Questura di Lecce, negato il diritto alle ore studio in forma cumulativa per la preparazione della tesi di laurea

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Roma, 12 maggio 2022

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Questura di Lecce, negato il diritto alle ore studio in forma cumulativa per la preparazione della tesi di laurea – Richiesta di intervento urgente.

Preg.mo Direttore,
la normativa vigente statuisce la possibilità di usufruire di 150 ore di permessi al fine del conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o universitario, nonché per la partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, ovvero, a corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali, i quali, peraltro, dovranno anch’essi essere finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Tali 150 ore del diritto allo studio possono essere concesse anche in un’unica soluzione.
Per giustificare l’assenza dal servizio il dipendente dovrà produrre idonea documentazione (certificazione della frequenza di lezioni, discussioni con i docenti, etc..) …. ma nel caso in cui le ore studio siano state richieste, anche in forma cumulativa, per la preparazione alla tesi finale, la documentazione da presentare è unicamente quella comprovante l’avvenuta discussione della stessa.
Tale assunto, su pretesa del COISP, è stato puntualizzato dalla Commissione Paritetica per la risoluzione delle controversie interpretative di cui all’art. 29 d.P.R. 164/2002 (le cui determinazioni, è bene ricordarlo, devono essere applicate da tutti) nella riunione del 9 aprile 2008, allorquando in merito alla possibilità di cumulare tutte le 150 ore per la preparazione di un esame o della tesi di laurea, ha stabilito che “la fruizione delle 150 ore può avvenire anche in forma cumulativa, fermo restando l’onere di documentazione delle esigenze a carico dell’interessato”.
Successivamente, sempre in merito alla cumulabilità delle ore per la redazione della tesi di laurea e alla relativa documentazione da produrre, è intervenuta (per chiarire ancora meglio) la circolare nr. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, a firma del Signor Capo della Polizia, la quale ha richiamato “la deliberazione della Commissione Paritetica … la quale ha statuito la possibilità di fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, fermo restando l’onere di documentazione delle esigenze a carico dell’interessato. Tale fruizione in forma cumulativa potrà essere concessa anche per la redazione della tesi di laurea, producendo come documentazione giustificativa l’attestazione dell’avvenuta discussione finale”.
Stante quanto sopra, un nostro collega in servizio presso il Commissariato di P.S. di Galatina (LE) ha formulato, lo scorso 4 febbraio, istanza di concessione di 48 ore del diritto allo studio ai fini della preparazione della tesi del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università telematica degli Studi Niccolò Cusano di Roma, a decorrere dal giorno 5 marzo e sino al successivo giorno 13.
Tale richiesta ha avuto un diniego formulato per le vie brevi dal dirigente del Commissariato.
Il successivo 31 marzo, dopo aver sostenuto la citata tesi di laurea e fruito del proprio congedo ordinario nelle giornate in cui erano state chieste le ore studi (verbalmente!??) non concesse, il predetto collega avanzava richiesta scritta al proprio dirigente di chiarire in merito al diniego delle menzionate ore studio e eventualmente di ribadire detta negazione con un provvedimento scritto.
In risposta a citata legittima richiesta gli veniva successivamente consegnata copia di una nota dell’Ufficio del Personale della Questura di Lecce, datata 28 aprile c.a., ove, in luogo di un espresso diniego o concessione, veniva effettuata una elencazione di norme, pareri e circolari, dalla cui «combinata lettura» il collega avrebbe potuto «trarre presupposti e limiti per la fruizione del beneficio» … e quindi la risposta alla sua istanza.
Esattamente veniva rappresentato:

… è noto che l’istituto del diritto allo studio trae la sua disciplina nell’art. 78 del d.P.R. 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni.
La medesima disciplina è stata compiutamente illustrata nelle circolari n. 333-A/9802.B.B.5.5. del 07.04.2000, n. 333-A/9807.B.6 del 24.01.2003, n. 333-A/9807.F.10 del 2008. Ulteriori precisazioni derivano dal parere della già Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio H – Ordinamento 333-A19807.F.10 dell’11.08.2005, del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP n. 79983 del 14.12.2020 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011 DFP 0050576 del 07.10.2011, dalla cui combinata lettura è possibile trarre presupposti e limiti per la fruizione del beneficio.

Ora, oltre al fatto che è assolutamente inammissibile che a fronte di una legittima istanza l’Amministrazione anziché rispondere in maniera chiara e motivata lo faccia elencando una serie di documenti e invitando il dipendente a trarre la risposta dalla loro lettura, nel merito della questione è pure evidente che il menzionato Ufficio del Personale tutto ha menzionato tranne quelle circolari e note ministeriali che, in maniera chiara a chiunque, avrebbero imposto l’immediata concessione delle ore studio chieste dal collega.
In altre parole ci si è inventati di tutto pur di negare (a voce!) un diritto del nostro collega!
È singolare notare il lavoro di ricostruzione fatto dalla Questura di Lecce per negare un diritto:
– il contenuto delle «circolari n. 333-A/9802.B.B.5.5. del 07.04.2000, n. 333-A/9807.B.6 del 24.01.2003» nonché del «parere della già Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio H – Ordinamento 333-A19807.F.10 dell’11.08.2005» ma sono comunque chiaramente superate dalla delibera della Commissione Paritetica ex art.
29 d.P.R. 164/2002 del 9 aprile 2008 e dalla circolare nr. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, a firma del Signor Capo della Polizia, sopra richiamate;
– il contenuto della circolare «n. 333-A/9807.F.10 del 2008» che non è una circolare ma una BOZZA che non ha più avuto seguito (meraviglia che la Questura di Lecce non lo sappia) perché poi è intervenuta la circolare nr.557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, a firma del Signor Capo della Polizia, sopra richiamata;
– il contenuto della nota «del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP n. 79983 del 14.12.2020 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011 DFP 0050576 del 07.10.2011» ma non cambiano di una virgola quanto statuito dalla delibera della Commissione Paritetica ex art. 29 d.P.R. 164/2002 del 9 aprile 2008 e dalla circolare nr. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, a firma del Signor Capo della Polizia, sopra richiamate …
È certamente opportuno, riaffermare il contenuto della citata delibera e della circolare del Capo della Polizia, ma anche la nota recante n. 333-A/9807.F.10/6760 del 4 ottobre 2010, della già Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio 1 – Affari generali e Giuridici, indirizzata proprio al Suo Ufficio per le Relazioni Sindacali, ove in merito a «Corsi on line. Diritto allo studio. Permessi studio. Fruizione in forma cumulativa» e specificatamente alla «fruizione in forma cumulativa dei permessi studio per la redazione della tesi di laurea, producendo come documentazione giustificativa l’attestazione dell’avvenuta discussione finale» è precisato che «in merito alla preparazione della tesi conclusiva … non si ravvisano ragioni di una differenza di trattamento per i dipendenti che frequentano corso on line rispetto a quelli che frequentano corsi “tradizionali”». Conseguentemente, Preg.mo Direttore, la S.V. vorrà disporre un immediato intervento nei confronti della Questura di Lecce, affinché siano concesse, senza ulteriori ritardi, al nostro collega, delle richieste 48 ore di permesso studio, così riattribuendogli le giornate di congedo ordinario che lo stesso ha dovuto utilizzare per far fronte ad un diniego tanto illegittimo quanto irragionevole pure nelle modalità in cui è stato espresso.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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