Nella mattinata odierna si è svolto, presso il Ministero, un ulteriore confronto con l’Amministrazione al fine di arrivare all’adozione di ulteriori e migliori disposizioni integrative e correttive del Riordino delle Carriere approvato con D.Lgs. 95/2017. In particolare si sono tenute due riunioni: la prima su tematiche concernenti i ruoli
tecnici del personale della Polizia di Stato; la seconda su problematiche relative alla carriera dei funzionari e del ruolo direttivo ad esaurimento.
Presenti, per la parte pubblica, il Dirigente Generale Dott. Maurizio Ianniccari, Coordinatore della Struttura di Missione per l’ordinamento del personale della Polizia di Stato, la Dott.ssa Donatella Dosi, Direttore Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori, il Dott. Francesco Famiglietti, Direttore del Servizio Personale Tecnico – Scientifico e Professionale, e la Dott.ssa Maria De Bartolomeis, Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento.
RUOLI TECNICI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
La Federazione COISP, nel proprio intervento, ha lamentato in primis il fatto che ad eccezione del personale medico e medico veterinario, inquadrato nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui al D.P.R. 338/1982 (ora carriera dei medici e dei medici veterinari di cui al d.lgs. 334/2000), le restanti figure professionali sanitarie (fisioterapista, infermiere, ortottista – assistente di oftalmologia, tecnico audiometrista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico di neurofisiopatologia e tecnico
sanitario di radiologia medica) continuano inspiegabilmente ad essere inquadrate nei ruoli tecnico-scientifici o tecnici di cui al D.P.R. 337/1982.
Ha quindi sottolineato che mentre gli appartenenti ai c.d. ruoli ordinari possono, qualora in possesso di laurea triennale, concorrere per l’accesso (mediante concorso interno) alla qualifica di vice commissario (quindi alla carriera direttiva), tale ipotesi non è invece prevista per il personale sanitario inquadrato nel ruolo degli ispettori tecnici, per il quale, peraltro, la laurea triennale costituisce requisito imprescindibile per poter esercitare la professione e dunque accedere al ruolo. Inoltre, a differenza di tutti gli altri ispettori (ordinari e tecnici) che per poter accedere a tale ruolo, sia con concorso pubblico che interno, hanno dovuto possedere il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado (c.d. diploma di maturità̀), gli ispettori tecnici del settore sanitario sono gli unici ai quali, per l’accesso a detto ruolo, viene richiesto il titolo accademico (laurea triennale), poiché́ essa costituisce, unitamente all’iscrizione all’albo (e quindi all’Ordine) professionale di riferimento, requisito di legge indispensabile per esercitare la professione. Tale pretesa, a parità̀ di inquadramento e qualifica (e dunque di trattamento economico), del possesso di un titolo di studio di livello evidentemente superiore, non trova però considerazione nella progressione di carriera del citato personale del settore sanitario, diversamente da quanto accade, ad esempio, per il personale della Banda Musicale che, in virtù del diploma di conservatorio richiesto per l’accesso (titolo che a seguito della riforma degli istituti di alta
formazione artistica e musicale ha oggi valenza di laurea triennale), gode di percorso di carriera accelerato ed è inquadrato, a seconda degli strumenti e del livello di importanza all’interno della banda (prime, seconde o terze parti, a o b), come minimo nella qualifica iniziale di ispettore, per arrivare nei casi più importanti ad essere inquadrati ab inizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico per poi essere promosso dopo soli due anni a sostituto commissario tecnico (è il caso delle prime parti a).
È quindi opportuno – abbiamo puntualizzato – una rivisitazione dell’ordinamento di tutto il personale sanitario non medico (infermieri, etc.) della Polizia di Stato facendo confluire tali colleghi nell’ambito dei ruoli professionali dei sanitari, quindi nell’ambito del D.P.R. 338/1982.
L’inquadramento in tale ruolo professionale dei professionisti sanitari in possesso di laurea triennale – ha proseguito questa Federazione COISP – appare del tutto evidente. Si dovrebbe partire quindi dalla qualifica equiparata di vice commissario o in subordine da quella di ispettore superiore poiché́ risulta essere la prima qualifica alla quale a regime si potrà̀ accedere esclusivamente con il possesso della laurea triennale, per poi avere la possibilità̀ di accedere alla carriera dei funzionari ed alle posizioni di rango dirigenziale solo se in possesso di specifico titolo di laurea magistrale e solo per una modestissima aliquota di personale che andrebbe quindi a svolgere compiti di dirigenza delle professioni sanitarie come già̀ avviene nel SSN.
