Roma, 08 marzo 2021
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
OGGETTO: Personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale – Transito in altri ruoli dell’Amministrazione o in altre amministrazioni e utilizzo nel medesimo ruolo in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa – Disparità di trattamento – Richiesta di urgente intervento normativo.
La possibilità di impiego del personale della Polizia di Stato che ha riportato una invalidità dipendente, o meno, da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti di istituto, è disciplinata dal d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) e dal d.P.R. 24.4.1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato).
In particolare, quanto alla parziale inidoneità dipendente da causa di servizio, il d.P.R. 339/82 statuisce all’art. 3 che
…il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un’invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché la infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, anche presso la Sezione paraolimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell’ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità.
Quanto invece alla parziale inidoneità non dipendente da causa di servizio, il d.P.R. 339/82 statuisce all’art. 2 che
Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, può essere, a domanda o d’ufficio, utilizzato in servizi d’istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, anche presso la Sezione paraolimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell’ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica. L’istanza deve essere presentata al Dipartimento della P.S. entro sessanta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità.
Ora, l’opportunità data dall’art. 2 d.P.R. 339/1982 di essere riutilizzati, a domanda o d’ufficio, negli stessi ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in servizi d’istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute compatibili con la ridotta capacità lavorativa, è stata introdotta dal d.lgs. 172 del 27 dicembre 2019 ed a tal riguardo, in data 3 febbraio u.s., è stata emanata la circolare n. 0011848 a firma del Signor Capo della Polizia, con la quale, stante anche l’attuale “contesto … che ha visto un rallentamento delle dinamiche assunzionali a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19”, nell’evidenziare “il novellato art. 2” che, “nella sostanza, estende l’istituto dell’utilizzazione in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previsto dal d.P.R. 738/1981 per il solo personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, anche al personale il cui giudizio di parziale inidoneità sia determinato da patologia non dipendente da causa di servizio, prevedendo adempimenti speculari a quelli disciplinati dal citato d.P.R. 738/1981”, sono stati richiamati i dirigenti degli Uffici periferici e centrali dell’Amministrazione ad “avvalersi quanto più possibile del così stabilito ampliamento di un utile impiego delle preziose professionalità acquisite dal personale”.
La predetta circolare, poi, dopo aver sollecitato i predetti dirigenti, ad attivare d’ufficio, “con la massima tempestività e con la necessaria cura”, le procedure previste per il riutilizzo del personale in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa (fornendo peraltro direttive applicative in merito), si sofferma anche, in conclusione, sulla “posizione di stato giuridico” dei dipendenti in questione, così puntualizzando:
– per il personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia in corso di riconoscimento, resta fermo, in attesa dell’utilizzazione in servizio, quanto disposto dall’art. 16, comma 3, del d.P.R. 16.4.2009, n. 51;
– nei confronti del personale che sia stato giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia già ritenuta non dipendente da causa di servizio o che non abbia presentato domanda per tale riconoscimento, fino all’utilizzazione in servizio con le opportune prescrizioni continueranno
ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 68 e 70 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3.
Ebbene, proprio con riguardo alle suddette norme, alla loro applicazione e a quanto dichiarato nella predetta circolare con riguardo alla “posizione di stato giuridico” del richiamato personale, si esprimono forti perplessità, come di seguito vengono esplicitate, in relazione alle quali è forse opportuno provvedere ottenendo talune adeguate misure normative, appresso pure suggerite.
Relativamente al “personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia in corso di riconoscimento”, nei cui confronti, a detta della citata circolare n. 0011848, “resta fermo, in attesa dell’utilizzazione in servizio, quanto disposto dall’art. 16, comma 3, del d.P.R. 16.4.2009, n. 51”, premesso che tale art. 16, co. 3, statuisce quanto segue:
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
è bene osservare che la predetta norma dispone la ripetizione della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa, e di tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa, esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non siano state attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, con ciò chiaramente significando che in caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppure in caso di transito in altri ruoli o altre amministrazione non potrà darsi luogo ad alcuna ripetizione delle somme nel frattempo corrisposte, qualunque sia stata la durata dell’aspettativa.
Ora, pur essendo evidente che la norma contrattuale (art. 16, co. 3, d.P.R. 51/2009) è antecedente alla modifica dell’art. 2 d.P.R. 339/82 introdotta dal d.lgs. 172/2019 (che ha inserito la possibilità di riutilizzo del personale parzialmente non idoneo nel medesimo ruolo che espleta funzioni di polizia) e quindi non avrebbe potuto prevedere anche tale fattispecie, il dubbio prospettatoci da molti colleghi sul fatto che un’estensione normativa data da una circolare possa superare eventuali future verifiche contabili, da parte di chi potrebbe non condividere detta estensione, è più che plausibile … e se ciò avvenisse chiaramente a farne le spese sarebbero i Poliziotti.
Ecco quindi – a parere di questa O.S. – l’urgente necessità di cercare di ottenere, con il primo strumento legislativo utile, una norma che attribuisca, in maniera ben definita, l’applicazione del predetto art. 16, co. 3, del d.P.R. 51/2009 anche nei confronti di quei colleghi dei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia che abbiano riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, e nei cui confronti è stata attivata, al pari del transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, la procedura per l’utilizzo, nei medesimi ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
■ Relativamente invece al “personale che sia stato giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia già ritenuta non dipendente da causa di servizio o che non abbia presentato domanda per tale riconoscimento”, nei cui confronti, a detta della citata circolare n. 0011848, “fino all’utilizzazione in servizio con le opportune prescrizioni continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 68 e 70 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3”, premesso che detti artt. 68 e 70 statuiscono quanto segue:
Art. 68: – L’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio. … Durante l’aspettativa l’impiegato ha diritto all’intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. … Qualora l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell’aspettativa il diritto dell’impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 70: – … due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell’art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi….
si osserva che sussiste una evidente disparità di trattamento con quanto si vorrebbe applicare a favore del “personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia in corso di riconoscimento”, nei cui confronti, a detta della citata circolare n. 0011848, “resta fermo, in attesa dell’utilizzazione in servizio, quanto disposto dall’art. 16, comma 3, del d.P.R. 16.4.2009, n. 51” (con ciò significando che, qualora avesse esito negativo il riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio, verrebbe comunque riconosciuta, nel caso di avvio delle procedure per il riutilizzo in servizio o il transito in altri ruoli dell’Amministrazione o di altre amministrazioni, la non ripetizione delle somme corrisposte in virtù dell’applicazione del citato art. 16, co. 3), e quanto si attuerebbe invece nei riguardi del personale che si trova nella medesima situazione (permanentemente non idoneo nella forma parziale) con l’unica differenza che già la malattia non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (piuttosto che trovarsi ancora nella fase in cui la procedura di riconoscimento è in corso) il quale si troverebbe a vedersi applicate norme di assoluto svantaggio (i richiamati artt. 68 e 70), che limitano il periodo massimo di aspettativa e pure obbligano a metà stipendio per il periodo successivo ai primi dodici mesi.
È del tutto evidente, quindi, che anche nei confronti di quest’ultimo personale dovrà essere riconosciuta la valenza dell’art. 16, co. 3, del d.P.R. 51/2009.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP