Roma, 24 ottobre 2019
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
OGGETTO: Questura di Rovigo. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Problematiche. SEGUITO
Con l’allegata nota recante prot. 928/19 S.N. dello scorso 29 luglio 2019, questa O.S., dopo aver richiamato i contenuti dell’art. 50, comma 2, del D.lgs. 81/2008 ha lamentato il fatto che il Questore di Rovigo aveva inteso convocare una riunione ai sensi del predetto art. 50 ed aveva preteso che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dei Sindacati di Polizia presenziassero “in servizio”. Con ordine di servizio del 23.7.2019, a firma del dirigente del Commissariato di Adria, dove il RLS del COISP presta servizio, era stato difatti disposto che il predetto doveva svolgere servizio con orario 8.00-14.00 e che, in abiti civili ed a bordo di autovettura dell’Amministrazione, dovesse raggiungere la Questura in quanto “convocato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 50 D.lgs. 81/08”.
Rappresentavamo che alcun riscontro riceveva una nota della nostra Segreteria Provinciale di Rovigo diretta a quel Questore, con la quale il COISP denunciava l’irritualità della presenza dei RLS dei Sindacati “in servizio”, e quindi, per legge, assoggettati agli obblighi derivanti dalla subordinazione gerarchica, in luogo della più corretta convocazione ex art. 32, comma 4, del DPR 164/2002.
Concludevamo sottolineando che tale condotta del Questore di Rovigo rappresentava una
incomprensibile determinazione di ledere il Sindacato e le sue prerogative … oltre a aver costituito un costo ingiustificato per l’Amministrazione (il nostro RLS è stato comandato di servizio con orario 8.00 – 14.00, è stato slegato dalle mansioni del proprio ufficio alle ore 9.00, gli è stata fatta raggiungere la sede della riunione con auto di servizio e dotato di foglio di viaggio).
La nostra missiva veniva conclusa con l’invito a codesto Ufficio ad intervenire con ogni
possibile urgenza censurando il suddetto comportamento ed impedendo che in futuro venisse reiterato.
In riscontro a detta nota di questa Segreteria Nazionale perveniva risposta di codesto Ufficio recante prot. n. 555/RS/01/143/5863 e datata 5.9.2019, con la quale si rappresentava che in riferimento alle nostre osservazioni la Questura di Rovigo aveva rappresentato che:
… Riguardo alla modalità di partecipazione degli RLS all’incontro, è stato fatto presente che il Decreto Legislativo n. 81/2008 costituisce la cornice normativa di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’art.50 dello stesso Decreto, al 1° comma, lettera b), indica alcune ipotesi per le quali gli RLS devono essere consultati e, in ossequio a tale disposto, è stato fissato l’incontro sopra citato.
Altresì, lo stesso articolo 50, al comma 3, sancisce che “Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede dì contrattazione collettiva nazionale”, che, per quanto riguarda la Polizia di Stato, sono contenute nell’Accordo Nazionale Quadro del 2009. Lo stesso Accordo, all’art. 23, contempla la procedura per la definizione delle modalità applicative dell’art.47 del D.lgs. 81/2008, ovvero l’individuazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, subordinandone l’efficacia all’emanazione del provvedimento di cui all’art 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Stante la perdurante mancata attuazione del citato art. 47, la circolare del Capo della Polizia, esplicativa dell’Accordo Nazionale Quadro del 2009, n. 557/RS/01/113/0461 dell’8 marzo 2010, con riferimento all’art. 23 ANQ chiarisce che “… nelle more della definizione della disciplina attuativa dell’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell’articolo 24 del precedente A.N.Q., “.
Il “precedente Accordo Nazionale Quadro”, risalente all’anno 2000, all’art.24, comma 4, riporta che “Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l’attività è considerata tempo di lavoro”.
Tra gli adempimenti, enucleati nell’art.19 del previgente D.lgs. 626/94, ora confermati alla lettera nell’art. 50 del D.lgs. 81/2008, segnatamente al punto b), come segnalato in premessa, vi è quello per cui è stato fissato l’incontro del 23 luglio, vale a dire la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in relazione a lavori di adeguamento che comporteranno la variazione della destinazione d’uso di alcuni locali.
Per tale ragione, quindi, non si è provveduto alla concessione di un permesso sindacale su
convocazione ex art.32, co. 4, D.P.R. 164/02, tra l’altro inconferente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ebbene, la suddetta risposta non ci soddisfa!
La Questura di Rovigo ha sottolineato che la circolare esplicativa del vigente ANQ, a firma del
Signor Capo della Polizia e datata 8.3.2010, con riguardo al contenuto dell’art. 23 riguardante il
“Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS), nel chiarire che
… nelle more della definizione della disciplina attuativa dell’art. 47 del D.lgs. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell’articolo 24 del precedente ANQ, nonché quelle contemplate nella circolare n. 559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di “rappresentante per la sicurezza” che “potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite”
ha inteso fare salvo tutto il contenuto del citato articolo 24 del precedente ANQ …… non solo il fatto che lo stesso statuisce che le funzioni di “rappresentante per la sicurezza potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite” ma anche e forse soprattutto il fatto che l’espletamento da parte del RLS degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 del D.lgs. 626/1994 è considerato “tempo di lavoro” e quindi va svolto durante il servizio.
