Roma,1° agosto 2019
OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia
dei ruoli delle Forze di polizia. Provvedimenti correttivi.
Al Vice Direttore Generale preposto all’attività di Coordinamento e Pianificazione
delle Forze di Polizia
-Prefetto Alessandra Guidi
In merito ai prossimi decreti correttivi inerenti alla carriera dei funzionari ed al ruolo direttivo ad esaurimento, questa O.S. ritiene che debbano essere apportate adeguate modifiche normative che tengano conto delle seguenti esigenze:
riconoscimento, sotto gli aspetti di tutela economica, pensionistica e previdenziali, della
specificità di funzione, dei rischi e della professionalità, derivanti dal fondamentale compito
affidato alla Polizia di Stato, in quanto unica forza di polizia “civile” e, pertanto, chiamata a
gestire in via esclusiva l’ordine e la sicurezza pubblica;
• consequenziale separazione del Comparto Sicurezza da quello della Difesa, in considerazione del fatto che il Comparto Sicurezza, di cui è a capo il Ministro dell’Interno, si compone a livello provinciale del Prefetto, che è autorità provinciale di pubblica sicurezza ed ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia (cfr. art. 13 L. 121/1981) e dal Questore, che riveste parimenti il compito di autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui spetta la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione; a tale scopo, il Questore deve essere informato dai comandanti locali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. art. 14 L. 121/1981);
• riconoscimento ai fini pensionistici e previdenziali degli anni del corso di laurea per l’accesso alla carriera dei Funzionari, ordinari e dei ruoli tecnico scientifico e professionale, parimenti per come avviene per gli Ufficiali delle Forze Armate per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea e per i quali la normativa prevede che si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi senza riscatto.
• equiparazione della carriera dei dirigenti della Polizia di Stato a quella dei dirigenti del ruolo prefettizio, assicurando l’accesso diretto alla dirigenza a partire dalla qualifica di Commissario Capo e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici e professionale, atteso che sia l’accesso sia alla carriera prefettizia sia a quello del ruolo dei “dirigenti” della Polizia di Stato è sottoposta:
– al possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline giuridiche, tecnico
scientifiche o sanitarie;
– al superamento di un concorso pubblico contraddistinto, tra le altre, anche da prove anche di carattere psicoattitudinale,
– alla frequenza di un corso di formazione biennale ed al successivo conseguimento di un
Master universitario di II livello.
• innalzamento, a domanda, dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei Dirigenti, ruoli ordinario, tecnico scientifico e professionale, a 62 anni per Vice Questore, 63 anni per Primo Dirigente e 65 anni per Dirigente Superiore. La ratio deriva dall’esigenza di garantire un maggiore cumulo retributivo considerato che, rispetto agli altri Corpi della difesa, i funzionari hanno una età anagrafica di immissione nei ruoli dell’Amministrazione di parecchi anni superiore.
• accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, e qualifiche equiparate ruoli tecnici e
professionale, a ruolo aperto e soppressione del corso di formazione dirigenziale di 4 settimane previsto dal riordino per il passaggio dalla qualifica di Commissario Capo a quella di Vice Questore Aggiunto, dal momento che l’inquadramento nella dirigenza avviene al termine del corso di formazione biennale iniziale, che dovrà essere chiaramente strutturato come corso di carattere dirigenziale. Tale disciplina si applicherà, con regime transitorio, a partire dal 102° corso Commissari della Polizia di Stato, vale a dire dal primo corso interessato dai presenti correttivi.
• riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche di Commissario Capo, Vice Questore
Aggiunto e Vice Questore ed omologhe qualifiche dei ruoli tecnici e professionale, in modo da consentire l’abbassamento da 17 ad almeno 15 anni di anzianità per essere valutati per la promozione a Primo Dirigente.
•eliminare per il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica la limitazione alle funzioni esercitate delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui art. 42 D.P.R. 337/1982, specificando, in ogni caso, i confini e le tipologie di impiego rispetto al ruolo ed alla carriera del personale che espleta funzioni di polizia.
• modificare, per i ruoli tecnici, la denominazione di Direttore Tecnico Superiore e Direttore
Tecnico Capo in Vice questore aggiunto tecnico e Vice questore tecnico
• l’inquadramento del personale del ruolo direttivo ad esaurimento, anche in sovrannumero, nel ruolo ordinario e soppressione della dicitura “ad esaurimento”.
• previsione di un’aliquota preferenziale per l’accesso alla carriera dei dirigenti di Polizia per il personale che riveste la qualifica apicale degli Ispettori, che sia in possesso di laurea magistrale o specialistica e che superi una procedura concorsuale.
La Segreteria Nazionale del COISP