Assenze del personale per assistere i figli minori ex art. 3 d.P.R. 3/1957 e dispensa temporanea dalla presenza in servizio ex art. 87 decreto-legge 18/2020

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Roma, 18 marzo 2020

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli

OGGETTO: Assenze del personale per assistere i figli minori ex art. 3 d.P.R. 3/1957 e dispensa temporanea dalla presenza in servizio ex art. 87 decreto-legge 18/2020.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
in questo particolare momento di emergenza sanitaria, purtroppo non ancora superato, ci siamo trovati costretti, più volte, a porre alla Sua attenzione una serie di situazioni che abbisognavamo di un Suo cortese ed urgente intervento.
Tutte le questioni da noi evidenziate hanno trovato una Sua pronta e positiva risposta,
a testimonianza ulteriore della Sua costante ed enorme attenzione nei confronti della salute e sicurezza delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato.
In particolare, per ciò che riguardava, e riguarda tuttora, la chiusura generalizzata delle scuole di ogni ordine e grado che è stata ed è causa di non poche difficoltà per i Poliziotti nell’assistenza dei figli minori, laddove il coniuge svolge anch’esso attività lavorativa o in caso di genitori unici affidatari, la nostra segnalazione aveva questa premessa:

… la circolare n. 333-A/9817.B (4) del 15.4.1986, con la quale sono dettate istruzioni relative al congedo straordinario, già prevedrebbe la possibilità di ottenere un periodo di congedo per gravi motivi quali la necessità di “assistere i familiari, qualora non sia possibile provvedere altrimenti e venga prodotta documentata richiesta” e prevede anche di poter ottenere un periodo ulteriore oltre a quello statuito “sino a otto giorni, se nell’ambito della regione di servizio, sino a dieci se fuori dalla medesima”, ma le casistiche esemplificate nella medesima circolare (“…quali: malattie, interventi chirurgici, accertamenti sanitari, nascita di figli…”) porta alcuni nostri Dirigenti a ritenere che solamente le citate quattro situazioni (che – si ripete – nella circolare sono invece indicate a mero titolo esemplificativo) possano valere ai fini della concessione del congedo straordinario per gravi motivi … e non anche un contesto di emergenza straordinaria quale quella dell’epidemia da nuovo coronavirus che sta colpendo il nostro Paese e non solo, obbligando
tantissime famiglie, e non pochi Poliziotti, a preoccuparsi di dover assistere i figli minori vista la chiusura delle scuole

e concludeva con la richiesta, a Lei rivolta, di valutare favorevolmente un intervento volto ad emanare disposizioni che stimolassero i Questori e Dirigenti degli Uffici e Reparti di Polizia verso l’accoglimento di eventuali richieste, da parte dei Poliziotti, di congedo straordinario per gravi motivi dovuti alla necessità di assistere i figli minori in questo periodo di chiusura delle scuole ….Come già detto, Preg.mo Signor Capo della Polizia, la Sua risposta non si era fatta attendere.

Con circolare recante prot. 003455, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane e “d’ordine del Capo della Polizia”, veniva raccomandata, per quanto più possibile, “la favorevole valutazione delle istanze provenienti dalle Donne e dagli Uomini appartenenti all’Istituzione” e veniva disposto “di tenere al momento in separata trattazione – ai fini amministrativo-contabile e quindi senza farle rientrare nei limiti imposti dalle norme vigenti – le assenze dall’ufficio comunque riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, quelle determinate da: ……. ulteriori ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale, di cui all’art. 37 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con particolare riguardo alle situazioni che si possono creare nei nuclei monoparentali ed in quelli con entrambi i genitori che lavorano, a causa della chiusura generalizzata delle scuole.”.

Ciò premesso, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato oggi sulla Edizione Straordinaria della Gazzetta Ufficiale (Anno 161 nr. 70), non ha previsto – come invece era auspicato – la possibilità di conteggiare le citate assenze, per la necessaria assistenza dei figli minori a causa della chiusura delle scuole, in maniera diversa dal congedo straordinario di cui al richiamato art. 37 d.P.R. 3/57, ma ha previsto la possibilità di altra forma di congedo con effetti sulla remunerazione di chi ne fruirà.

Ciò non ha tolto, tuttavia, in virtù dell’accennata disciplina di settore (n. 333-A/9817.B (4)
del 15.4.1986), il diritto dei Poliziotti di assentarsi dal lavoro anche per l’accennata obbligatoria assistenza ai figli minori e di far ricadere i giorni concessi nell’ambito del periodo massimo di 45 giorni annui previsti dal ridetto art. 37. Quella che è venuta meno è solo l’auspicata possibilità di conteggiare i predetti giorni di assenza, ai fini amministrativo-contabile, senza farli rientrare nei limiti imposti dalle norme vigenti (l’art. 37 d.P.R. 3/1957) ma non è stato vietato, e non poteva certo essere fatto, di farli rientrare nei limiti imposti dalle norme vigenti (l’art. 37 d.P.R. 3/1957).

Il personale della Polizia di Stato, pertanto, ha ancora pieno diritto a chiedere ed ottenere
di fruire di giorni di congedo straordinario, nel limite annuo di 45, per gravi motivi ex art. 37 d.P.R. e vista la circolare n. 333-A/9817.B (4) del 15.4.1986, al fine di garantire assistenza ai figli minori costretti a casa dalla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L’Amministrazione dovrà concedere “sino a otto giorni, se nell’ambito della regione di servizio, sino a dieci se fuori dalla medesima”, fatta salva la possibilità, come specificato dalla predetta circolare, di formulare “richiesta di un eventuale ulteriore periodo di congedo straordinario (che dovrà essere adeguatamente motivata”.

Tutto ciò premesso, Preg.mo Signor Capo della Polizia, La preghiamo di valutare il favorevole accoglimento delle istanze del personale relativamente ai motivi di cui sopra, chiarendo che tutto il periodo fruito non subisca alcuna decurtazione della retribuzione, rientrando lo stesso, per intero, come detto e come statuito dalle norme vigenti, nei 45 giorni di congedo straordinario per gravi motivi.

Infine, relativamente al comma 6 dell’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile
e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) del menzionato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Fino alla cessazione dello stato di emergenza … in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia … può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”), La preghiamo, Gent.mo Signor Capo della Polizia, di voler considerare la situazione sopra evidenziata nelle “specifiche disposizioni” che si starà apprestando ad impartite per la sua corretta ed immediata applicazione.

Quanto sopra al fine di dare a tutto il personale della Polizia di Stato quella serenità lavorativa, e non solo, di cui abbisogna in questo particolare momento in cui è chiamato ad operare con ancora maggiore encomiabile abnegazione di quanto sinora sempre fatto.

In attesa di cortese riscontro, si inviano i più Cordiali Saluti.
Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
Originale firmato agli atti

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