Roma, 19 novembre 2019
OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia (Atto del Governo n. 119).
Martedì 19 novembre 2019 – Audizione del Sindacato di Polizia COISP
Al Signor Presidente della I Commissione (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati
Preg.mo On.le BRESCIA Giuseppe
Al Signor Presidente della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati
Preg.mo On.le RIZZO Gianluca
Ai Signori Vicepresidenti della I Commissione (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li CALABRIA Annagrazia e VINCI Gianluca
Ai Signori Vicepresidenti della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li DE MENECH Roger e FANTUZ Marica
Ai Signori Segretari della I Commissione (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li BORDONALI Simona e RACITI Fausto
Ai Signori Segretari della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li FASCINA Marta Antonia e ZICCHIERI Francesco
Ai Signori Membri della I Commissione (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li ALAIMO Roberta, BALDINOVittoria, BERTI Francesco, BILOTTI Anna, CATTOI Maurizio, CECCANTI Stefano, CORNELI Valentina, D’AMBROSIO Giuseppe, DE ANGELIS Sara, DE CARLO Sabrina, DE MARIA Andrea, DI MAIO Marco, DIENI Federica, DONZELLI Giovanni, FIANO Emanuele, FORCINITI Francesco, FORNARO Federico, FRAGOMELI Gian Mario, GEBHARD Renate, IEZZI Igor Giancarlo, INVERNIZZI Cristian, MACINA Anna, MAGI
Riccardo, MATURI Filippo, MELONI Giorgia, MILANATO Lorena, MOLTENI Nicola, PARISSE Martina, POLLASTRINIBarbara, PRISCO Emanuele, RAVETTO Laura, SANTELLIJole, SARRO Carlo, SILVESTRI Francesco, SISTO Francesco Paolo, STEFANIAlberto, SURIANO Simona, TARTAGLIONE Annaelsa, TONELLI Gianni, TRIPODI Elisa, VISCOMI Antonio, VITIELLO Catello
Ai Signori Membri della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li ARESTA Giovanni Luca, BONIARDI Fabio Massimo, BORGHIEnrico, CARE’Nicola, CASTIELLO Giuseppina, CHIAZZESE Giuseppe, CORDA Emanuela, DALL’OSSO Matteo, DEIDDA Salvatore, DEL MONACO Antonio, D’UVA Francesco, ERMELLINO Alessandra, FERRARIRoberto Paolo, FERROWanda, FONTANA Gregorio, FRAILIS Andrea, FRUSONELuca, GALANTINO Davide, GIARRIZZO Andrea, GUBITOSA Michele, IORIO Marianna, IOVINO Luigi, LOSACCO Alberto, LOTTILuca, MISITI Carmelo Massimo, PAGANIAlberto, PEREGO DI CREMNAGO Matteo, PICCOLO Tiziana, PORTAS Giacomo, PRETTO Erik Umberto, RIPANIElisabetta,ROSSINI Roberto,RUSSO Giovanni, SILLI Giorgio,
TOCCALINI Luca, TONDO Renzo, TRIPODIMaria, VITO Elio, VOLPI Raffaele
Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti, Signori Segretari e Signori Membri delle
Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati,
ringraziamo innanzitutto le Ecc.me SS.VV. per aver ritenuto opportuno ascoltare questa Organizzazione Sindacale “Federazione COISP” in merito ai contenuti dello schema di decreto legislativo in oggetto richiamato e relativo alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, c.d. Riordino delle Carriere.
Il D.lgs. n. 95/2017, di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia, è stato
emanato il 22.6.2017 in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015. Nel contempo veniva emanato analogo decreto n. 94/2017 riguardante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate. Con il D.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, sono state emanate delle prime disposizioni integrative e correttive del citato Riordino.
Tali provvedimenti avrebbero dovuto – modernizzare l’assetto ordinamentale e valorizzare le professionalità e il merito del personale, in un meccanismo virtuoso volto anche ad accrescere le necessarie spinte motivazionali dello stesso in relazione all’espletamento dei delicati compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla Polizia di Stato;
– riconoscere e valorizzare il merito, l’anzianità di servizio e la professionalità del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ed ampliare le opportunità di progressione in carriera;
– assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici;
– adeguare gli ordinamenti delle diverse Amministrazioni così da garantire una eguale progressione di carriera;
– riconoscere la specificità delle Forze di polizia attraverso una tutela economica, pensionistica e previdenziale.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, invece, è un provvedimento che, seppur
recepisce numerose delle richieste che la Federazione COISP ha avanzato nel corso degli anni, è molto carente di quegli aspetti che avrebbero potuto consentire di parlare di una reale apertura della carriera dalla base nonché di effettivo riconoscimento dei sacrifici sofferti dai Poliziotti e dell’abnegazione dimostrata quotidianamente da questi Servitori dello Stato nei cui confronti il Governo ed il Parlamento dovrebbe avere un dovere di attenzione.
