Doveroso il trattamento di missione per i colleghi in quiescenza chiamati a testimoniare innanzi all’Autorità Giudiziaria per fatti accertati durante lo svolgimento del servizio

2040
Tribunale

Roma, 4 febbraio 2022

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Personale in quiescenza chiamato a testimoniare innanzi all’Autorità Giudiziaria per fatti accertati durante lo svolgimento del servizio – Necessaria una norma che assicuri loro il trattamento di missione stabilito per il personale in servizio.

Le trattative per i rinnovi contrattuali relativi ai trienni 2016-2018 e 2019-2021 hanno visto questa Organizzazione Sindacale presentare una propria ‘piattaforma rivendicativa’ ove trovava spazio, tra le innumerevoli questioni, la necessità di un intervento legislativo, da assumere sotto forma di “impegno” da parte del Governo, volto a garantire il trattamento di missione, stabilito per il personale in servizio, nei confronti dei nostri colleghi in quiescenza chiamati a testimoniare innanzi all’Autorità Giudiziaria per fatti accertati durante lo svolgimento del servizio.

Come noto, tale legittima richiesta non ha trovato accoglimento e la problematica permane, interessa innumerevoli Poliziotti in quiescenza e abbisogna di giusta attenzione.

A mente degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), difatti, ai testimoni non residenti nel Comune in cui ha sede l’ufficio presso il quale essi sono sentiti, “spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria; se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea; spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno”.

In buona sostanza, il testimone deve sobbarcarsi le eventuali spese di vitto e di alloggio di cui potrebbe avere necessariamente bisogno … e lo Stato lo rimborsa simbolicamente con la somma di “euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno”.

Ora, se da una parte è raro che un normale cittadino possa trovarsi ad essere chiamato a testimoniare presso un Tribunale ubicato oltremodo distante dal proprio comune di residenza tanto da abbisognare di far fronte a costi di vitto e alloggio, in quanto avrebbe dovuto assistere a fatti occorsi lontano dal territorio ove dimora, la circostanza che ciò accada ai Poliziotti è più che frequente.

Fortunatamente interviene l’art. 48 del richiamato d.P.R. 115/2002 il quale statuisce che “Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza”.

Ciò vale, però, per i “dipendenti pubblici”, per i Poliziotti ‘in attività’, non certo per i nostri colleghi in quiescenza i quali, seppur chiamati “come testimoni per fatti inerenti al servizio” reso nella nostra Amministrazione, sono costretti a far fronte personalmente alle spese di vitto e alloggio quando chiamati a testimoniare a centinaia di chilometri di distanza dalla loro residenza.

E sono tanti i Poliziotti in quiescenza che vengono obbligati a decine di testimonianze negli anni successivi alla pensione.

Si arriva a costi complessivi in alcune circostanze esorbitanti e di cui ingiustamente devono farsi carico i predetti seppure la testimonianza richiesta è esclusiva conseguenza dell’attività svolta nella nostra Amministrazione.

Tutto ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di interessare i competenti settori del Dipartimento affinché sia valutata favorevolmente l’opportunità di un concreto e fattivo interessamento affinché la problematica di cui sopra trovi risoluzione.

La carenza legislativa è evidente e deve essere colmata anche con una eventuale modifica al citato art. 48, che porti a garantire l’ordinario trattamento di missione anche al personale della Polizia di Stato in quiescenza qualora chiamato a testimoniare “per fatti inerenti al servizio”.

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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