Modifiche e integrazioni alla disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari. Osservazioni e richiesta incontro

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Roma, 29 gennaio 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante “Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018” recante “Disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di
Stato”. Osservazioni e richiesta di incontro.

In merito alla nota 555/RS/01/0082 del 24 gennaio u.s., con la quale codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ai sensi dell’art. 27, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di decreto di integrazione e modifica del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018, concernente la disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, la Federazione COISP rappresenta le seguenti criticità, valide tanto per i funzionari che espletano funzioni di polizia, quanto per i funzionari tecnici e per i medici e medici veterinari di polizia:


1) Si ritiene che la procedura prevista dal nuovo comma 3 bis dell’art. 15 attribuisca una discrezionalità eccessiva alla Commissione esaminatrice, laddove prevede che l’esame dei titoli, nell’ipotesi in cui il candidato abbia conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna delle varie categorie e sottocategorie, possa essere per i titoli “eccedenti” o interrotto o effettuato per un numero contenuto di essi, ove ritenuto opportuno a fini precauzionali, per eventuali controversie che investano quelli già valutati.
È necessario, viceversa, continuare ad effettuare una valutazione complessiva o, tutt’al più, prevedere una percentuale eccedente fissa da garantire in ogni caso, in proporzione al punteggio massimo previsto per ciascuna delle categorie e sotto-categorie, onde evitare sperequazioni e situazioni spiacevoli a carico dei candidati più titolati.


2) In merito alla nuova formulazione dell’art. 49, comma 4, secondo la quale non solo il
Presidente di Commissione, ma anche i membri, compresi i supplenti, possono essere scelti tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, purché in possesso, durante il servizio attivo, della qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice, valutato che non si comprende come personale, collocato per limiti di età in quiescenza e quindi giudicato per legge non più idoneo al servizio attivo, possa incidere sulle avvertite esigenze di celerità nello svolgimento dei concorsi, anche in considerazione che con l’innovazione potrebbero essere designate intere commissioni esaminatrici composte da ultra settantenni, visto le lungaggini degli iter concorsuali degli ultimi anni. Con tale
criticabile previsione innovativa si potrebbe impedire concretamente quel necessario cambio generazionale che deve in modo imprescindibile interessare la selezione della nuova classe direttiva.

Il COISP, in considerazione della rilevanza delle osservazioni presentate e dell’importanza delle modifiche che si vogliono apportare alle procedure concorsuali, chiede che la consultazione delle OO.SS. venga svolto attraverso un tavolo di confronto in cui possano essere chiarite le strategie che l’Amministrazione della P.S. pone a motivazione delle
innovazioni proposte.

In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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