Personale del Ruolo Tecnico-Scientifico – Necessitano opportuni riconoscimenti

COORDINAMENTO NAZIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO TECNICO-SCIENTIFICO

4741

Roma, 5 giugno 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Personale del Ruolo Tecnico-Scientifico – Necessitano opportuni riconoscimenti.

Il COISP apprezza l’istituzione della struttura di missione che si occuperà di completare il
processo di attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e a tal proposito intende continuare a fornire il proprio contributo in particolar modo, con la presente, per il personale appartenente al ruolo tecnico-scientifico e innanzitutto per i tecnici del settore sanitario della Polizia di Stato, il quale ruolo, ad oggi, resta fortemente penalizzato rispetto agli altri.
Il Riordino delle Carriere, a parere di questa O.S., dovrebbe apportare ulteriori innovazioni in favore del personale sanitario della Polizia di Stato, nello specifico del personale appartenente alle professioni sanitarie.
Il processo di revisione dei ruoli e delle carriere avviato con il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha inciso marginalmente sull’ordinamento del servizio sanitario della Polizia di Stato, non considerando adeguatamente l’evoluzione delle importanti professionalità presenti in questa Amministrazione e che quotidianamente garantiscono la realizzazione pratica e concreta di diverse attività in favore del personale della Polizia di Stato. Basti pensare che grazie agli infermieri, gli uomini e le donne della Polizia di Stato, possono effettuare l’addestramento al tiro in tutti i reparti d’Italia essendo SOLO ad essi delegata la tutela sanitaria in tali occasioni.
Vista la premessa si formulano le seguenti osservazioni:
1. Il personale della Polizia di Stato si divide in ruoli del personale che espleta funzioni di polizia (c.d. ruoli ordinari, di cui al D.P.R. 335/1982), ruoli del personale che espleta funzioni tecnicoscientifiche o tecniche (c.d. ruoli tecnici, di cui al D.P.R. 337/1982) e ruoli professionali dei sanitari (di cui al D.P.R. 338/1982 e D.Lgs. 334/2000). Ebbene, ad eccezione del personale medico e medico veterinario, correttamente inquadrato nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui al D.P.R. 338/1982 (ora carriera dei medici e dei medici veterinari di cui al d. Lgs. 334/2000), le restanti figure professionali sanitarie (fisioterapista, infermiere, ortottista – assistente di oftalmologia, tecnico audiometrista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico di neurofisiopatologia e tecnico sanitario di radiologia medica) continuano inspiegabilmente ad essere inquadrate nei ruoli tecnico-scientifici o tecnici di cui al D.P.R. 337/1982. Ne consegue che tali professionisti continuano ad essere considerati “tecnici” e non
“sanitari” (ne è prova il fatto che nei propri atti l’Amministrazione della pubblica sicurezza persevera nel prediligere la vetusta, anacronistica e inappropriata espressione di personale “paramedico” in luogo della più̀ consona di personale “sanitario”);
2. Gli appartenenti ai c.d. ruoli ordinari, qualora in possesso di laurea triennale, possono concorrere per l’accesso (mediante concorso interno) alla qualifica di vice commissario (quindi accesso alla carriera dei funzionari). Tale ipotesi non è invece prevista per il personale sanitario inquadrato nel ruolo degli ispettori tecnici, per il quale si ricorda che la laurea triennale costituisce requisito imprescindibile per poter esercitare la professione e dunque accedere al ruolo (la laurea triennale è titolo abilitante per l’esercizio delle professioni sanitarie e per l’iscrizione agli albi); l’unica eccezione è il solo ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, istituito in luogo del mai attivato ruolo direttivo tecnico speciale (in parallelo al ruolo direttivo speciale di cui al d. lgs. 334/2000 vigente al giorno antecedente l’entrata in vigore del d. lgs. 95/2017), che prevede una dotazione organica per il settore sanitario di 40 unità, ma il cui concorso interno per l’accesso è stato riservato ai soli ispettori superiori tecnici del settore sanitario (circa 30 unità) e che non sarà ulteriormente alimentato.
3. A differenza di tutti gli altri ispettori (ordinari e tecnici), che per poter partecipare al concorso sia pubblico che interno per l’accesso al ruolo degli ispettori/ispettori tecnici devono possedere il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado (c.d. diploma di maturità̀), gli ispettori tecnici del settore sanitario sono gli unici ai quali viene richiesto il titolo accademico (laurea triennale), poiché́ essa – come prima detto – costituisce, unitamente all’iscrizione all’albo (e quindi all’Ordine) professionale di riferimento, requisito di legge indispensabile per esercitare la professione; dunque, a parità̀ di inquadramento e qualifica (e dunque di trattamento economico), viene richiesto un titolo di studio di livello evidentemente superiore; giova ricordare a tal proposito che nella Polizia di Stato attualmente è già in vigore un trattamento di carriera diversificato ed accelerato per il
personale della Banda Musicale, inquadrato nel ruolo degli ispettori tecnici ma che in virtù del diploma di conservatorio richiesto per l’accesso (titolo che a seguito della riforma degli istituti di alta formazione artistica e musicale ha oggi valenza di laurea triennale) gode di percorso di carriera accelerato ed è inquadrato, a seconda degli strumenti e del livello di importanza all’interno della banda (prime, seconde o terze parti, a o b), come minimo nella qualifica iniziale di ispettore, per arrivare nei casi più importanti ad essere inquadrati ab initio nella qualifica di ispettore superiore tecnico per poi essere promosso dopo soli due anni a sostituto commissario tecnico (è il caso delle prime parti a).
4. Il ruolo degli ispettori tecnici viene definito “a sviluppo direttivo”. Tuttavia dalla Tabella H allegata al D.Lgs. 95/2017, come richiamata dall’art. 45, comma 17, del medesimo decreto, si può̀ facilmente evincere che la prima qualifica di rango direttivo è quella di ispettore superiore tecnico, alla quale si può̀ accedere solo se si matura un’anzianità̀ di almeno 18 anni nel ruolo e si è in possesso della laurea triennale; dunque, un professionista sanitario che può̀ accedere al ruolo solo e soltanto se in possesso di laurea (a differenza di tutti gli altri ispettori che come detto nel punto precedente accedono con la maturità̀) si vedrà̀ riconoscere il giusto inquadramento giuridico-economico (terza area funzionale – F3 del CCNL Comparto Ministeri, corrispondente alla categoria D del CCNL Comparto Sanità, che corrisponde all’inquadramento di ingresso del personale del
SSN in possesso di laurea triennale) solo a partire dalla qualifica di ispettore superiore tecnico a differenza degli omologhi colleghi della “vita civile” che sono invece inquadrati nel personale direttivo (categoria D appunto) già̀ al momento dell’ingresso;
5. Il concorso interno previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 95/2017 (concorso per titoli per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico), se costituisce un’opportunità̀ di progressione in carriera per il personale interessato, per il solo personale sanitario costituisce invece una vera e propria sanatoria, in virtù del fatto che prima dell’entrata in vigore della riforma gli infermieri ed i tecnici di radiologia nonostante fossero stati assunti con il requisito della laurea triennale venivano incredibilmente collocati nel ruolo dei revisori tecnici (oggi sovrintendenti tecnici – equivalente al ruolo sergenti/brigadieri delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare), per accedere al quale, al restante personale, era richiesta semplicemente la licenza media. La previsione di cui al decreto correttivo di non procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso interno per vice ispettore tecnico attualmente in corso per bandirne invece
uno nuovo nel 2019, per gli infermieri del IX corso VRT rappresenterà una vera e propria mannaia, in quanto circa metà degli attuali 53 vice sovrintendenti tecnici infermieri non rientreranno nei 153 posti per infermiere previsti per il concorso del 2018 e quindi si troveranno in posizione gerarchica sottordinata rispetto ai propri paricorso che vinceranno il primo concorso; a tal proposito si evidenzia come la situazione dei c.d. “tecnici sanitari” sprovvisti del titolo abilitante alla professione ha trovato idonea soluzione proprio con il predetto decreto che ha previsto il passaggio di tutti i sovrintendenti tecnici nel ruolo superiore degli ispettori tecnici tramite concorso per soli titoli, anche mediante il ricorso al sovrannumero riassorbibile.
