Roma, 21 marzo 2023
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
OGGETTO: Titolo accademico posseduto, indicazione nella corrispondenza interna ed inserimento negli elenchi dei ruoli del personale della Polizia di Stato, qualora corrispondente e necessario per la funzione esercitata e l’accesso al ruolo/qualifica d’appartenenza.
Questa Segreteria Nazionale ha più volte sollecitato codesto Ufficio ad interessare i competenti settori del Dipartimento al fine di attualizzare la circolare n. 333/C-I/9009-B1/2008 del 03.11.2008 con la quale furono date disposizioni concernenti l’uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato, ritenendo i suoi contenuti superati anche da molteplici innovazioni normative.
In particolare, con la predetta circolare, l’Amministrazione nel ricordare l’art. 11, comma 3, del D.P.R. 782/1985 che stabilisce che: “Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l’indicazione della qualifica o l’uso del titolo accademico”, aveva sottolineato che:
È evidente che la norma, statuendo l’obbligo dell’indicazione della qualifica e prevedendo come alternativa a tale obbligo l’uso del titolo accademico, considera l’utilizzo del titolo stesso idoneo a sostituire l’indicazione della qualifica, lasciando intendere una sorta di coincidenza tra la qualifica rivestita e il titolo accademico.
Poiché quest’ultimo è richiesto solo ed esclusivamente per l’accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali (art. 3 del d.lgs. 5.10.2000, n. 334), deve dedursi che l’alternativa che la norma prevede vada riferita solo al personale appartenente a questi ultimi ruoli, non potendo trovare ragion d’essere in nessun altro criterio logico. Diversamente, si creerebbero, oltretutto, dubbi o incomprensioni sul ruolo e sulle funzioni svolte da tutto il personale della Polizia di Stato.
Veniva ad ogni modo aggiunto che l’utilizzo del titolo accademico posseduto sarebbe consentito anche a tutti i restanti Poliziotti indistintamente dal ruolo di appartenenza, “in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato (es. relazione di servizio, domande di congedo, redazione di verbali, etc….), con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa”, mentre l’Amministrazione, dal canto suo, nei propri “atti e provvedimenti (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d’ufficio, documenti, etc..)” avrebbe indicato “l’eventuale titolo accademico posseduto solo con riguardo al personale dei ruoli direttivi e dirigenziali”.
Il discrimine, secondo la predetta circolare, era nel titolo di studio richiesto per l’accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato che, alla data della predetta circolare (03.11.2008), vedeva il possesso del titolo accademico “solo ed esclusivamente per l’accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali”.
Ora, nei nostri numerosi precedenti interventi, abbiamo ricordato che dalla data della menzionata circolare del 2008 sono intervenute numerose modifiche alle norme che statuiscono l’ordinamento del personale della Polizia di Stato (l’accesso alla qualifica di Ispettore Superiore e Ispettore Superiore Tecnico richiede adesso il possesso del titolo accademico – art. 31-bis d.P.R. 335/1982 e d.P.R.337/1982 così come modificati dal d.lgs. 95/2017 e successivi correttivi) mentre addirittura da sempre il titolo accademico è chiesto per l’accesso a taluni ambiti del Ruolo degli Ispettori Tecnici e del Ruolo Direttivo Tecnico (gli Infermieri per i quali è chiesto il possesso della laurea in scienze infermieristiche, i Fisioterapisti per i quali è chiesto il possesso della laurea in scienze della riabilitazione, i Neurofisiopatologi per i quali è chiesto il possesso della laurea in tecniche di neurofisiopatologia, etc.. etc..) e la relativa iscrizione all’albo professionale.
La circolare va quindi rivista e l’Amministrazione, con riguardo a detti Poliziotti, ha l’obbligo di indicarne il titolo accademico nei propri “atti e provvedimenti (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d’ufficio, documenti, etc..)” e deve anche indicarne tale titolo di “Dottore”, laddove conseguito, attestato e coincidente con la qualifica e funzione svolta nell’Amministrazione, nell’elenco dei ruoli del personale presenti sul portale doppiavela, come già avviene per il personale dei “ruoli direttivi e dirigenziali”.
Risulta peraltro a questa O.S. che diversi dipendenti appartenenti al ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato hanno formulato istanza ai fini di quanto sopra attraverso la via gerarchica e che avrebbero ricevuto risposta da parte del Servizio Ispettori della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato in cui veniva comunicato che l’Amministrazione ha avviato una istruttoria interna visto il rilievo di interesse generale.
Si chiede quindi di essere portati a conoscenza della progressione dei lavori istruttori avviati e, qualora gli stessi non avessero ancora avuto inizio, di sapere se rientra nei progetti dell’Amministrazione, da svolgere nel breve termine, spendersi per garantire a tutti ciò che ella stessa ha definito, ovvero obbligo del titolo accademico nella corrispondenza interna ed il suo inserimento negli elenchi dei ruoli del personale della Polizia di Stato qualora detto titolo è necessario per la funzione esercitata e lo è per l’accesso al ruolo/qualifica d’appartenenza.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP