Servizi di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2020/2021. Problematiche e richiesta di intervento

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Roma, 10 settembre 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Servizi di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2020/2021 – Problematiche e richiesta di intervento

Preg.mo Direttore,
in risposta alla nota del Suo Ufficio del 4 settembre scorso, recante prot. 55/RS/01/2/1159 e pari oggetto della presente, con la quale è stata trasmessa la bozza di circolare inerente ai servizi di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2020/2021, preme porre nuovamente alla Sua attenzione, e per il tramite del Suo Ufficio alla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, le seguenti problematiche già rappresentate lo scorso anno e ancora irrisolte.

Il “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna effettuata dagli operatori della Polizia di Stato in possesso della specifica abilitazione”, approvato con Decreto del Capo della Polizia datato 29 dicembre 2015, statuisce all’art. 5 in merito all’istruttoria delle istanze del personale interessato a svolgere i citati servizi ed al comma 3 dello stesso prevede che ai fini della predisposizione della graduatoria sono valutati, tra gli altri, i seguenti titoli in corso di validità:

b) titoli esterni, ufficialmente riconosciuti secondo la normativa vigente:

3) Operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o dell’Alpenverein Alto Adige;

Relativamente a tale titolo, il cui possesso costituisce quindi punteggio ai fini della graduatoria del personale che formula istanza per lo svolgimento dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna, questa O.S., con lettere del 26 agosto e 16 settembre 2019, che hanno ricevuto il riscontro di cui si dirà appresso, aveva rappresentato che i Poliziotti in servizio presso gli Uffici della Valle d’Aosta, a causa di una norma a carattere regionale, non possono far parte dei volontari C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e pertanto non si vedranno mai riconoscere il menzionato titolo e relativo punteggio.

Puntualizzavamo, quindi, che conseguentemente a quanto sopra, i citati colleghi della Valle d’Aosta verranno in alcuni casi scavalcati in graduatoria da colleghi di altre regioni che, magari proprio grazie a quel punteggio aggiuntivo, si troveranno assegnati a svolgere il servizio in argomento presso le località sciistiche della Valle d’Aosta.

Al Suo Ufficio, Gent.mo Direttore, veniva quindi chiesto un intervento diretto presso i competenti settori del Dipartimento, non potendosi accettare che un determinato titolo che l’Amministrazione ritiene di dover valutare ai fini dell’individuazione del personale da impiegare in un particolare servizio i cui risvolti a favore dei Poliziotti sono manifesti, non possa essere acquisito da tutti gli interessati, nel caso di specie da quelli in servizio presso gli Uffici della Valle d’Aosta.

In riscontro a quanto sopra il Suo Ufficio rappresentava che “la legge regionale del 17 aprile 2007, n. 5, non prevede espresse limitazioni al riguardo” e ci chiedeva “ulteriori documenti integrativi, al fine di procedere ad una compiuta valutazione della problematica” … documenti che questa Segreteria prontamente consegnava (nota, datata 5.9.2018, a firma del “Direttore del Soccorso Alpino Valdostano, Ente incaricato di pubblico servizio di cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta si avvale per la gestione e l’attuazione del servizio di soccorso in montagna, nonché per servizi diversi di protezione civile, come definito dalla Legge regionale del 17 aprile 2007 n. 5”, con cui il citato Direttore affermava che “le attività di pubblico servizio svolte quale Operatore del Soccorso Alpino Valdostano non possano essere espletate, nei termini utili all’Ente, dal personale delle Forze di Polizia” … con la conseguenza – da noi denunciata – che i Poliziotti della Valle d’Aosta non possono in alcun modo possedere il titolo sopra specificato e valevole ai fini della graduatoria per i servizi in oggetto indicati, patendo una disparità di
trattamento che li penalizza ingiustamente).

Con lettera del 12.12.2019, recante prot. n. 555/RS/01/2/4035, il Suo Ufficio concludeva che “…la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha fatto sapere di aver interessato la Questura di Aosta per l’acquisizione, attraverso contatti con la Regione, di elementi utili a chiarire se vi siano o meno condizioni ostative, riferite al personale della Polizia di Stato, per il conseguimento della qualifica di operatore del Soccorso Alpino Valdostano, La citata Direzione ha fatto riserva di notizie”.

Ebbene, è trascorso quasi un anno è non si è avuta alcuna ulteriore notizia, se non talune, informali, che portano ad un “invito”, anch’esso informale, che la Questura di Aosta pare stia formulando nei confronti dei colleghi in questione … di conseguire la qualifica di operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino presso altre regioni!
Ora, vero o falso che sia quest’ultima informazione, ciò che non può accettarsi è il fatto che continui la prima evidenziata disparità di trattamento in capo ai nostri colleghi della Valle d’Aosta.

Le chiediamo quindi, Signor Direttore, di sollecitare la Direzione Centrale per gli Affari Generali a trovare adeguata soluzione che possa valere già con l’imminente procedura di selezione del personale per lo svolgimento dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2020/2021.
Ma non solo …

Con lettera del 16 settembre 2019, sempre con riguardo alla selezione per i servizi prima citati, portammo all’attenzione del Suo Ufficio la necessità di apportare talune modifiche al “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna effettuata dagli operatori della Polizia di Stato in possesso della specifica abilitazione”, approvato con Decreto del Capo della Polizia datato 29 dicembre 2015, nella parte in cui lo stesso prevede un punteggio aggiuntivo “per ogni stagione in cui è stato prestato servizio in qualità di responsabile o di operatore del team”.

Evidenziammo difatti che, se a parità di condizioni tale punteggio aggiuntivo potrebbe avere una sua logica, la cosiddetta “equa rotazione tra il personale”, introdotta da qualche anno, pone in una situazione di evidente disparità di trattamento gli operatori che prestano servizio in Uffici dove le istanze per lo svolgimento dei servizi in questione sono superiori al numero massimo di dipendenti da poter utilizzare, rispetto a quegli altri che non si trovano nelle medesime condizioni … per poi sottolineare che quanto sopra rendeva opportuna una revisione del citato Regolamento, oppure una sua “interpretazione”, che attribuisca il citato punteggio aggiuntivo anche a quei colleghi che non sono chiamati a svolgere detto servizio per la questione dell’equa rotazione, al fine di evitare disparità di trattamento con chi si trova in una Questura o altro Ufficio dove non vi sono altri abilitati e che si trovano ad effettuare il servizio in argomento ogni anno.

In altre parole chiedevamo di riconoscere il citato punteggio aggiuntivo sia a chi effettua il servizio che a quanti non lo effettuano “a causa della rotazione” e che, nel tempo, potrebbero irragionevolmente essere costantemente superati da quegli operatori che non sono costretti a subire alcuna rotazione.

Nella determinazione dei punteggi, infine, evidenziavamo anche la necessità di premiare la disponibilità data come “numero di stazioni” indicate nell’istanza da parte degli operatori interessati ai servizi in argomento.
Ebbene, anche questa problematica dovrà adesso essere affrontata con particolare urgenza.

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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