La Federazione COISP ha quindi ritenuto utile proporre di regolamentare lo sviluppo di carriera del Ruolo Ispettori Ordinari e Tecnici (con Laurea Triennale) comprendendo le qualifiche di Vice Commissario e Commissario, in sostituzione delle attuali qualifiche di Sostituto Commissario e Sostituto Commissario Coordinatore, così da dare reale fondatezza alle previsioni normative nazionali esistenti, realizzare di fatto le previsioni di un vero sviluppo Direttivo della carriera degli Ispettori, contribuire fattivamente alla
valorizzazione scientifica, professionale e giuridica di quello che potrebbe essere un Ruolo Direttivo Ispettori/Commissari, potenziando e riconoscendo le professionalità interne all’Amministrazione.
Il Riordino delle Carriere del 2017 – abbiamo ancora evidenziato – alcune storture estremamente penalizzanti per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori ordinari e Tecnici ante riordino, infatti i predetti ora accedono alla qualifica di Ispettore Superiore e Ispettore Superiore Tecnico solo dopo aver maturato nove anni nella qualifica e non otto come precedentemente stabilito. Gli Ispettori Capo Tecnici (attualmente 245), non provengono dal riordino del 1995 ma sono vincitori di due concorsi (uno da Sovrintendente Tecnico ed uno da Ispettore Tecnico) per titoli ed esami e dei due relativi corsi della durata di un anno ciascuno e hanno già maturato, a gennaio 2017, 5, 6, e 7 anni (rispettivamente 4°, 3° e 2° concorso per Vice Ispettori Tecnico) nella qualifica di Ispettore Capo. La succitata situazione richiama, per analogia, la criticità, non ancora completamente risolte, del 7° e 8° Corso Ispettori i quali a gennaio 2017 avevano maturato nella qualifica di Ispettore Capo 3 anni di anzianità e per i quali il Riordino ha previsto, giustamente, un concorso straordinario per l’accesso alla qualifica di Ispettore Superiore, concorso straordinario che – a parere della Federazione COISP – potrebbe essere previsto anche per gli Ispettori Capo Tecnici.
La Federazione COISP ha inoltre chiesto di eliminare il disallineamento tra le decorrenze giuridiche dei vincitori ai concorsi a vice sovrintendenti tecnici rispetto a quelle del corrispondente ruolo ordinario. Alla stessa stregua è stato chiesto di eliminare il disallineamento tra le decorrenze giuridiche dei vincitori ai concorsi a vice ispettori del ruolo ordinario rispetto a quelle del corrispondente ruolo tecnico.
CARRIERA DEI FUNZIONARI
La Federazione COISP, nel proprio intervento, ha sottolineato la necessità che vengano apportate adeguate modifiche normative che tengano conto delle seguenti esigenze:
• Riconoscimento, sotto gli aspetti di tutela economica, pensionistica e previdenziali, della specificità di funzione, dei rischi e della professionalità, derivanti dal fondamentale compito affidato alla Polizia di Stato, in quanto unica forza di polizia “civile” e, pertanto, chiamata a gestire in via esclusiva l’ordine e la sicurezza pubblica;
• consequenziale separazione del Comparto Sicurezza da quello della Difesa, in considerazione del fatto che il Comparto Sicurezza, di cui è a capo il Ministro dell’Interno, si compone a livello provinciale del Prefetto, che è autorità provinciale di pubblica sicurezza ed ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia (cfr. art. 13 L. 121/1981) e dal Questore, che riveste parimenti il compito di autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui spetta la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a
livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione; a tale scopo, il Questore deve essere informato dai comandanti locali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. art. 14 L. 121/1981);
• Riconoscimento ai fini pensionistici e previdenziali degli anni del corso di laurea per l’accesso alla carriera dei funzionari, ordinari e dei ruoli tecnico scientifico e professionale, parimenti per come avviene per gli ufficiali delle Forze Armate per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea e per i quali la normativa prevede che si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi senza riscatto.
• Equiparazione della carriera dei dirigenti della Polizia di Stato a quella dei dirigenti del ruolo prefettizio, assicurando l’accesso diretto alla dirigenza a partire dalla qualifica di Commissario Capo e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici e professionale, atteso che sia l’accesso alla carriera prefettizia sia a quello del ruolo dei “dirigenti” della Polizia di Stato è sottoposta:
– al possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline giuridiche, tecnico scientifiche o sanitarie;
– al superamento di un concorso pubblico contraddistinto, tra le altre, anche da prove anche di carattere psicoattitudinale,
– alla frequenza di un corso di formazione biennale ed al successivo conseguimento di un Master universitario di II livello.
• Innalzamento, a domanda, dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei dirigenti, ruoli ordinario, tecnico scientifico e professionale, a 62 anni per Vice Questore, 63 anni per Primo Dirigente e 65 anni per Dirigente Superiore. La ratio deriva dall’esigenza di garantire un maggiore cumulo retributivo considerato che, rispetto agli altri Corpi della difesa, i funzionari hanno una età anagrafica di immissione nei ruoli dell’Amministrazione di parecchi anni superiore.
• Accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, e qualifiche equiparate ruoli tecnici e professionale, a ruolo aperto e soppressione del corso di formazione dirigenziale di 4 settimane previsto dal riordino per il passaggio dalla qualifica di Commissario Capo a quella di Vice Questore Aggiunto, dal momento che l’inquadramento nella dirigenza avviene al termine del corso di formazione biennale iniziale, che dovrà essere chiaramente strutturato come corso di carattere dirigenziale. Tale disciplina si dovrà applicare, con regime transitorio, a partire dal 102° corso Commissari della Polizia di Stato, vale a dire dal primo corso interessato dai correttivi al riordino.
• Riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche di Commissario Capo, Vice Questore Aggiunto e Vice Questore ed omologhe qualifiche dei ruoli tecnici e professionale, in modo da consentire l’abbassamento da 17 ad almeno 15 anni di anzianità per essere valutati per la promozione a Primo Dirigente.
• Soppressione, per il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, della limitazione alle funzioni esercitate delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui art. 42 D.P.R. 337/1982, specificando, in ogni caso, i confini e le tipologie di impiego rispetto al ruolo ed alla carriera del personale che espleta funzioni di polizia.
• Modificare, per i ruoli tecnici, la denominazione di Direttore Tecnico Superiore e Direttore Tecnico Capo in Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice Questore Tecnico.
• Inquadramento del personale del ruolo direttivo ad esaurimento, anche in sovrannumero, nel ruolo ordinario e soppressione della dicitura “ad esaurimento”.
• Previsione di un’aliquota preferenziale per l’accesso alla carriera dei dirigenti di Polizia per il personale che riveste la qualifica apicale degli Ispettori, che sia in possesso di laurea magistrale o specialistica e che superi una procedura concorsuale.
• Abbattimento del limite di età di 40 anni per l’accesso ai concorsi interni alla carriera iniziale dei funzionari riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del diploma di laurea.
La Federazione COISP, riguardo ai funzionari Psicologi, pur apprezzando la previsione dell’Amministrazione di dotare tutte le Scuole e gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato della figura professionale degli Psicologi, ha rappresentato l’esigenza di delineare un modello organizzativo snello che vada a valorizzare la loro professionalità e il loro percorso formativo, ma soprattutto l’individuazione di una idonea collocazione funzionale, anche attraverso l’istituzione di un apposito ruolo, in analogia a quanto previsto per i funzionari
Medici. Questo anche alla luce del progetto di riassetto degli uffici del Dipartimento della P.S. nel cui ambito si prevede l’istituzione di un Servizio di Psicologia.
Inoltre, con riguardo alla Carriera dei medici della Polizia di Stato, la Federazione COISP ha lamentato il fatto che i nostri specialisti medici vengono inseriti nel ruolo dei funzionari con la qualifica di medico principale e vengono equiparati ai medici non specialisti o con specializzazione conseguita successivamente, con il conseguente appiattimento professionale ed economico-stipendiale degli stessi verso il basso, laddove presso
altre Pubbliche Amministrazioni (ad es. le Aziende ospedaliere) il superamento di più concorsi per il completamento degli studi magistrali e specialistici comporta un inserimento diretto nelle qualifiche dirigenziali; pertanto, l’attuale disciplina per all’accesso alla carriera dei medici di Polizia costituisce un unicum, in senso negativo, nel panorama pubblico. Ha inoltre rappresentato che la questione è stata dettagliatamente trattata con una nota del 24 giugno 2019 indirizzata al Vice Capo della Polizia Prefetto Guidi.
• RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO
La Federazione COISP, nel proprio intervento, ha sottolineato la necessità che si provveda con una modifica normativa che preveda l’inquadramento del personale del ruolo direttivo ad esaurimento, anche in sovrannumero, nel ruolo ordinario e l’attribuzione, nei loro confronti, della qualifica di Commissario Capo sin dal termine del corso di formazione. Ha inoltre chiesto che i posti disponibili per l’attuale ruolo direttivo ad esaurimento vengano resi disponibili a favore dei colleghi che rivestono le qualifiche apicali del ruolo degli
Ispettori e che l’accesso allo stesso avvenga con le medesime modalità previste dal D.Lgs. 95/2017.
Concludendo il proprio intervento, la Federazione COISP ha rappresentato l’esigenza di non prorogare ulteriormente la delega per i correttivi ma di concludere i lavori entro la fine del mese di settembre. Ha quindi sollecitato l’Amministrazione a programmare ulteriori incontri in quanto molteplici sono le situazioni che riguardano tutti i ruoli della Polizia di Stato che necessitano di correttivi adeguati e volti a riconoscere in maniera reale quella professionalità e sacrificio che i Poliziotti quotidianamente offrono a tutela della Sicurezza del Paese e di tutti i cittadini.
Al termine della riunione l’Amministrazione ha garantito che il confronto con il Sindacato andrà avanti per individuare i provvedimenti che sarà possibile attuare per correggere il Riordino delle Carriere in favore delle aspettative del personale della Polizia di Stato.
Roma, 1 agosto 2019
La Segreteria Nazionale del COISP