Secondi correttivi al Riordino delle Carriere, domani il Consiglio dei Ministri delibera il provvedimento. Ecco in anteprima i contenuti

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Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia”), ratificato come Atto del Governo n. 119, è stato assegnato il 30 settembre scorso alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati le quali, rispettivamente lo scorso 9 e 11 dicembre hanno espresso un proprio parere favorevole con condizioni e osservazioni.
Spetta adesso al Consiglio dei Ministri deliberare il provvedimento (lo farà domani 21 dicembre), accogliendo o meno, anche eventualmente in parte, le citate condizioni e osservazioni. L’emanazione del decreto avverrà poi da parte del Presidente della Repubblica.
Nel frattempo, tuttavia, al fine di una valutazione complessiva dello schema di decreto e per suggerire eventuali possibili ulteriori modifiche prima della citata delibera, si è tenuto, questa mattina, un ultimo incontro tra il COISP, le altre OO.SS. e l’Amministrazione.
La riunione è stata presieduta dal Capo della Polizia Prefetto Franco GABRIELLI, coadiuvato dal Vice Capo Prefetto Alessandra GUIDI e dal Dirigente Generale Maurizio IANNICCARI.
All’esito della stessa, tenuto conto anche delle precedenti riunioni e dei contenuti dello schema di decreto, è stato possibile redigere il presente documento riepilogativo di tutte le norme correttive del Riordino delle Carriere che dovrebbero essere licenziate dal Consiglio dei Ministri a breve.

∼ RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI E DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI
 Aumento della dotazione organica del ruolo ordinario degli agenti e assistenti, a decorrere dall’1.1.2020, in misura di 1.600 unità, necessarie per il soddisfacimento di plurime esigenze di funzionalità dell’Amministrazione. Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855 con il citato incremento di 1.600 unità; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436.
 Riduzione, a regime, di 3 anni (da 8 a 5) del tempo di permanenza nella qualifica di assistente capo/assistente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” (tale misura interesserà subito circa 22.000 colleghi).
 Incremento, pari a 270 euro annui lordi per il periodo 2019-2024 e 300 euro a decorrere dal 2025, dell’assegno funzionale per il personale con almeno 17 anni di servizio (tale misura interesserà circa 28.000 colleghi).
 Aumento delle risorse per la defiscalizzazione del trattamento economico.
L’art. 45 comma 2 del d.lgs 95/2017 (Riordino delle Carriere) aveva previsto che: Nel limite
complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l’anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l’anno 2022, 34,4 per l’anno 2023, 29,5 per l’anno 2024, 23,6 per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. …..
Ebbene, lo schema di decreto concernente i “secondi correttivi” del Riordino ha previsto un
incremento delle suddette risorse, nella seguente misura:

Stante il limite di reddito (28.000 euro) per l’applicazione della citata defiscalizzazione, è
evidente che la stessa riguarderà le qualifiche iniziali del solo ruolo base. Per evitare ciò il
COISP ha costantemente chiesto un notevole incremento di tale limite così da poter
ricomprendere gran parte del personale della Polizia di Stato.
 Previsione di una disposizione che stabilisca la possibilità di scorrimento delle graduatorie finali dei concorsi per agente e agente tecnico riservati ai VFP entro i trenta giorni dall’inizio dei corsi di formazione.
 Semplificazione delle procedure per il passaggio dal ruolo degli agenti e assistenti al ruolo dei sovrintendenti, con l’anticipazione, nella fase transitoria, del sistema dello scrutinio per merito comparativo al posto del solo concorso.

∼ RUOLO DEI SOVRINTENDENTI E DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
 Aumento, nella fase transitoria 2020-2023, di 4.000 posizioni soprannumerarie, riassorbili.
L’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, aveva statuito una deroga alle norme del DPR 335/1982 che disciplinano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, statuendo che “alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno …”.
Ebbene, lo schema di decreto concernente i “secondi correttivi” del Riordino prevede una
modifica di quanto sopra ed in particolare che “alla copertura dei posti per l’accesso alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:

1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservata agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell’ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
I secondi correttivi del Riordino prevedono inoltre che alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno. Viene così garantita una concreta accelerazione dell’accesso di
appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche l’utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024.
 Possibilità per i vice sovrintendenti/vice sovrintendenti tecnici promossi per merito
straordinario di partecipare ai concorsi per l’accesso a tale qualifica, pur se già acquisita, ove comporti una decorrenza più favorevole, con conseguente ricostruzione della carriera.
 È attribuita ai vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti la possibilità di rinunciare alla qualifica entro il termine di sette giorni dalla
comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, sarà causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali relative all’annualità immediatamente successiva. I posti liberati a seguito delle rinunce verranno attribuiti al personale partecipante alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria.
 Ripetizione, per una sola volta, del corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale
anche per motivi di “profitto” (come già avviene per i ruoli degli ispettori e per le carriere dei funzionari). Il personale che non supera gli esami di fine corso per la nomina a vice
sovrintendente è pertanto restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.
 Riduzione, a regime, di 1 anno (da 5 a 4) della permanenza nella qualifica di vice
sovrintendente/vice sovrintendente tecnico per lo scrutinio per la promozione a
sovrintendente/sovrintendente tecnico e riduzione, a regime, di 2 anni (da 8 a 6) della
permanenza nella qualifica di sovrintendente capo/sovrintendente capo tecnico per
l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” (tali misure interesseranno in un decennio circa 35.000 colleghi).

∼ RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEGLI ISPETTORI TECNICI
 Previsione di 2 concorsi interni, in luogo dei 5 previsti dal riordino, per la copertura, nella fase transitoria, delle vacanze organiche ancora disponibili nel ruolo al 31.12.2016 nel ruolo degli ispettori (la misura riguarderà 1.728 posti).
 Previsione, nella fase transitoria, della possibilità di utilizzare, nei concorsi interni per vice
ispettore, i posti eventualmente non coperti in una delle due sub-procedure in favore degli
idonei dell’altra sub-procedura concorsuale afferente alla stessa annualità.
 Integrazione delle norme, a regime, sui concorsi al fine di realizzare un completo allineamento sia circa la previsione dei titoli anche nei concorsi pubblici per vice ispettore e per agente e agente tecnico, sia circa la previsione di (generici) “titoli” (quindi, anche di cultura) e non solo
“di servizio” nei concorsi interni per vice ispettore.
 Revisione delle percentuali di posti da attribuire al concorso pubblico ed a quello interno.
Si passerebbe dall’attuale 50% dei posti attribuita ad ognuna delle due procedure e, in
aggiunta, una riserva di un sesto dei posti attribuiti al concorso pubblico per il personale della Polizia di Stato, ad un nuovo procedimento che porterebbe ad una suddivisione paritaria dei posti messi a concorso, anche considerando la citata riserva.
Se da una parte quanto sopra, che lo schema di decreto correttivo prevede anche per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici e per l’accesso alla carriera dei funzionari, può essere utile per l’Amministrazione che in tal modo si garantirebbe un numero maggiore di immissioni dall’esterno, chiaramente più giovani, d’altra parte è fortemente deleterio per il personale in servizio che vede diminuire le proprie legittime aspirazioni di progressione in carriera.
La Federazione COISP si è continuamente opposta a detta previsione normativa … nel silenzio di tutte le altre OO.SS..
 Previsione di una disposizione che stabilisca che il personale appartenente al ruolo “ordinario” degli ispettori debba indicare, nella domanda di transito nel ruolo tecnico, il settore tecnico nel quale intende transitare, con l’ulteriore previsione che il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli specifici settori tecnici, sia comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per i1 transito nel settore “supporto logisticoamministrativo”.
 Integrazione della norma inerente al corso per vice ispettore tecnico, per fornire totale copertura legislativa alla possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del
conseguimento dei crediti formativi per l’acquisizione delle specifiche lauree “triennali” inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università, prevedendo, altresì, che i predetti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell’Amministrazione.
 Istituzione, nell’ambito del ruolo degli ispettori tecnici, del nuovo settore della “sicurezza
cibernetica”, con modalità di accesso attraverso appositi concorsi dedicati, per candidati in
possesso di particolari competenze o specializzazioni in materia cibernetica, comprovate in sede concorsuale.
 Aumento di 600 unità (destinate in pari misura al settore cibernetico e alle esigenze della
logistica) della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, con contestuale riduzione
della dotazione organica del ruolo ordinario degli ispettori.
 Riduzione, a regime, di 1 anni (da 7 a 6) della permanenza nella qualifica di ispettore per lo scrutinio per la promozione a ispettore capo e riduzione, a regime, di 1 anno (da 9 a 8) della permanenza nella qualifica di ispettore capo per lo scrutinio per la promozione a ispettore superiore.
 Anticipazione, nella fase transitoria, dell’accesso alla qualifica/denominazione successiva per il personale in servizio già acceduto alle qualifiche interessate dalle riduzioni prima indicate.
 Nella fase transitoria, gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
 Nella fase transitoria, gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore.
 Nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica.
 Nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore.
 Nella fase transitoria, ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le riduzioni prima riportate, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica;
ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dalla stessa data.
 Previsione di due concorsi straordinari per 1.200 posti ciascuno di ispettore superiore nel 2026 e 2027, riservati agli ispettori capo.
 Previsione di un concorso straordinario per 1.000 posti di sostituto commissario nel 2020,
riservato agli ispettori superiori.