Dal Riordino i Poliziotti ne escono danneggiati rispetto ai colleghi delle altre
Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, in totale contraddizione a quella equiordinazione che il citato provvedimento avrebbe dovuto garantire. La progressione in carriera, basata sul merito e sulla professionalità del personale, pare poi essere stata vista al contrario.
È infine totalmente inesistente qualsiasi riconoscimento della specificità delle Forze di
Polizia mancando una reale tutela economica, pensionistica e previdenziale.
Anche i primi correttivi di tale Riordino delle Carriere, disposti con il D.lgs. 5.10.2018,
n.126, non hanno apportato quelle innovazioni e modifiche richieste dal personale, se non in piccola misura.
Lo stesso può dirsi per gli interventi contenuti nello schema di decreto qui in discussione
(Atto del Governo n. 119). Alcune migliorie, certamente significative, sono state fatte … ma molte ancora sono le questioni che non sono state risolte e che non si possono definire per mancanza di risorse.
Ancora una volta, difatti, non si è partiti da una seria valutazione delle modifiche
ordinamentali necessarie per arrivare ad una reale valorizzazione della professionalità e del merito dei Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri, etc., della loro anzianità di servizio, della specificità delle loro funzioni, etc., ma si è partiti con lo stanziamento di risorse insufficienti (a ben poco sono valse quelle recentemente aggiunte) per poi rimandare alle Amministrazioni il compito di individuare quelle modifiche al D.lgs. n. 95/2017 che erano di possibile attuazione con dette poche risorse.
Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo qui in esame, per quanto riguarda la Polizia
di Stato, prevede quanto segue:
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI
∼ Semplificazione delle procedure per il passaggio dal ruolo degli agenti e assistenti al ruolo dei sovrintendenti, con l’anticipazione, nella fase transitoria, del sistema dello scrutinio al posto del solo concorso.
∼ Aumento della dotazione organica, a decorrere dall’1.1.2020, in misura di 1.600 unità,
necessarie per il soddisfacimento di plurime esigenze di funzionalità dell’Amministrazione.
Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle
dotazioni organiche raggiunta con il D.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità anteriordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855 con il citato
incremento di 1.600 unità; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436.
DISPOSIZIONI COMUNI AI RUOLI DEGLI AGENTI E ASSISTENTI, ORDINARI E TECNICI
∼ Incremento, pari a 270 euro annui per il periodo 2019-2024 e 300 euro a decorrere dal 2025, dell’assegno funzionale per il personale con almeno 17 anni di servizio
∼ Riduzione, a regime, di 2 anni (da 8 a 6) del tempo di permanenza nella qualifica di assistente capo/assistente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”.
∼ Aumento delle risorse per la defiscalizzazione del trattamento economico.
L’art. 45 comma 2 del d.lgs 95/2017 (Riordino delle Carriere) aveva previsto che: Nel limite
complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l’anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l’anno 2022, 34,4 per l’anno 2023, 29,5 per l’anno 2024, 23,6 per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ….
Lo schema di decreto concernente i “secondi correttivi” del Riordino ha previsto un
incremento delle suddette risorse, nella seguente misura:
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI
∼ Aumento, nella fase transitoria 2020-2023, di 4.000 posizioni sovrannumerarie, riassorbili.
L’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, aveva statuito una deroga alle norme del DPR 335/1982 che disciplinano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, statuendo che “alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno …”.
Lo schema di decreto concernente i “secondi correttivi” del Riordino prevede una modifica di quanto sopra ed in particolare che “alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservata agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell’ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del
ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
I secondi correttivi del Riordino prevedono inoltre che alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Viene così garantita una concreta accelerazione dell’accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche l’utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024.
DISPOSIZIONI COMUNI AI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI, ORDINARI E TECNICI
∼ Attribuzione, entro il 30 giugno 2020, di un assegno lordo una tantum di importo pari a euro 200 per i sovrintendenti capo e sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni.
∼ Riduzione, a regime, di 2 anni (da 8 a 6) della permanenza nella qualifica di sovrintendente capo/sovrintendente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”.
∼ Possibilità per i vice sovrintendenti/vice sovrintendenti tecnici promossi per merito
straordinario di partecipare ai concorsi per l’accesso a tale qualifica, pur se già acquisita, ove comporti una decorrenza più favorevole, e garanzia della ricostruzione della carriera
∼ È attribuita ai vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti di rinunciare alla qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione
della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, sarà causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali relative all’annualità immediatamente successiva. I posti liberati a seguito delle rinunce verranno attribuiti al personale partecipante alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria.
Ripetizione, per una sola volta, del corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale
anche per motivi di “profitto” (come già avviene per i ruoli degli ispettori e per le carriere dei funzionari). Il personale che non supera gli esami di fine corso per la nomina a vice
sovrintendente è pertanto restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola
volta, a partecipare al primo corso successivo.
RUOLO DEGLI ISPETTORI
∼ Previsione di 2 concorsi interni, in luogo dei 5 previsti dal riordino, per la copertura, nella fase transitoria, delle vacanze organiche ancora disponibili nel ruolo al 31.12.2016.
∼ Previsione, nella fase transitoria, della possibilità di utilizzare, nei concorsi interni per vice
ispettore, i posti eventualmente non coperti in una delle due sub-procedure in favore degli
idonei dell’altra sub-procedura concorsuale afferente alla stessa annualità.
∼ Revisione delle percentuali di posti da attribuire al concorso pubblico ed a quello interno. Si passerebbe dall’attuale 50% dei posti attribuita ad ognuna delle due procedure e, in aggiunta, una riserva di un sesto dei posti attribuiti al concorso pubblico per il personale della Polizia di Stato, ad un nuovo procedimento che porterebbe ad una suddivisione paritaria dei posti messi a concorso, anche considerando la citata riserva.
Se da una parte quanto sopra, che lo schema di decreto correttivo prevede anche per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici e per l’accesso alla carriera dei funzionari, può essere utile per l’Amministrazione che in tal modo si garantirebbe un numero maggiore di immissioni dall’esterno, chiaramente più giovani, d’altra parte è fortemente deleterio per il personale in servizio che vede diminuire le proprie legittime aspirazioni di progressione in carriera.
RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI
∼ Istituzione del nuovo settore tecnico della “sicurezza cibernetica”.
∼ Aumento di 600 unità (destinate in pari misura al settore cibernetico e alle esigenze della
logistica) della dotazione organica, con contestuale riduzione della dotazione organica del
ruolo «ordinario» degli ispettori.
DISPOSIZIONI COMUNI AI RUOLI DEGLI ISPETTORI, ORDINARI E TECNICI
∼ Riduzione, a regime, di 1 anno (da 7 a 6) della permanenza nella qualifica di ispettore per lo scrutinio per la promozione a ispettore capo (anche per orchestrali III Parte A e B).
∼ Riduzione, a regime, di 1 anno (da 9 a 8) della permanenza nella qualifica di ispettore capo per lo scrutinio per la promozione a ispettore superiore (anche per orchestrali III Parte A e B, II Parte A e B, e I Parte B).
∼ Nella fase transitoria, gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
∼ Nella fase transitoria, gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al precedente punto, sono ammessi, al
compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per
l’accesso alla qualifica di ispettore superiore.
∼ Nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica.
∼ Nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore.
∼ Nella fase transitoria, ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le riduzioni prima riportate, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica;
ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dalla stessa data.
∼ Anticipazione, nella fase transitoria, dell’accesso alla qualifica/denominazione successiva per il personale in servizio già acceduto alle qualifiche interessate dalle suddette riduzioni
CARRIERE DEI FUNZIONARI E RUOLI DIRETTIVI
∼ Recupero di 30 posizioni da primo dirigente nella carriera dei funzionari «ordinari», con
contestuale riduzione della dotazione organica iniziale della carriera medesima.
∼ Incremento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici e dei dirigenti superiori
tecnici di 1 unità ciascuna, con contestuale riduzione di 2 commissari tecnici.
∼ Messa a regime del doppio scrutinio, relativamente ai posti disponibili al 30 giugno e 31
dicembre di ogni anno, per le promozioni alle qualifiche dirigenziali.
∼ Riduzione di 2 anni (da 6 a 4) dei tempi di permanenza nella qualifica di commissario tecnico per l’accesso alla qualifica di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, con scrutinio per merito assoluto
∼ Eliminazione dei termini “ad esaurimento” dalla denominazione dei ruoli direttivo ad
esaurimento e direttivo tecnico ad esaurimento … ma inserimento della previsione che detti
ruoli si esauriscono al momento della cessazione dal servizio del personale che li compone ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 95/2017.
∼ Possibilità, nella fase transitoria, di partecipare ai concorsi per funzionari tecnici e medici
anche per i funzionari del ruolo direttivo tecnico e, per tutti gli appartenenti, senza limiti di età.
∼ Estensione della disciplina del transito nelle Amministrazioni pubbliche dei vice questori
aggiunti e vice questori, ed equiparate, che perdono in modo assoluto l’idoneità al servizio di polizia
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
∼ Previsione della possibilità di impiego, a domanda o d’ufficio, in servizi d’istituto attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato compatibili con la ridotta capacità lavorativa anche per il personale che ha riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio
∼ Modifica delle riserve fissate per il concorso per vice commissario, sostituendo quelle attuali dell’80% e del 20% con quelle del 60% e del 40%, rispettivamente, per il personale del ruolo degli ispettori e per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti (lasciando, comunque, inalterata la percentuale della riserva prevista per i sostituti commissari)
MISURE COMUNI AI RUOLI DEGLI AGENTI E ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI, ORDINARI E TECNICI
∼ Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del Riordino, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di euro 250 per gli assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, euro 350 per i sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, euro 450 per i sostituti commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti.
∼ Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a euro 200.
MISURE COMUNI A TUTTI I RUOLI E LE CARRIERE
∼ Titolarità della potestà disciplinare nei riguardi degli appartenenti alla Polizia di Stato riservata a funzionari anch’essi appartenenti alla Polizia di Stato, anche negli uffici interforze.
∼ Equiparazione degli Uffici sanitari provinciali diretti da un primo dirigente medico alle
infermerie presidiarie di cui al codice dell’ordinamento militare ai fini del riconoscimento
dell’infortunio in servizio.
∼ Previsione che al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea per assistenza a figli molti piccoli, solo qualora l’istanza di assegnazione ha come destinazione uffici della stessa Amministrazione. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
∼ Specifica tutela per le candidate in stato di gravidanza con riferimento agli accertamenti dei prescritti requisiti concorsuali.
∼ Possibilità di ripetizione dei corsi di formazione anche in caso di sottoposizione a “terapie
salvavita”.
∼ Revisione delle cause di non ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso nella Polizia di
Stato.
∼ Revisione della disciplina attinente alle cause di esclusione dai concorsi pubblici, con
riferimento alle alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti non conseguenti a interventi di natura sanitaria.
∼ Previsione di distintivi d’onore per mutilati e feriti in servizio.
Come si è detto molte cose sono apprezzabili e vanno per il verso giusto.
Permane tuttavia una incomprensibile volontà di negare un ruolo direttivo ed un ruolo
direttivo tecnico quale naturale prosecuzione di quello degli ispettori così come chiesto dal personale tutto e dalle OO.SS. in testa la federazione COISP (i ruoli direttivi ad esaurimento, con questo schema di decreto legislativo, si vedono eliminata la dicitura “ad esaurimento” ma viene precisato che gli stessi si esauriscono al momento della cessazione dal servizio del personale che li compone … di fatto la stessa cosa che lasciare la citata dicitura) … e sono altresì necessari:
una riduzione di almeno quattro anni dell’anzianità di servizio necessaria per l’acquisizione della denominazione di “Coordinatore” per gli Assistenti Capo e Sovrintendenti Capo del ruolo ordinario e di quello tecnico (lo schema di decreto legislativo in esame ha previsto la riduzione di due anni dell’attuale anzianità, da 8 a 6, ma soli due anni di riduzione non sono sufficienti);
il recupero di tutti i 51 posti da Primo Dirigente precedentemente tagliati dal D.lgs. 95/2017;
l’anticipazione della nomina a Commissario Capo per i concorsi a 1.500 e 436 posti per Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento;
lo scorrimento dei concorsi interni attualmente in svolgimento;
l’eliminazione della revisione delle percentuali di posti da attribuire al concorso pubblico ed a quello interno per l’accesso al ruolo degli ispettori, ordinari e tecnici, che è prevista dallo schema di decreto legislativo in esame.
Ipotizzando 1.200 posti disponibili nel ruolo degli ispettori al 31.12.2019,
– secondo la normativa vigente 600 posti vengono destinati al concorso pubblico e 600 a quello interno. I Poliziotti però beneficiano di una riserva di un sesto dei posti nel concorso pubblico e quindi complessivamente beneficiano di 700 posti sui 1.200 ipotetici disponibili. Chiaramente, però, il concorso pubblico porta ad un corso di formazione di una durata di durata gran lunga maggiore e la sicura perdita della sede;
– secondo le modifiche ipotizzate dallo schema di decreto correttivo qui in discussione, il
concorso pubblico verrebbe emanato per 720 posti e quello interno per 480 posti. A conclusione delle procedure si avrebbero 600 vincitori dall’esterno nel concorso pubblico e 600 Poliziotti vincitori di quello interno e della riserva di posti a loro destinata nel concorso pubblico (480 vincitori del concorso interno più altri 120 del concorso pubblico, un sesto dei 720 posti).
Ora, se da una parte è comprensibile l’esigenza dell’Amministrazione della P.S. di garantirsi un numero maggiore di immissioni dall’esterno, chiaramente più giovani, d’altra parte la suddetta revisione è fortemente deleteria per il personale in servizio che vede diminuire le proprie legittime aspirazioni di progressione in carriera dopo anni di dedizione, di abnegazione e di professionalità acquisita … che fanno ben ipotizzare una maggiore capacità nello svolgimento delle funzioni attribuite agli ispettori.
La suddetta revisione delle percentuali di posti da attribuire al concorso pubblico ed a quello interno per l’accesso al ruolo degli ispettori, ordinari e tecnici, deve quindi essere cestinata.
L’eliminazione della previsione di rivedere l’organico del ruolo degli ispettori del ruolo ordinario di 600 unità.
Lo schema di decreto correttivo statuisce infatti l’aumento, per il ruolo degli ispettori tecnici, di 600 unità (destinate in pari misura al settore cibernetico e alle esigenze della logistica) della dotazione organica, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo ordinario degli ispettori.
Ebbene, pur condividendo la necessità di aumentare l’organico del ruolo degli ispettori tecnici, pare del tutto fuori luogo che tale incremento comporti una riduzione del ruolo ordinario degli ispettori, non solo per le notevoli carenze di tale professionalità negli uffici di Polizia di tutt’Italia, ma anche per il fatto che per decenni l’Amministrazione si è disinteressata di indire concorsi interni per tale ruolo così negando al personale le legittime aspirazioni di carriera, per il fatto che analoghi ruoli delle altre Forze di Polizia e Armate godono di una dotazione organica in percentuale al rimanente personale di gran lunga maggiore di quella che si ha in Polizia, per il fatto che il riconoscimento che oggi si deve ai Poliziotti non si concretizza certo togliendo loro 600 posti in un ruolo cui decine
di migliaia aspirano ad accedere qualche compenso della professionalità, dei rischi, del sacrificio, dell’abnegazione quotidianamente offerti nell’assolvimento dei peculiari compiti
dell’Amministrazione della P.S..
Le ulteriori 600 unità necessarie per il ruolo degli ispettori tecnici potrà pertanto essere garantito con un incremento di pari numero dell’organico complessivo della Polizia di Stato (come si è detto prima, si è deficitari di 9.436 unità rispetto all’organico ante D.lgs. 95/2017).
Lo schema di decreto Atto del Governo n. 119 prevede inoltre
a) a regime, la riduzione di 1 anno (da 7 a 6) della permanenza nella qualifica di ispettore per lo scrutinio per la promozione a ispettore capo e la riduzione di 1 anno (da 9 a 8) della permanenza nella qualifica di ispettore capo per lo scrutinio per la promozione a ispettore superiore.
Il personale di altre Amministrazioni del Comparto (ad esempio l’Arma dei Carabinieri), riceve invece una condizione di maggior favore: 7 anni per lo scrutinio per la nomina a maresciallo maggiore (l’omologo dell’ispettore superiore di Polizia).
b) nella fase transitoria, gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle riduzioni di cui alla lettera a), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore.
c) nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica.
d) nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore.
e) nella fase transitoria, ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le riduzioni prima riportate, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dalla stessa data.
Ebbene, con riguardo alle riduzioni riportate alla suddetta lettera a), seppur le stesse vanno nel senso auspicato e richiesto costantemente da questa Federazione COISP, è da osservare come sembrano dettate da una timidezza che non può appartenere ad una seria volontà, che dovrebbe esserci, di modernizzare realmente l’assetto ordinamentale e valorizzare seriamente le professionalità e il merito del personale.
Si è prima detto che il D.lgs. 95/2017 ha previsto che un vice ispettore debba impiegare oltre 30 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale del ruolo, quella di sostituto commissario con la denominazione di “coordinatore”.
