Roma, 05 settembre 2022
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: L’indennità di controllo del territorio va corrisposta anche a chi svolge il turno 14-22
L’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al triennio 2019-2021, recepito con d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, ha statuito all’art. 16 una “Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”, fino allo scorso anno corrisposta con le risorse del FESI, specificando in particolare che:
Comma 1 – … al personale della Polizia di Stato … spetta un’indennità, per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all’effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
Comma 2 – L’indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.
Ora, se le fasce orarie indicate ricomprendono appieno quelle dei servizi continuativi articolati in sei turni settimanali (art. 8, comma 1, lett. a, ANQ – 00-07, 07-13, 13-19, 19-24) stessa cosa non può dirsi per quelle relative ai servizi articolati in cinque turni settimanali (art. 8, comma 1, lett. b, ANQ – 22-07, 07-14, 14-22) che pur essendo vero che sono applicabili esclusivamente ai servizi interni lo è anche il fatto che tra tali servizi ve ne sono alcuni che pure sono retribuiti con la citata indennità per “attività di controllo del territorio”.
È difatti esplicitamente indicata la fascia oraria 22-07 che consentirà la corresponsione dell’indennità “di euro 10,00 per le fasce notturne”. Manca invece l’indicazione della fascia 14-22 seppur la stessa ricomprende ben 4 ore della fascia 18-24, pure indicata dalla citata norma contrattuale, che garantisce l’indennità “di euro 5,00 per le fasce serali”.
Ebbene, anche alla luce del comma 3 del menzionato art. 16 il quale statuisce che
L’indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento
delle sale operative di cui al medesimo comma.
è di tutta evidenza la necessità, per evitare una illogica disparità di trattamento, che i Poliziotti comandati in “attività di controllo del territorio” con orario 14-22 percepiscano l’indennità “di euro 5,00 per le fasce serali” che – come detto – peraltro è corrisposta a chi svolge tale attività anche solo per tre ore (sopra richiamato comma 3).
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP