia.
Quindi:
– nel caso in cui l’Amministrazione dovesse determinarsi verso l’obbligo del sindacalista/RLS di partecipare alle riunioni in argomento “in tempo di lavoro”, allo stesso dovrà essere corrisposta l’eventuale indennità di missione, la probabile attribuzione del compenso per lavoro straordinario, dell’eventuale emolumento per cambio turno, se necessario dovrà essere messa a disposizione un’autovettura di servizio comprensiva di autista per il raggiungimento del luogo della riunione, etc. etc. … con effetto retroattivo quanto alla corresponsione degli emolumenti;
– qualora invece l’Amministrazione dovesse determinarsi verso il diritto del sindacalista/RLS di partecipare alle citate riunioni in permesso ex art. 32 comma 4 d.P.R. 164/2002, dovrà essere censurata la condotta di coloro che sinora hanno preteso che l’espletamento delle funzioni dell’RLS dovessero essere svolte “in servizio”, iniziando dal menzionato Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia.
È chiaro che in assenza di urgenti risposte questa O.S. sarà costretta a porre in essere utili azioni mper dirimere la questione e lo faremo proprio sostenendo le funzioni di RLS “in tempo di lavoro”.
Ciò determinerà un costo economico per l’Amministrazione, considerato il fatto che molti RLS che verranno designati dalle nostre strutture provinciali presteranno servizio in Uffici aventi sede in comuni distanti da quelli ove ordinariamente si svolgono le riunioni di cui sopra.
A codesto Ufficio pertanto la scelta se proseguire a tollerare quella che noi consideriamo una grave negazione delle prerogative del Sindacato.
È del tutto evidente che questa O.S. non potrà riguardarsi qualora dovesse ritenere necessario avvalersi della facoltà, peraltro pienamente riconosciuta dal Dipartimento, di individuare i propri RLS in colleghi che prestano servizio in una provincia diversa da quella interessata dalle riunioni statuite dal D.lgs. 81/2008 e richiedenti per l’appunto la presenza di tali RLS.
L’Amministrazione dovrà semplicemente preoccuparsi di indicare se le spese di missione, dell’alloggio, del vitto, dell’eventuale volo aereo, del compenso per lavoro straordinario, etc.. verranno imputate all’Ufficio/Reparto che ha disposto la convocazione della riunione, a quella di appartenenza del collega/dirigente sindacale/RLS, o al Dipartimento.
Ad ogni modo si reitera la richiesta, già formulata da questa Segreteria Nazionale con nota recante prot. 756/2020 S.N. del 6.11.2020, di convocazione del tavolo di confronto di cui all’art. 25 del vigente ANQ.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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