6. Per quanto riguarda il solo settore sanitario, le novità̀ in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie introdotte dal Titolo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (c.d. Legge Lorenzin), hanno definitivamente eliminato le ultime differenze tra professioni sanitarie: se da un lato viene infatti inequivocabilmente sancita l’obbligatorietà̀ dell’iscrizione all’albo professionale per poter esercitare a qualsiasi titolo una qualsiasi professione sanitaria (obbligo peraltro già̀ sancito dalla legge 1 febbraio 2006, n. 43, art. 2 , co. 3, ma ulteriormente ribadito e rafforzato dal provvedimento appena citato), dall’altro viene estesa a tutte le professioni sanitarie la rappresentanza e quindi la tutela ordinistica, tramite la trasformazione in Ordini dei preesistenti Collegi professionali che tenevano i rispettivi albi, nonché́ la creazione del nuovo Ordine delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione (nato dal preesistente collegio dei tecnici di
radiologia) che andrà̀ a comprendere tutti gli albi professionali delle professioni che fino ad ora ne erano sprovviste (eccezion fatta appunto per i tsrm che già̀ avevano il proprio collegio e gli assistenti sanitari che avevano il proprio albo presso il collegio degli infermieri e che ora invece passano all’Ordine delle professioni tecniche).
Tutto ciò premesso, non può esservi chi non veda quanto sia irragionevole e ingiusto il fatto che le varie professioni sanitarie previste all’interno della Polizia di Stato debbano continuare ad essere destinatarie di differenti trattamenti: da un lato, le professioni medica e medica veterinaria che sono organizzate e inquadrate nei ruoli professionali dei sanitari tenendo quindi in debito conto le peculiarità̀ di tale categoria rispetto al restante personale (ordinario e tecnico), dall’altro, tutte le altre professioni che continuano ad essere impropriamente inquadrate all’interno dei c.d. ruoli tecnici della Polizia di Stato, nonostante tutti i sanitari (medici e non) debbano ormai possedere i medesimi requisiti per poter
esercitare la professione (possesso di un titolo universitario ed iscrizione ad un albo professionale tenuto da un Ordine professionale). Parimenti è difficile da comprendere il motivo per il quale i professionisti sanitari, ai quali vengono chiesti un titolo universitario ed un’iscrizione ad un albo professionale (entrambi obbligatori – ribadiamo ancora una volta – per poter esercitare), debbano poi essere destinatari del medesimo inquadramento, della medesima retribuzione e della medesima progressione di carriera del restante personale del ruolo degli ispettori (sia tecnici che ordinari) che per accedere al ruolo è sufficiente che siano in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado (è vero che i
reclutati con concorso pubblico frequenteranno anche un corso universitario nell’ambito del corso di formazione biennale, ma esso sarà̀ soltanto preordinato all’acquisizione di crediti universitari utili per poter conseguire successivamente una laurea triennale e non potrebbe essere diversamente, poiché risulta di tutta evidenza che un titolo universitario triennale non si possa conseguire in un corso di durata biennale).
Per poter risolvere congruamente la situazione occorrerebbe rivisitare l’ordinamento di tutto il personale sanitario della Polizia di Stato facendo confluire tutte le professionalità presenti nell’ambito dei ruoli professionali dei sanitari, quindi nell’ambito del D.P.R. 338/1982.
Occorre in verità̀ riconoscere che il personale medico e medico veterinario è inquadrato
nell’ambito delle carriere del personale direttivo e dirigente di polizia, ai sensi del D.Lgs. 334/2000, e quindi il D.P.R. 338/1982 è attualmente in vigore solo per una parte del tutto residuale; ma proprio in virtù̀ della sua mancata abrogazione, le problematiche sopra esposte potrebbero trovare una soluzione nell’ambito di tale provvedimento, senza necessità di predisporre ex novo un provvedimento ad hoc.
Per quanto riguarda l’inquadramento all’ingresso dei professionisti sanitari in possesso di laurea triennale appare del tutto evidente, per i motivi suesposti, che lo stesso dovrebbe essere di rango direttivo, partendo quindi dalla qualifica equiparata di vice commissario (si tiene a precisare che tale personale rimarrebbe quindi giustamente sottordinato al personale medico che al termine del corso di formazione assume qualifica equiparata a commissario capo, essendo la propria formazione curriculare più̀ lunga rispetto ad un laureato triennale) o in subordine partire dalla qualifica di ispettore superiore
(poiché́ risulta essere la prima qualifica alla quale a regime si potrà̀ accedere esclusivamente con il possesso della laurea triennale), per poi avere la possibilità̀ di accedere alla carriera dei funzionari (accedendo però alle posizioni di rango dirigenziale solo se in possesso di specifico titolo di laurea magistrale e solo per una modestissima aliquota di personale che andrebbe quindi a svolgere compiti di dirigenza delle professioni sanitarie come già̀ avviene nel SSN).
Tuttavia, tale soluzione necessita, per forza di cose, di nuove risorse per la copertura finanziaria.
Ecco quindi che, nelle more dell’individuazione di nuove risorse da destinare alle Forze di
Polizia, nell’ambito dei lavori finalizzati alla correzione e all’integrazione delle previsioni già̀ adottate, si potrebbero sin da subito apportare alcune significative modifiche migliorative per il personale sanitario della Polizia di Stato, che allo stato attuale non comporterebbero alcun onere finanziario aggiuntivo e sarebbero del tutto aderenti al principio di equiordinazione tra personale delle Forze Armate e personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.
Si tratterebbe di inserire pochi articoli nel corpo del D.P.R. 338/1982, al fine di inquadrare i
laureati triennali delle professioni sanitarie in un nuovo ruolo degli ispettori sanitari, che sarebbe quindi composto di sette profili professionali (fisioterapista, infermiere, ortottista – assistente di oftalmologia, tecnico audiometrista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico di neurofisiopatologia e tecnico sanitario di radiologia medica), avrebbe le medesime qualifiche e la medesima progressione in carriera dell’omologo ruolo degli ispettori tecnici (con la sola differenza della promozione a sostituto commissario che in questo caso sarebbe a ruolo aperto e non nei limiti dei posti disponibili) ed avrebbe una dotazione complessiva di 300 unità, coincidente con quella attualmente prevista per il settore sanitario degli ispettori tecnici.
In altri termini, l’intervento normativo potrebbe semplicemente consistere in una operazione di scorporo di 300 posti dai 1400 posti complessivamente previsti per l’organico degli ispettori tecnici, per poterli inserire nell’ambito della disciplina dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
Con riferimento alla possibilità per il personale sanitario di accedere al ruolo direttivo, invece, si potrebbe ipotizzare di rendere organico il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento trasformandolo in “ruolo a regime”, andando ad alimentarlo con concorso interno riservato ai ruoli degli ispettori ordinari/tecnici/sanitari in possesso, per l’aliquota del settore sanitario, dei requisiti necessari all’esercizio professionale (titolo di studio ed iscrizione all’albo). Rendendo “organico” il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, si darebbe la possibilità anche ai restanti settori del ruolo degli ispettori tecnici di accedere alla carriera direttiva, al pari dei colleghi ordinari che possono concorrere per la qualifica di vice commissario purché abbiano una laurea triennale.
Si precisa fin da ora che sono già state predisposte da questa O.S. delle bozze di modifiche
normative che potranno essere fornite in qualunque momento alla menzionata struttura di missione che si occupa di completare il processo di attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sempre che l’Amministrazione ritenga, come auspichiamo, di dover intervenire per risolvere in maniera condivisa la questione sollevata.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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