Roma, 13 gennaio 2022
AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO
PREFETTO LUCIANA LAMORGESE
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PREFETTO LAMBERTO GIANNINI
OGGETTO: Disposizioni applicative obbligo vaccinale – Verosimile illogicità e disparità di trattamento.
Preg.mo Signor Ministro e Signor Capo della Polizia,
lo scorso 14 dicembre questa Segreteria Nazionale si trovò obbligata a chiedere il cortese intervento delle SS.VV. in ordine all’obbligo vaccinale disposto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, anche nei confronti dei Poliziotti, come di tutto il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché nei riguardi del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione … e di altri soggetti ancora.
In particolare, nel richiamare la circolare del Dipartimento della P.S. del 10.12.2021 concernente disposizioni applicative riguardo l’obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato, rappresentammo di averne raffrontato i contenuti con le analoghe circolari che erano state emanate da altre Amministrazioni il cui personale era stato ugualmente interessato dal citato obbligo vaccinale e che erano emerse forti disparità in danno dei Poliziotti rispetto a quanto prescritto per il personale scolastico.
La circolare n. 1989 del 7.12.2021 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, difatti, nell’indicare le posizioni giuridiche che avrebbero escluso l’obbligo vaccinale fino al venir meno delle stesse, ha rappresentato che deve trattarsi di “rapporto di lavoro sospeso” esemplificando il “caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale”.
Nei fatti si è avuto modo di accertare che l’esonero dell’obbligo vaccinale indicato dalla menzionata circolare n. 1989 ha riguardato anche il personale scolastico che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, ha usufruito del congedo biennale previsto dall’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 per assistenza a familiare disabile grave… mentre ai Poliziotti, con la circolare del 10 dicembre, si è inteso affermare l’esatto contrario, ovvero l’obbligatorietà del vaccino anche se ci si trova nella citata condizione di assenza per congedo biennale.
Due indicazioni opposte sebbene la legge è la stessa!
Ebbene, come già fatto nella nostra precedente missiva, chiediamo nuovamente l’intervento delle Preg.me SS.VV. atteso l’inaccettabilità della suddetta disparità di trattamento in danno del personale della Polizia di Stato, ancor più incomprensibile se si pensa che non pochi nostri colleghi stanno fruendo del citato art. 42, comma 5, già dall’inizio della data dell’obbligo vaccinale e cesseranno in periodo successivo al termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 che la legge indica come scadenza di efficacia dell’eventuale sospensione dal servizio.
In attesa di cortese riscontro si inviano i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese