Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente – Le osservazioni del COISP

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Roma, 25 luglio 2018

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Bozza di circolare concernente il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39. OSSERVAZIONI DEL COISP E RICHIESTA DI INCONTRO

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio del 13 luglio u.s. recante prot. 557/RS/01/16/3242, con la quale è stata trasmessa una bozza di circolare concernente il D.P.R. 39/2018 con il quale è stato recepito l’accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018», si forniscono le seguenti osservazioni, che verranno integrate nel corso dell’incontro che si richiede a codesto Ufficio di voler programmare:
– L’art. 7 relativo ai PERMESSI BREVI ha già visto l’Amministrazione fornire una interpretazione in merito alle
modalità di recupero dei citati permessi che a parere del COISP non è affatto corretta. Di conseguenza è assolutamente opportuno che nel corso del richiesto incontro si discuta di tale argomento in maniera compiuta così da addivenire ad una esplicazione condivisa delle ridette modalità di recupero che dovrà essere riportata
nella circolare in argomento.
– L’articolo 13 relativo alle INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO E ALTRE INDENNITÀ statuisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall’articolo 17, comma
8, della legge 23 marzo 1983, n. 78.”.
Come correttamente è puntualizzato nella circolare esplicativa del DPR 39/2018, il menzionato art. 13 «ha uniformato, nell’ambito del Comparto Sicurezza/Difesa, l’applicazione del c.d. “trascinamento” di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 394/1995, e all’articolo 13, comma 3, del DPR 254/1999, prevedendo l’estensione del predetto beneficio anche nei casi di assenza dal servizio di cui al comma 8 dell’articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78», vale a dire nel caso in cui il personale sia in licenza straordinaria, sia assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno o nel caso in cui frequenti corsi con il trattamento economico di missione e percezione della relativa diaria.
Il periodo di cui al secondo capoverso della predetta circolare, sempre nella parte che riguarda il citato art. 13, è invece errato.
Lo stesso difatti vorrebbe affermare che il c.d. “trascinamento” spetta al personale che ne ha diritto anche qualora questo si assenti dal servizio per le suddette motivazioni … ma in realtà ciò avviene da sempre.
Ciò che la norma contrattuale invece ha statuito è il fatto che nel periodo in cui il personale percepisce le indennità in argomento vanno considerate anche le assenze in questione ai fini del conteggio del periodo complessivo di venti anni per l’eventuale successiva corresponsione delle competenze dovute per il
“trascinamento”.
In tal senso la circolare deve quindi essere modificata.
Quanto sopra si rappresenta in attesa del necessario incontro che codesto Ufficio vorrà programmare.
Distinti saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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