∼ MISURE COMUNI AI RUOLI DEGLI AGENTI E ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI, ORDINARI E TECNICI
 Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del Riordino, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di euro 250 per gli assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, euro 350 per i sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, euro 450 per i sostituti commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti.
 Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a euro 200.
I suddetti importi, che riguarderanno diverse migliaia di colleghi (quasi 28.000), potrebbero
comunque anche essere maggiori, come chiesto dalla Federazione COISP.

∼ CARRIERE DEI FUNZIONARI E RUOLI DIRETTIVI, ORDINARI E TECNICI, E CARRIERA DEI MEDICI E DEI VETERINARI
 Recupero di 30 posizioni da primo dirigente nella carriera dei funzionari «ordinari», con
contestuale riduzione della dotazione organica iniziale della carriera medesima.
 Incremento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici e dei dirigenti superiori
tecnici di 1 unità ciascuna, con contestuale riduzione di 2 commissari tecnici.
 Messa a regime del doppio scrutinio, relativamente ai posti disponibili al 30 giugno e 31
dicembre di ogni anno, per le promozioni alle qualifiche dirigenziali.
 Riduzione di 2 anni (da 6 a 4) dei tempi di permanenza nella qualifica di commissario tecnico per l’accesso alla qualifica di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, con scrutinio per merito assoluto, come già previsto per il ruolo direttivo “ordinario” (la misura interesserà circa 80 colleghi).
 Previsione di una disposizione che stabilisca, per esigenze di funzionalità ordinamentale, alcune modifiche riguardanti i posti di funzione per i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti nelle questure, nei commissariati sezionali e negli uffici delle specialità.
 Previsione di una disposizione che stabilisca che i commissari capo, e qualifiche equiparate, che non frequentino il corso di formazione dirigenziale per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione a vice questore aggiunto, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da infermità dipendente da causa di servizio o da sottoposizione a “terapie salvavita”, nei quali casi è previsto l’avvio al primo corso successivo.
 Previsione di una disposizione che stabilisca che il percorso di carriera di cui all’art. 10 del d.lgs n. 334 del 2000 (… Per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell’ambito dell’Amministrazione centrale della pubblica sicurezza…) entri a regime il l° gennaio 2022 anziché il 1° gennaio 2020.
 Previsione di una disposizione che stabilisca la partecipazione dei funzionari sino alla qualifica di vice questore e qualifiche equiparate nei Consigli provinciali di disciplina, sia quali componenti che quali segretari, e nel Consiglio centrale di disciplina, quali segretari.
 Previsione di una disposizione che stabilisca il differimento di due anni del termine ultimo per l’espletamento dei corsi di aggiornamento dirigenziale per vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate, oltre all’esenzione per i funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate.
 Previsione di una disposizione che stabilisca, anche per l’accesso al concorso per funzionari tecnici e per medici, nella fase transitoria, il duplice beneficio della possibilità di partecipazione dei funzionari del ruolo direttivo tecnico e dell’assenza di limiti di età per tutti gli appartenenti (requisito, quest’ultimo, peraltro, precisato anche per l’accesso al concorso per funzionari del ruolo “ordinario” e previsto anche per i medici veterinari).
 Eliminazione dei termini “ad esaurimento” dalla denominazione dei ruoli direttivo ad
esaurimento e direttivo tecnico ad esaurimento … ma inserimento della previsione che detti
ruoli si esauriscono al momento della cessazione dal servizio del personale che li compone ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 95/2017.
 Estensione della disciplina del transito nelle Amministrazioni pubbliche dei vice questori
aggiunti e vice questori, ed equiparate, che perdono in modo assoluto l’idoneità al servizio di polizia.
 Previsione di una norma di carattere transitorio, che permetta l’accesso allo scrutinio per primo dirigente tecnico e medico anche al personale delle rispettive carriere che sia acceduto almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure ante riordino, sebbene non in possesso del requisito relativo ai nuovi tempi di permanenza.
 Con riguardo ancora ai Medici, per i quali l’art. 46 del D.lgs. 334/2000 così come modificato dal D.lgs. 95/2017 (il Riordino delle Carriere) ha previsto l’accesso nella Polizia di Stato se in possesso sia della laurea in medicina e chirurgia che del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell’abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, mentre prima era previsto il solo possesso della laurea in medicina e chirurgia, riscontrando quanto in più occasioni ed in maniera circostanziata chiesto da questa Federazione COISP, pare che si riuscirà a garantire un percorso di carriera che preveda una tempistica notevolmente ridotta per la promozione alla qualifica di Medico Capo (da 6 anni e 6 mesi ante Riordino a 2 anni e 6 mesi), così rimediando in piccola parte a quell’appiattimento professionale ed economico-stipendiale dei predetti Medici verso il basso, laddove presso altre Pubbliche Amministrazioni il superamento di concorsi per i quali sono previsti il completamento
degli studi magistrali e specialistici comporta un inserimento diretto nelle qualifiche dirigenziali
 Previsione dell’estensione del contratto del “Comparto Sicurezza” al personale delle carriere dei funzionari con qualifiche dirigenziali (significando che la previsione riguarda, sostanzialmente, istituti di tipo normativo-ordinamentale).

∼ PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
 Previsione della possibilità di impiego, a domanda o d’ufficio, in servizi d’istituto attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato compatibili con la ridotta capacità lavorativa anche per il personale che ha riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio
 Modifica delle riserve fissate per il concorso per vice commissario, sostituendo quelle attuali dell’80% e del 20% con quelle del 60% e del 40%, rispettivamente, per il personale del ruolo degli ispettori e per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti (lasciando, comunque, inalterata la percentuale della riserva prevista per i sostituti commissari).
∼ MISURE COMUNI A TUTTI I RUOLI E LE CARRIERE
 Titolarità della potestà disciplinare nei riguardi degli appartenenti alla Polizia di Stato riservata a funzionari anch’essi appartenenti alla Polizia di Stato, anche negli uffici interforze.
 Equiparazione degli Uffici sanitari provinciali diretti da un primo dirigente medico alle
infermerie presidiarie di cui al codice dell’ordinamento militare ai fini del riconoscimento, per il personale della Polizia di Stato, del fatto che l’infortunio sia avvenuto in servizio.
 Previsione di una disposizione che stabilisca che costituiscono cause di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se per la loro sede, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di disturbo psichico o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato.
 Previsione di una norma generale che stabilisca espressamente la proporzionalità delle assenze consentite durante i corsi in ragione della loro durata.
 Previsione che al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea per assistenza a figli molti piccoli, solo qualora l’istanza di assegnazione ha come destinazione uffici della stessa Amministrazione. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
A tal riguardo questa Federazione COISP ha fortemente chiesto una modifica della previsione normativa nel senso che il diniego debba essere consentito solo per straordinarie ed eccezionali esigenze di organico o di servizio.
 Specifica tutela per le candidate in stato di gravidanza con riferimento agli accertamenti dei prescritti requisiti concorsuali (comprese, laddove richieste, le prove di efficienza fisica).
 Possibilità di ripetizione dei corsi di formazione anche in caso di sottoposizione a “terapie
salvavita”.
 Previsione di una norma che consenta la possibilità, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso, anche pubblico, o di ogni altra procedura selettiva prevista, di articolare i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi; in tali casi, ove non sia diversamente disposto, sia riconosciuta a tutti i frequentatori la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, e a tutti gli allievi la stessa decorrenza giuridica degli allievi del primo ciclo.
 Previsione di una disposizione che stabilisca la possibilità di avanzamento onorifico, mediante attribuzione della denominazione, anche per il personale che, al momento della cessazione, già possedeva la qualifica o grado apicale del rispettivo ruolo, nonché l’estensione delle ipotesi di avanzamento anche ai casi di infermità o decesso non dipendenti da causa di servizio.
 Previsione di distintivi d’onore per mutilati e feriti in servizio.

Attendiamo quindi il provvedimento finale che – come prima detto – il Consiglio dei Ministri
delibererà domani 21 dicembre e lo facciamo auspicando ulteriori migliorie rispetto a quanto sopra evidenziato … e soprattutto nessuna sorpresa negativa.
Di certo anche questi “secondi correttivi” non conterranno molte previsioni normative la cui
introduzione è stata da noi chiesta incessantemente in questi mesi … e la cui condivisione avrebbe maggiormente gratificato il personale della Polizia di Stato.
Non è stata realizzata una reale unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti; il ruolo degli ispettori prevede ancora una tempistica inaccettabile per raggiungere l’apicalità partendo dalla qualifica di base e non sono state assecondate le richieste di retrodatazione giuridica del 9°, 10° e 11° corso; gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento non riceveranno l’inquadramento a Commissario Capo a far data dal termine del corso, i funzionari del ruolo ordinario probabilmente non si vedranno ancora riconosciuti gli anni del corso di laurea così come avviene per gli ufficiali dei corpi militari; i ruoli direttivi ad esaurimento non potranno continuare ad essere alimentati come da noi chiesto e si esauriranno al momento della cessazione dal servizio del personale
che adesso li compone; non è ancora garantita quella parità di trattamento nella progressione in carriera tra tutto il personale del Comparto …… e molto altro ancora.
Noi di certo non demorderemo. Da parte nostra ci sarà, sempre, un impegno serio volto a portare a casa quegli obiettivi e risultati che voi colleghi tutti chiedete e che sono necessari finanche per la funzionalità della nostra Polizia di Stato. La nostra richiesta di una ulteriore delega e risorse adeguate che consentano di sviluppare in tempi brevi ancora “altri correttivi” al D.lgs. 95/2017 non cesserà fintanto che non verrà condivisa.
Dovevano essere stanziate ulteriori risorse e non doveva procedersi, in questa sede, con l’irrisorio incremento dell’assegno di funzione al compimento dei 17 anni di servizio per gli agenti ed assistenti,
… misura che, per legge, avrebbe dovuto rientrare nell’ambito della fase contrattuale del CCNL e quindi essere valutata con ben altri stanziamenti piuttosto che utilizzare buona parte di quelli disponibili per questi “correttivi”. Hanno poi fatto il resto i veti posti da altre Amministrazioni su molte misure necessarie per riscontrare le giuste aspettative di una adeguata progressione in carriera dei Poliziotti e garantire loro diritti e professionalità.
Le responsabilità politiche, sommate alla rigidità di un Comparto Sicurezza\Difesa che sempre più è diventato un ostacolo alla realizzazione delle legittime aspettative del personale di tutte le Amministrazioni che lo compongono, hanno portato a questi risultati.
Ad ogni modo, nell’attesa di tempi migliori che tutti quanti auspichiamo (anche gli scarsi stanziamenti per il rinnovo del Contratto per il 2019-2021 testimoniano la poca attenzione verso i diritti dei Poliziotti), quanto sopra descritto è ciò che vedremo nel secondo decreto legislativo correttivo del Riordino delle Carriere che verrà emanato a brevissimo.

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