TUTELA LEGALE, STORICA VITTORIA DEL COISP!

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Atto Camera: 1660 – “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela
del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”

STORICA VITTORIA DEL COISP
APPROVATO UN EMENDAMENTO CHE AMPLIA LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA LEGALE PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO E ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Le Commissioni Riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia) della Camera dei Deputati hanno approvato un importante emendamento presentato dal Governo nell’ambito del disegno di legge 1660, in discussione presso citate Commissioni in sede referente, volto ad introdurre nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.

L’emendamento in questione, qui allegato, dopo aver fatto salve le disposizioni statuite dall’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dall’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, in materia di tutela legale a favore del personale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, prevede, per le spese di difesa, a decorrere da quest’anno 2024, l’attribuzione di una somma fino all’importo di 10mila euro e per ciascuna fase del procedimento.

È stato quindi raddoppiato l’importo sinora previsto di 5mila euro ed il nuovo importo massimo di 10mila euro è riconosciuto per ciascuna fase del procedimento. Inoltre, si procede a rivalsa delle citate somme solo se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Ma non soltanto …
L’emendamento approvato statuisce altresì che non si procede alla rivalsa delle somme anticipate qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione, o sia stata emessa sentenza ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. (sentenza di non luogo a procedere) in sede di udienza preliminare o ai sensi dell’articolo 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) ovvero in caso di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129 (cause di non punibilità), 529 (sentenza di non doversi procedere), 530, commi 2 e 3, (sentenza di assoluzione) e 531 c.p.p. (estinzione del reato), anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

L’emendamento andrà adesso nel testo finale del ddl che passera all’Assemblea della Camera dei Deputati dove troverà senz’altro pieno accoglimento.
Si tratta di un risultato storico, da sempre perseguito dal COISP e che ha visto il forte e deciso impegno del nostro Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.

Lo Stato ha scelto di stare dalla parte della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine.

Roma, 10 luglio 2024

La Segreteria Nazionale del COISP

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