Beh, dov’è la valorizzazione del merito del personale e l’accrescimento delle spinte motivazionali dello stesso in una procedura che consente di arrivare all’apice del ruolo, dopo 30 anni (nella migliore delle ipotesi, visto che l’accesso alla qualifica di sostituto commissario avverrà nel limite dei posti disponibili) quando si è già pronti per la pensione?
Ecco quindi che anche in questo caso è seriamente necessaria una revisione di quanto lo schema di decreto legislativo prevede per ciò che concerne i tempi necessari per l’avanzamento di qualifica nell’ambito del ruolo degli ispettori, ordinari e tecnici, così da arrivare ad un periodo complessivo che non sia superiore a 20 anni.
Relativamente poi alla previsione riportata nella lettera c) ove si afferma che, nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, si osserva che se da una parte detta previsione, come pure quelle di cui alle lettere b), d) ed e) null’altro fa che garantire al personale in esse richiamato quelle riduzioni indicate nella lettera a) di cui non hanno potuto fruire, così come il D.Lgs. 95/2017 ha fatto in altre analoghe situazioni
relativamente ad altri ruoli, i predetti ispettori superiori indicati nella lettera c) non sono che coloro che prima del Riordino del 2017 rivestivano la qualifica di Ispettore Capo e che, senza alcuna distinzione, si sono ritrovati tutti quanti ad essere promossi per merito comparativo alla qualifica di ispettore superiore, ignorando il fatto che taluni di essi avevano anche 17-18 anni di anzianità nella predetta qualifica di ispettore capo (quasi metà della loro vita lavorativa) ed altri avevano una anzianità di “appena” 8 anni.
Migliaia di ispettori capo ai quali, diversamente che agli omologhi di altre Amministrazioni del Comparto, il d.lgs. 95/2017 ha incredibilmente azzerato l’anzianità nella qualifica, accomunando chi nella stessa aveva maturato 8 anni e chi ne aveva fatti ben 17-18 e consentendo scavalcamenti inaccettabili. Tutt’altra cosa – come detto – di quanto avvenuto in altre Amministrazioni del Comparto, tra cui ad esempio il personale del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente ai quali l’art. 44 del citato D.lgs. 95/2017 aveva previsto che “il personale che riveste la qualifica di ispettore capo, ai fini dell’ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell’ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l’anzianità
eccedente quella minima prevista dall’articolo 30 -ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due”.
Situazioni del tutto analoghe con risvolti assolutamente diversi, in totale contrasto a quell’obbligo di equiordinazione su cui era basato il Riordino delle Carriere: agli ispettori capo della Polizia Penitenziaria con oltre 8 anni di anzianità nella qualifica veniva garantita un’anzianità eccedente fino ad un massimo di anni due; agli ispettori capo della Polizia di Stato l’anzianità, anche di 18 anni, veniva tutta azzerata.
Beh, è del tutto evidente che la previsione di cui alla citata lettera c) non è da sé sufficiente ma alla stessa va aggiunto altro periodo che statuisca una ulteriore riduzione in misura massima di due anni (così recuperando quello che l’art. 44 citato aveva allora previsto per la Polizia Penitenziaria) tenendo conto delle diverse anzianità che gli ispettori superiori in argomento avevano nella qualifica ante riordino di ispettore capo.
Concludendo, Preg.mi Signori Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e Membri delle
Commissioni I e IV della Camera dei Deputati, le richieste di modifica allo schema di decreto legislativo in esame sopra riportate costituiscono davvero una minima parte di ciò che dovrebbe essere fatto per soddisfare veramente le legittime aspettative del personale della Polizia di Stato e per garantire davvero quella modernizzazione dell’assetto ordinamentale e la valorizzazione delle professionalità e del merito del personale “in divisa” che erano posti alla base del D.lgs. 95/2017 ma che non sono stati sinora concretizzati, al pari del riconoscimento del merito, dell’anzianità di servizio e della specificità delle Forze di Polizia attraverso una tutela economica, pensionistica e previdenziale (quest’ultima non si
è proprio vista).
L’auspicio è che si provveda a prevedere ancora ulteriori correttivi al D.lgs. 95/2017 ma che questa volta si parta dalla valutazione delle misure da adottare per poi provvedere a stanziare le risorse ad esse necessarie.
Chiaramente, per ottenere tutto quanto sopra confidiamo anche nella Vostra cortese attenzione e favorevole considerazione.
Grazie.
Il Segretario Generale della Federazione COISP
Domenico Pianese