Oltraggio, resistenza, minaccia o violenza ad un Poliziotto: finalmente esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto
Previa delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 (siamo nella XVII legislatura della Repubblica Italiana, governata dal Partito Democratico), veniva emanato il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto” ed il cui articolo 1 introduceva nel nostro codice penale l’art. 131-bis.
Da quel momento, “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
In altre parole, nei reati, veniva esclusa la punibilità nel caso di particolare tenuità del fatto. La valutazione della sussistenza di detta “particolare tenuità” era ovviamente rimandata ai Giudici.
L’iter del provvedimento, quelle che furono le dichiarazioni dei vari parlamentari e quindi le posizioni dei loro partiti di appartenenza, sono facilmente riscontrabili sul sito ufficiale della Camera dei Deputati e specificatamente in questa pagina: https://www.camera.it/leg17/682?atto=130&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2.
Sono comunque esemplificative le seguenti dichiarazioni:
“La ratio deflattiva dell’istituto è di tutta evidenza: si evita l’avvio o il proseguimento di giudizi penali – con conseguenti risparmi in termini di economia processuale – in quei casi in cui il disvalore è così tenue da rendere la sanzione penale non necessaria. Per le persone offese dal reato resta, tuttavia, ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque subiti. La disciplina introdotta non prevede alcun automatismo nella concessione della causa di non punibilità dovendo essere comunque il giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l’archiviazione.”
(On. Donatella FERRANTI, Partito Democratico, Presidente della Commissione II – Giustizia).
“…esaminando l’elenco dei reati ai quali sarebbe applicabile la nuova causa di non punibilità, sottolinea come fra i delitti puniti con la reclusione fino a cinque anni ve ne siano molti che non possano essere assolutamente ritenuti né «bagatellari» né lievi e che, anzi, sono gravissimi. Esprime, pertanto, forti preoccupazioni in merito agli effetti che il provvedimento in esame potrebbe produrre… ….giudizio negativo sul provvedimento che rappresenta un attentato alla sicurezza dei cittadini… …finirà per rendere inutile in molti casi il lavoro svolto dalle forze di polizia…” (On. Nicola MOLTENI, Lega Nord)
La precedente legislatura, che aveva visto il centro-sinistra al governo, ci aveva quindi regalato, oltre ad un contratto indecoroso (accolto favorevolmente da non pochi sindacati … e dal COISP fortemente contestato – http://coisp.it/contratto-2016-2018-chiariamo-come-stanno-le-cose/), ad una legge sul reato di tortura nata con l’intento di perseguire i Poliziotti e ad una totale indifferenza nei confronti dei diritti e le richieste degli uomini e delle donne “in divisa”, anche una norma, questa sulla “non punibilità per particolare tenuità del fatto”, che chiaramente avrebbe prodotto effetti intollerabili, specie, ancora, nei confronti dei Poliziotti.
Ebbene, il 20 marzo 2015, nel totale silenzio delle altre rappresentanze sindacali, il COISP denunciava l’assurdità dell’introduzione del richiamato art. 131-bis, elencando tutti i reati per i quali da quel momento difficilmente si sarebbero aperte le porte delle carceri nei confronti dei loro autori (Atti persecutori – stalking, Corruzione di minorenne, Corruzione, Danneggiamento, Diffamazione, Evasione, Favoreggiamento personale, Furto, Impiego
dei minori nell’accattonaggio, Insolvenza fraudolenta, Intralcio alla giustizia, Istigazione a delinquere, Lesione personale, Minaccia, Omissione di soccorso, Sottrazione di persone incapaci, Rissa, Violazione di domicilio, violenza privata, e moltissimi altri …. ma anche, per ciò che maggiormente riguardava le Forze dell’Ordine, Oltraggio, Resistenza e Violenza o minaccia a pubblico ufficiale).
Da allora, grazie a quell’art. 131-bis, ne abbiamo dovute sopportare tante …
Una sequela di fatti che hanno visto delinquenti aggredirci, picchiarci, sputarci addosso … e sentenze di assoluzione perché prendere a pugni e sputare in faccia ad un Poliziotto era divenuto un fatto di tenue entità.
Beh, il COISP non si è mai arreso ed ha continuamente denunciato quanto fosse inaccettabile negare quella tutela che lo Stato avrebbe invero dovuto garantire agli appartenenti alle Forze dell’Ordine ed ha continuato a battersi affinché venisse reintrodotta una legislazione che rappresentasse una forte volontà di deterrenza nei confronti di chi aggredisce un Poliziotto, un Carabiniere, un Finanziere, etc..
Si è dovuto attendere la XVIII legislatura e con il Ministero dell’Interno guidato dal Ministro Matteo SALVINI e dal Sottosegretario Nicola MOLTENI che nel 2015, a nome di tutta la Lega, si era fortemente opposto all’introduzione del richiamato art. 131-bis, alla “non punibilità per particolare tenuità del fatto”.
Si è atteso e molto è cambiato, anche grazie alle continue sollecitazioni del COISP!
Già dal primissimo incontro del 5 luglio 2018 con il Sen. Matteo SALVINI e l’On. Nicola MOLTENI, che erano appena divenuti i nuovi Ministro dell’Interno e Sottosegretario agli Interni, il COISP rappresentò la necessità di una legislazione di supporto alle attività delle Forze di Polizia a cominciare da una norma che preveda l’impossibilità per chi aggredisce un Poliziotto, un Carabiniere, etc.. di cavarsela con una pacca sulle spalle.
Da allora molti sono stati gli incontri, formali ed informali, tra il COISP ed il vertice politico del nostro Ministero, durante i quali la nostra richiesta si faceva sempre più consistente e di contro riceveva sempre maggiore considerazione e condivisione.
Nel mese di maggio 2019 venne reso noto il testo dello schema di Decreto Sicurezza bis, che il Ministro SALVINI aveva predisposto e che avrebbe portato dinanzi a tutto il Governo per la sua approvazione e la successiva conversione in legge da parte del Parlamento, e lì finalmente si restituiva dignità ai Poliziotti perché il suo art. 8 rivedeva la questione della “particolare tenuità del fatto” puntualizzando che la stessa non poteva sussistere nel caso dei reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.).
Era quasi fatta sennonché nel testo definitivo del Decreto Sicurezza bis (divenuto decreto legge 14 giugno 2019, n. 53), così come approvato dal Consiglio dei Ministri, la suddetta previsione veniva espunta perché evidentemente a qualcun altro sembrava ingiusto che si concedesse qualcosa ai Poliziotti ….
Ebbene, la Camera dei Deputati ha iniziato i lavori del Disegno di legge C 1913, di “Conversione in legge del decreto – legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” (ovvero il Decreto Sicurezza bis) e noi siamo tornati a farci sentire con i vertici del nostro Ministero, e non solo.
Il partito della Lega ha proposto un emendamento con il quale è stata nuovamente reintrodotta la previsione che «L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità … nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”… e tale emendamento, dopo non poche resistenze da parte di taluni e anche grazie ai nostri continui interventi e sollecitazioni nei confronti di tutte le parti che formano questo Governo volti ad ottenere che venisse ristabilita una condizione di rispetto per i Poliziotti, è stato approvato.
Nulla dovrebbe adesso più separarci dall’aver raggiunto un importante passo avanti verso la tutela delle donne e degli uomini in divisa. Il COISP ha contribuito ad ottenere un risultato per cui da ben quattro anni si è battuto!!
L’approvazione dell’emendamento al Decreto Sicurezza bis esclude la non punibilità per l’offesa ritenuta di particolare tenuità nei casi in cui l’autore agisca nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni … e ciò restituisce un bel po’ di dignità a tutti i Poliziotti.
Chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini sarà finalmente tutelato dallo Stato e, parimenti, nessuno potrà ancora pensare di aggredire un Poliziotto passandola liscia.
Ringraziamo il Parlamento per questo importante segnale di attenzione e le migliaia di colleghi che ci hanno continuamente spronati a non desistere dalla nostra battaglia volta al raggiungimento di questo obiettivo.
Questo è il COISP … altri potranno anche salire sul carro della vittoria ma anche in questo caso lo faranno senza aver realmente mai fatto nulla per meritarselo.
Roma, 22 luglio 2019
La Segreteria Nazionale del COISP