Beh, è certamente agli atti di codesto Ufficio il fatto che nessuno della Questura di Rovigo ha partecipato alle innumerevoli riunioni che, per oltre due anni, si sono tenute al Dipartimento al fine di contrattare il contenuto del vigente ANQ, ivi compreso l’art. 23, né ha partecipato alle ulteriori, non poche, riunioni che hanno portato alla redazione della circolare esplicativa di tale ANQ che poi il Signor Capo della Polizia ha sottoscritto, con ciò significando che detta Questura non può avere contezza delle motivazioni che hanno ispirato quella parte della suddetta circolare esplicativa che riguarda il menzionato art. 23.
La Questura di Rovigo, tuttavia, dovrebbe ben sapere che il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 30.4.2008, il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 101, Suppl. Ordinario n. 108, all’art. 304 ha statuito l’abrogazione, tra gli altri, del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, proprio quel decreto legislativo i cui adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 dovrebbe essere svolti, tutt’oggi, secondo citata Questura, dalle segreterie provinciali delle OO.SS., nella funzione di RLS, durante il servizio, in quanto considerati “tempo di lavoro”.
È evidente che qualcosa non torna!
I chiarimenti forniti nella circolare esplicativa con riguardo all’art. 23 – codesto Ufficio
dovrebbe ben saperlo – sono stati inseriti per poter continuare a garantire alle segreterie delle OO.SS. le funzioni di RLS e per consentire all’Amministrazione di avvantaggiarsi di tale figura che la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ritiene obbligatoria.
La circolare esplicativa dell’ANQ puntualizza chiaramente che il richiamo all’articolo 24 del
precedente ANQ è fatto esclusivamente con particolare riferimento alle funzioni di “rappresentante per la sicurezza” che “potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite”.
Che sia così è sempre stato chiaro a tutti, così come lo è il fatto che gli adempimenti previsti dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008 (l’art. 19 del D.lgs. 626/94 è abrogato come tutto il decreto) debbano essere svolti dagli RLS in costanza dell’utilizzo delle 76 ore di permesso annue oppure con i permessi sindacali “su convocazione” di cui all’art. 32, comma 4, del DPR 164/2002.
Dal 2010 ad oggi sono state migliaia, in tutta Italia, le convocazioni ai sensi del predetto art. 32 che Questori, Dirigenti di Compartimenti, etc… hanno fatto nei confronti di componenti delle segreterie provinciali dei Sindacati per partecipare nella veste di RLS alle riunioni periodiche, a consultazioni varie, a visite e verifiche, etc… In centinaia di casi, se detta attività fosse stata ritenuta da espletare “in servizio”, ai citati dirigenti sindacali sarebbe dovuta spettare l’indennità di missione, l’attribuzione del compenso per lavoro straordinario, l’emolumento per cambio turno, doveva essere messa a disposizione
un’autovettura di servizio comprensiva di autista, etc.. etc…
Dovremo forse procedere alla richiesta di tali emolumenti, denunciare il fatto che
l’Amministrazione ha obbligato citati sindacalisti/RLS a utilizzare auto proprie “in servizio”, pretendere d’ora innanzi i citati benefici?? Ed il tutto perché una Questura sconosce il reale intento di ciò che una circolare esplicativa ha rappresentato in relazione ad un determinato articolo? Perché erroneamente ritiene che un D.lgs. abrogato 11 anni fa è ancora in vigore per i soli Poliziotti? Perché pretende di assoggettare il Sindacato ad obblighi gerarchici quando questo espleta le funzioni di RLS? Per il fatto che codesto Ufficio si è limitato a riportare nella risposta alla nostra vertenza quanto gli ha rappresentato una Questura senza minimamente preoccuparsi di valutarne la correttezza?
Spett.le Ufficio per le Relazioni Sindacali, le risposte agli interrogativi sopra riportati sono
necessari con urgenza. La celerità è d’obbligo in quanto già altri stanno emulando la Questura di Rovigo, non rendendosi conto dell’errore grave che stanno commettendo e dei riflessi negativi che ci saranno per la stessa Amministrazione. Lo ha fatto, ad esempio, la Sezione Polizia Stradale di Rovigo ma si può stare certi che non mancheranno altri Uffici.
La circolare n. 559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997 cita testualmente: “A tale proposito si precisa che, nelle more di perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all'”accordo quadro” per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti
alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali più rappresentative sul piano nazionale, ove costituite.”. Ne consegue che “Stante la perdurante mancata attuazione del citato art. 47″ (ben oltre 10 anni!), le funzioni di RLS sono svolte dalle nostre segreterie provinciali quali espressione di tutela del personale di Polizia e detti adempimenti, come sinora è accaduto in tutta Italia, vengono svolte con l’utilizzo delle 76 ore di permesso annue oppure con i permessi sindacali ex art. 32, comma 4, del DPR 164/2002 che è tutt’altro che “inconferente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” ma invero pienamente aderente alla situazione attuale ed alle discussioni che hanno portato alla stesura dell’art. 23 dell’ANQ e del pertinente contenuto della relativa circolare esplicativa.
Per quanto sin qui esposto è assolutamente urgente e necessario che codesto Ufficio per le
Relazioni Sindacali intervenga sui due Uffici periferici di Rovigo prima citati al fine di indicare la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, da questa O.S. sopra puntualmente esplicitata.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP