Applicazione dell’art. 9 del decreto-legge del 31.5.2010, n.78, personale in quiescenza nel periodo di applicazione della norma

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Prot. 1324/12 S.N.                     

Roma, 3 dicembre 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO DELLA P.S.

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

00184 ROMA

OGGETTO: Applicazione dell’art. 9 del decreto-legge del 31.5.2010, n.78 nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di applicazione della norma.

La norma di legge in oggetto indicata ha “ringraziato” l’abnegazione ed il sacrificio delle donne e degli uomini in divisa statuendo in particolar modo quanto segue:

Comma 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, … non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio …

Comma 21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato … non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per rimediare ai blocchi imposti dai citati commi agli effetti economici delle “progressioni di carriera”, ai meccanismi retributivi per classi e scatti ed agli adeguamenti annuali per i Dirigenti non contrattualizzati, nonché alla corresponsione dell’assegno di funzione per coloro che lo maturano nel citato triennio, il Governo – incalzato dal COISP e dalle altre OO.SS – ha poi inserito un comma 11-bis all’art. 8 del citato decreto, con il quale si istitutiva un “fondo”, in seguito rideterminato dall’art. 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, da destinare al finanziamento di “misure perequative” per il personale del Comparto sicurezza e Difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ebbene, sembra che i colleghi interessati dai citati “blocchi” che si sono trovati o si trovano ad andare in quiescenza nel periodo di applicazione del menzionato art. 9, non vengano fatti oggetto delle “misure perequative” sopra indicate, così statuendo una inaccettabile disparità di trattamento, e più d’una voce afferma che al termine del triennio 2011-2013 non si vedranno nemmeno rivalutato l’emolumento pensionabile con l’aggiunta delle spettanze in ordine all’eventuale assegno di funzione maturato per periodo di vigenza dell’art. 9 sopra richiamato, all’eventuale “progressione di carriera”, etc..

Ciò stante si prega codesto Ufficio di voler comunicare se quanto sopra riferito corrisponde al vero e comunque di voler riferire circa gli effetti dell’art. 9 del decreto-legge del 31.5.2010, n.78 nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di applicazione della norma e sulle iniziative che il Dipartimento sta ponendo in essere per evitare eventuali inaccettabili disparità di trattamento. In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 949

(DOC. XXIV, N. 50)

             La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato relativo al sistema pensionistico militare,

            premesso che:

l’articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011 (cosiddetto "decreto salva Italia") prevede l’emanazione -entro il 31 ottobre 2012- di un regolamento (d.P.R.), su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, tra l’altro, per gli appartenenti al Comparto "Sicurezza-Difesa" e dei Vigili del fuoco, "allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento" armonizzandoli con quelli generali introdotti dalla manovra economica in questione per le altre categorie di personale, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché deirispettivi ordinamenti;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";

il Senato della Repubblica, con l’approvazione dell’ordine del giorno G1 in data 24 maggio 2012, aveva impegnato il Governo, con il parere favorevole del relativo rappresentante (ministro del Lavoro e delle politiche sociali):

1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del Comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;

2) a procedere, prima dell'adozione del regolamento di cui al punto 1, ad un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer;

3) ad avviare forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il personale del Comparto Stato, nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico;

4) ad avviare, dopo l'emanazione del regolamento in questione, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del Comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco;

       considerato che:

le recenti disposizioni recate dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in tema di riduzione delle facoltà assunzionali delle Forze di polizia, contribuiranno all’innalzamento dell’età media del personale, con conseguenti difficoltà di mantenimento degli attuali elevati livelli di efficienza delle relative Amministrazioni;

impegna il Governo a:

non istituire eccessive penalizzazioni, prevedendo, in subordine, una soglia di età per l’applicazione delle riduzioni percentuali proporzionalmente più bassa in rapporto ai nuovi limiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

prevedere espressamente -in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011- la non applicazione di eventuali penalizzazioni ai lavoratori che maturino 42 anni di servizio effettivo entro il 31 dicembre 2017, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto al restante personale pubblico;

prevedere, fino al 2018, la possibilità di essere collocati in pensione a 55 anni di età anziché a 58 anni onde evitare repentini innalzamenti dell’età minima per andare in pensione;

promuovere la celere attivazione della previdenza complementare per il Comparto;

promuovere l’istituzione, successivamente all’emanazione del regolamento in questione, di un tavolo di concertazione al fine di definire un progetto di revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia coerente e armonico con le innovazioni apportate in materia pensionistica.

 

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