I secondi correttivi al Riordino delle Carriere sono legge. Ecco i contenuti

70052

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020
Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
I SECONDI CORRETTIVI AL RIORDINO DELLE CARRIERE SONO LEGGE
ECCO I CONTENUTI

 

Il decreto legislativo sopra puntualmente richiamato, contenente i secondi correttivi al Riordino delle Carriere del 2017, emanato dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 2019, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da questo momento va quindi applicato.
Già il 20 dicembre scorso avevamo anticipato quelli che verosimilmente sarebbero stati i contenuti di tale decreto. Adesso li sottolineiamo nuovamente, rendendo ancora maggiormente comprensibile come il Riordino ed i due provvedimenti correttivi successivamente realizzati hanno modificato l’ordinamento della Polizia di Stato per ciò che riguarda avanzamento in carriera e quant’altro.
Non manchiamo comunque con il puntualizzare che anche questi “secondi correttivi” non conterranno molte previsioni normative la cui introduzione è stata da noi chiesta incessantemente nel tempo … e la cui condivisione avrebbe maggiormente gratificato il personale della Polizia di Stato.
Non è stata realizzata una reale unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti; il ruolo degli ispettori prevede ancora una tempistica inaccettabile per raggiungere l’apicalità partendo dalla qualifica di base e non sono state assecondate le richieste di retrodatazione giuridica del 9°, 10° e 11° corso; gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento non riceveranno l’inquadramento a Commissario Capo a far data dal termine del corso, i funzionari del ruolo ordinario non si vedranno ancora riconosciuti gli anni del corso di laurea così come avviene per gli ufficiali dei corpi militari; i ruoli direttivi ad esaurimento non potranno continuare ad essere alimentati come da noi continuamente chiesto e si esauriranno al momento della cessazione dal servizio del personale che adesso li compone; non è ancora garantita quella parità di trattamento nella progressione in carriera tra tutto il personale del Comparto …… e molto altro ancora.
Da parte nostra ci sarà quindi, sempre, un impegno serio volto a portare a casa quegli obiettivi e risultati che voi colleghi tutti chiedete e che sono necessari finanche per la funzionalità della nostra Polizia di Stato. La nostra richiesta di una ulteriore delega e risorse adeguate che consentano di sviluppare in tempi brevi ancora “altri correttivi” al D.lgs. 95/2017 non cesserà fintanto che non verrà condivisa.
Ad ogni modo, questi i contenuti del D.lgs. 172/2019 ed i suoi effetti:

RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI E DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI

Aumento della dotazione organica del ruolo ordinario degli agenti e assistenti, a decorrere
dall’1.1.2020, in misura di 1.600 unità, necessarie per il soddisfacimento di plurime esigenze di funzionalità dell’Amministrazione. L’organico del citato ruolo è quindi adesso di 51.870 unità.
• Riduzione, a regime, di 3 anni (da 8 a 5) del tempo di permanenza nella qualifica di assistente capo/assistente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore».
• Agli assistenti capo e assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
• Semplificazione delle procedure per il passaggio dal ruolo degli agenti e assistenti al ruolo dei sovrintendenti. Alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno si provvederà:
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservata agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell’ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
• Aumento delle risorse per la defiscalizzazione del trattamento economico.
L’art. 45 comma 2 del d.lgs. 95/2017 (Riordino delle Carriere) aveva previsto che: Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l’anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l’anno 2022, 34,4 per l’anno 2023, 29,5 per l’anno 2024, 23,6 per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. …..
Ebbene, il decreto legislativo concernente i “secondi correttivi” del Riordino ha previsto un
incremento delle suddette risorse, nella seguente misura:

Stante il limite di reddito (28.000 euro) per l’applicazione della citata defiscalizzazione, è evidente che la stessa riguarderà le qualifiche iniziali del solo ruolo base. La Federazione COISP ha pertanto costantemente chiesto un notevole incremento di tale limite così da poter ricomprendere gran parte del personale della Polizia di Stato. Detta pretesa verrà anche avanzata nel corso delle trattative per il rinnovo del Contratto di Lavoro.
• Possibilità di scorrimento delle graduatorie finali dei concorsi per agente e agente tecnico riservati ai VFP (volontari in ferma prefissata) entro i trenta giorni dall’inizio dei corsi di formazione.
• Incremento, pari a 270 euro annui lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’assegno funzionale per il personale con almeno 17 anni di servizio e di ulteriori 30 euro annui lordi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
• Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l’assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.
• Agli assistenti capo «coordinatore» e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficiano di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del decreto legislativo in argomento, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 315 euro.

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI E DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei
sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023. Viene così garantita una concreta accelerazione dell’accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche l’utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo precedentemente evidenziato.
• Riduzione, a regime, di 1 anno (da 5 a 4) della permanenza nella qualifica di vice
sovrintendente/vice sovrintendente tecnico per lo scrutinio per la promozione a sovrintendente/sovrintendente tecnico.
• Riduzione, a regime, di 2 anni (da 8 a 6) della permanenza nella qualifica di sovrintendente capo/sovrintendente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore».
• I vice sovrintendenti ed i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente e di sovrintendente tecnico.
Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente e di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo e sovrintendente capo tecnico, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti.
• Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo e sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore», con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni.
• Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
• Possibilità per i vice sovrintendenti/vice sovrintendenti tecnici promossi per merito straordinario di partecipare ai concorsi per l’accesso a tale qualifica, pur se già acquisita, ove comporti una decorrenza più favorevole, con conseguente ricostruzione della carriera.
• Ai vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici è attribuita la possibilità di rinunciare alla qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, sarà causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali relative all’annualità immediatamente successiva. I posti liberati a seguito delle rinunce verranno attribuiti al personale partecipante alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria.
• Possibilità di ripetizione, per una sola volta, del corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale anche per motivi di “profitto” (come già avviene per i ruoli degli ispettori e per le carriere dei funzionari). Il personale che non supera gli esami di fine corso per la nomina a vice sovrintendente è pertanto restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.
• Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a 400 euro.
• Ai sovrintendenti capo «coordinatore» e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficiano di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del decreto legislativo in argomento, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 430 euro.

RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEGLI ISPETTORI TECNICI

• Istituzione, nell’ambito del ruolo degli ispettori tecnici, del nuovo settore della “sicurezza
cibernetica”, con modalità di accesso attraverso appositi concorsi dedicati, per candidati in possesso di particolari competenze o specializzazioni in materia cibernetica, comprovate in sede concorsuale.
Aumento di 600 unità (destinate in pari misura al settore cibernetico e alle esigenze della logistica) della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo ordinario degli ispettori.
• Revisione delle percentuali di posti da attribuire al concorso pubblico ed a quello interno. Si passerebbe dall’attuale 50% dei posti attribuita ad ognuna delle due procedure e, in aggiunta, una riserva di un sesto dei posti attribuiti al concorso pubblico per il personale della Polizia di Stato, ad un nuovo procedimento che porterebbe ad una suddivisione paritaria dei posti messi a concorso, anche considerando la citata riserva.
Se da una parte quanto sopra, che il decreto legislativo correttivo del Riordino delle Carriere prevede anche per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici e per l’accesso alla carriera dei funzionari, può essere utile per l’Amministrazione che in tal modo si garantirebbe un numero maggiore di immissioni dall’esterno, chiaramente più giovani, d’altra parte è fortemente deleterio per il personale in servizio che vede diminuire le proprie legittime aspirazioni di progressione in carriera.
La Federazione COISP si è continuamente opposta a detta previsione normativa … nel silenzio di tutte le altre OO.SS..
• Riduzione, a regime, di 1 anni (da 7 a 6) della permanenza nella qualifica di ispettore/ispettore tecnico per lo scrutinio per la promozione a ispettore capo/ispettore capo tecnico.
• Riduzione, a regime, di 1 anno (da 9 a 8) della permanenza nella qualifica di ispettore
capo/ispettore capo tecnico per lo scrutinio per la promozione a ispettore superiore/ispettore superiore tecnico.
• Anticipazione, nella fase transitoria, dell’accesso alla qualifica/denominazione successiva per il personale in servizio già acceduto alle qualifiche interessate dalle riduzioni prima indicate.
• Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
• Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra quelli indicati al punto precedente, sono ammessi al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico.
• Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica.
• Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano rispettivamente la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza/perito superiore tecnico e di ispettore superiore/ispettore superiore tecnico.
• Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o di perito superiore tecnico nell’anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025.
Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le riduzioni prima riportate, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dalla stessa data.
• Ai fini dell’accesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione ad ispettore superiore, per il personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8° -bis per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione conseguito, nell’ambito dei corsi suddetti, in base all’apposita convenzione stipulata dall’Amministrazione.
• Previsione della possibilità di utilizzare, nei concorsi interni per vice ispettore, i posti
eventualmente non coperti in una delle due sub-procedure in favore degli idonei dell’altra subprocedura concorsuale afferente alla stessa annualità.
• Integrazione delle norme, a regime, sui concorsi al fine di realizzare un completo allineamento sia circa la previsione dei titoli anche nei concorsi pubblici per vice ispettore e per agente e agente tecnico, sia circa la previsione di (generici) “titoli” (quindi, anche di cultura) e non solo “di servizio” nei concorsi interni per vice ispettore.
• Integrazione della norma inerente al corso per vice ispettore tecnico, per fornire totale copertura legislativa alla possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l’acquisizione delle specifiche lauree “triennali” inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università, prevedendo, altresì, che i predetti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell’Amministrazione.
• Previsione di 2 concorsi interni, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per la copertura, nella fase transitoria, delle vacanze organiche ancora disponibili nel ruolo al 31.12.2016 nel ruolo degli ispettori.
• Previsione, nel 2026 e 2027, di due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, per 1.200 posti ciascuno di ispettore superiore, riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso di una delle lauree di cui all’articolo 5 -bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
• Previsione, nell’anno 2020, di un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato agli ispettori superiori che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore capo. I vincitori del concorso saranno ammessi alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027.
• Ai sostituti commissario «coordinatore» e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficiano di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del decreto legislativo in argomento, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 540 euro.

CARRIERE DEI FUNZIONARI E RUOLI DIRETTIVI, ORDINARI E TECNICI, E CARRIERA DEI MEDICI E DEI VETERINARI

• Recupero di 30 posizioni da primo dirigente nella carriera dei funzionari «ordinari» l’organico passa da 628 a 658 unità), con contestuale riduzione della dotazione organica iniziale della carriera medesima.
• Incremento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici e dei dirigenti superiori
tecnici di 1 unità ciascuna, con contestuale riduzione di 2 commissari tecnici.
• Eliminazione dei termini “ad esaurimento” dalla denominazione dei ruoli direttivo ad
esaurimento e direttivo tecnico ad esaurimento … ma inserimento della previsione che detti
ruoli si esauriscono al momento della cessazione dal servizio del personale che li compone ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 95/2017.
• È modificato l’articolo 74 del DPR 335/1982 sostituendo la rubrica con dalla seguente:
“Promozione per merito straordinario dei funzionari” e prevedendo dopo il comma 1 il seguente: “1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.”.
• Messa a regime del doppio scrutinio, relativamente ai posti disponibili al 30 giugno e 31
dicembre di ogni anno, per le promozioni alle qualifiche dirigenziali.
• Riduzione di 2 anni (da 6 a 4) dei tempi di permanenza nella qualifica di commissario tecnico per l’accesso alla qualifica di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, con scrutinio per merito assoluto, come già previsto per il ruolo direttivo “ordinario”.
• Modifica delle riserve fissate per il concorso per vice commissario, sostituendo quelle attuali dell’80% e del 20% con quelle del 60% e del 40%, rispettivamente, per il personale del ruolo degli ispettori e per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti (lasciando, comunque, inalterata la percentuale della riserva prevista per i sostituti commissari).
• È stabilito, anche per l’accesso al concorso per funzionari tecnici e per medici, nella fase
transitoria, il duplice beneficio della possibilità di partecipazione dei funzionari del ruolo
direttivo tecnico e dell’assenza di limiti di età per tutti gli appartenenti (requisito, quest’ultimo, peraltro, precisato anche per l’accesso al concorso per funzionari del ruolo “ordinario” e previsto anche per i medici veterinari).
• Sono stabilite, per esigenze di funzionalità ordinamentale, alcune modifiche riguardanti i posti di funzione per i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti nelle questure, nei commissariati distaccati e sezionali e negli uffici delle specialità.
• È stabilito che il percorso di carriera di cui all’art. 10 del d.lgs n. 334 del 2000, peraltro così modificato: “… Per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a
dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell’ambito dell’Amministrazione centrale della pubblica sicurezza…” entri a regime il l° gennaio 2022 anziché il 1° gennaio 2020.
• I commissari capo, e qualifiche equiparate, che non frequentino il corso di formazione dirigenziale per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione a vice questore aggiunto, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da infermità dipendente da causa di servizio o da sottoposizione a “terapie salvavita”, nei quali casi è previsto l’avvio al primo corso successivo.
• I funzionari sino alla qualifica di vice questore e qualifiche equiparate possono partecipare nei Consigli provinciali di disciplina, sia quali componenti che quali segretari, e nel Consiglio centrale di disciplina, quali segretari.
• È differito di due anni il termine ultimo per l’espletamento dei corsi di aggiornamento dirigenziale per vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate. Sono altresì esentati dallo stesso i funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate.
• I medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali già frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi.
• Previsione di una norma di carattere transitorio, che permetta l’accesso allo scrutinio per primo dirigente tecnico e medico anche al personale delle rispettive carriere che sia acceduto almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure ante riordino, sebbene non in possesso del requisito relativo ai nuovi tempi di permanenza.
• Equiparazione degli Uffici sanitari provinciali diretti da un primo dirigente medico alle infermerie presidiarie di cui al codice dell’ordinamento militare ai fini del riconoscimento, per il personale della Polizia di Stato, del fatto che l’infortunio sia avvenuto in servizio.
• Estensione della disciplina del transito nelle Amministrazioni pubbliche dei vice questori aggiunti e vice questori, ed equiparate, che perdono in modo assoluto l’idoneità al servizio di polizia. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all’atto del transito. Il personale interessato al transito, che ha conseguito l’inidoneità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo contenente i secondi correttivi del Riordino delle Carriere, può presentare l’apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la ridetta data di entrata in vigore è riammesso, a valere sulle previste facoltà assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell’articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.
• Previsione dell’estensione del contratto del “Comparto Sicurezza” al personale delle carriere dei funzionari con qualifiche dirigenziali in attesa della definizione del contratto di lavoro previsto dall’art. 46 del D.lgs. 95/2017. Nelle more a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto sono applicate le seguenti disposizioni previste dai contratti di lavoro del personale non contrattualizzato:
Asili nido – Congedo ordinario – Congedo parentale – Congedi straordinari e aspettativa – Diritto allo studio – Indennità di bilinguismo – Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità – Indennità di ordine pubblico – Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità – Indennità per servizi esterni – Trattamento di missione – Trattamento economico di trasferimento – Orario di lavoro – Permessi brevi – Premio di disattivazione per artificieri – Terapie salvavita – Tutela delle lavoratrici madri – Tutela legale.

MISURE ECONOMICHE E ORDINAMENTALI VARIE

Previsione della possibilità di impiego, a domanda o d’ufficio, in servizi d’istituto attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato compatibili con la ridotta capacità lavorativa anche per il personale che ha riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio.
• Il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è incrementato, per ciò che concerne la Polizia di Stato:
a) per l’anno 2023, di 1.746.437,40 euro;
b) per l’anno 2024, di 689.335,91 euro;
c) per l’anno 2025, di 4.709.197,71 euro;
d) per l’anno 2026, di 7.116.912,47 euro;
e) per l’anno 2027, di 1.902.837,44 euro;
f) per l’anno 2028, di 2.619.270,68 euro;
g) a decorrere dall’anno 2029, di 5.998.743,63 euro.

• A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare conduttore di cani riformati in quanto non più idonei al servizio può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l’assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.
• In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n.183, che riconosce la specificità del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell’ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l’iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l’Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l’esclusione dell’interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.
• Titolarità della potestà disciplinare nei riguardi degli appartenenti alla Polizia di Stato riservata a funzionari anch’essi appartenenti alla Polizia di Stato, anche negli uffici interforze. Se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione verrà inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata.
• Costituiscono cause di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se per la loro sede, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di disturbo psichico o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato.
• Specifica tutela per le candidate in stato di gravidanza con riferimento agli accertamenti dei prescritti requisiti concorsuali (comprese, laddove richieste, le prove di efficienza fisica).
• Possibilità di ripetizione dei corsi di formazione anche in caso di sottoposizione a “terapie
salvavita”.
• Previsione di una norma generale che stabilisca espressamente la proporzionalità delle assenze consentite durante i corsi in ragione della loro durata.
• Previsione che al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea per assistenza a figli molti piccoli, solo qualora l’istanza di assegnazione ha come destinazione uffici della stessa Amministrazione. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
• Previsione di distintivi d’onore per mutilati e feriti in servizio.

NORME TRANSITORIE

Fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici,
nell’ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, può partecipare anche il
personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età di 40 anni.
• Fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari medici, nell’ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici – settore sanitario, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico – settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell’abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età.
• Fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di età di 40 anni per quanto riguarda la riserva di posti per il personale della Polizia di Stato.
• Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative delle procedure di cui ai successivi punti, compresa l’individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione, e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche:
– Negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un’età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.
– Entro l’anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo.»;
– Entro il 30 giugno 2020, è bandito un concorso interno, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all’articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l’impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Questo è quanto.
Di certo – come più volte abbiamo ribadito a seguito delle varie riunioni con il Dipartimento e nei nostri comunicati e lettere indirizzate anche al Governo, anche questi “secondi correttivi” non contengono molte previsioni normative la cui introduzione è stata da noi chiesta incessantemente … e la cui condivisione avrebbe maggiormente gratificato il personale della Polizia di Stato.
Non è stata realizzata una reale unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti; il ruolo degli ispettori prevede ancora una tempistica inaccettabile per raggiungere l’apicalità partendo dalla qualifica di base e non sono state assecondate le richieste di retrodatazione giuridica del 9°, 10° e 11° corso; gli appartenenti ai ruoli direttivo ad esaurimento non riceveranno l’inquadramento a commissario capo a far data dal termine del corso e tali ruolo non potranno essere alimentati come da noi chiesto ma si esauriranno al momento della cessazione dal servizio del personale che adesso li compone; non è ancora garantita quella parità di trattamento nella progressione in carriera tra tutto il personale del Comparto …… e molto altro ancora.
È chiaro quindi che da parte nostra continuerà ad esserci un impegno serio volto a portare a casa quegli obiettivi e risultati che voi colleghi tutti chiedete e che sono necessari finanche per la funzionalità della nostra Polizia di Stato. La nostra richiesta di una ulteriore delega e risorse adeguate che consentano di sviluppare in tempi brevi ancora “altri correttivi” al D.lgs. 95/2017 non cesserà fintanto che non verrà condivisa.
Per questi “secondi correttivi” dovevano essere stanziate ulteriori risorse e non doveva procedersi, in questa sede, con l’irrisorio incremento dell’assegno di funzione al compimento dei 17 anni di servizio per gli agenti ed assistenti, … misura che peraltro, per legge, avrebbe dovuto rientrare nell’ambito della fase contrattuale del CCNL e quindi essere valutata con ben altri stanziamenti piuttosto che utilizzare buona parte di quelli disponibili per il Riordino delle Carriere. Hanno poi fatto il resto i veti posti da altre Amministrazioni su molte misure necessarie per riscontrare le giuste aspettative di una adeguata progressione in carriera dei Poliziotti e garantire loro diritti e professionalità.
Le responsabilità politiche, sommate alla rigidità di un Comparto Sicurezza\Difesa che sempre più è diventato un ostacolo alla realizzazione delle legittime aspettative del personale di tutte le Amministrazioni che lo compongono, hanno portato a questi risultati … in parte soddisfacenti, in larga parte assolutamente negativi.
Ad ogni modo, nell’attesa di tempi migliori che tutti quanti auspichiamo (anche gli scarsi stanziamenti per il rinnovo del Contratto per il 2019-2021 testimoniano la poca attenzione verso i diritti dei Poliziotti), quanto sopra descritto è ciò che è contenuto nel secondo decreto legislativo correttivo del Riordino delle Carriere, emanato dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 2019 e finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 7 febbraio 2020

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP

 

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