Utilizzo ed inserimento negli elenchi dei ruoli del personale della Polizia di Stato del titolo accademico posseduto, se corrispondente e necessario per la funzione esercitata e l’accesso al ruolo d’appartenenza

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Roma, 20 aprile 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Utilizzo ed inserimento negli elenchi dei ruoli del personale della Polizia di Stato del titolo accademico posseduto, se corrispondente e necessario per la funzione
esercitata e l’accesso al ruolo d’appartenenza.

Con circolare n. 333/C-I/9009-B1/2008 del 03.11.2008, l’allora Capo della Polizia aveva inteso dare disposizioni concernenti l’uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato.
Detta circolare, nel ricordare l’art. 11, comma 3, del D.P.R. 782/1985 che stabilisce che: “Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l’indicazione della qualifica o l’uso del titolo accademico”, sottolinea che:

È evidente che la norma, statuendo l’obbligo dell’indicazione della qualifica e prevedendo come alternativa a tale obbligo l’uso del titolo accademico, considera l’utilizzo del titolo stesso idoneo a sostituire l’indicazione della qualifica, lasciando intendere una sorta di coincidenza tra la qualifica rivestita e il titolo accademico.
Poiché quest’ultimo è richiesto solo ed esclusivamente per l’accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali (art. 3 del d.lgs. 5.10.2000, n. 334), deve dedursi che l’alternativa che la norma prevede vada riferita solo al personale appartenente a questi ultimi ruoli, non potendo trovare ragion d’essere in nessun altro criterio logico. Diversamente, si creerebbero, oltretutto, dubbi o incomprensioni sul ruolo e sulle funzioni svolte da tutto il personale della Polizia di Stato.
Quanto sopra esposto, non esime, comunque, questa Amministrazione dall’attribuire la giusta rilevanza al riconoscimento del titolo di studio universitario posseduto dal personale, atteso che l’orientamento giuridico sancisce il diritto di fregiarsene a chiunque lo abbia legittimamente conseguito.
Pertanto, anche il personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato può fregiarsi del titolo accademico conseguito, in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato (es. relazione di servizio, domande di congedo, redazione di verbali, etc….), con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.
Resta inteso che negli atti e provvedimenti dell’Amministrazione (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d’ufficio, documenti, etc..) che riguardano il personale dei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti ruoli tecnici, non dovrà essere indicato l’eventuale titolo accademico posseduto, ma solo la qualifica rivestita.

In breve, l’utilizzo del titolo accademico posseduto sarebbe consentito a tutti i Poliziotti indistintamente dal ruolo di appartenenza, in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato (es. relazione di servizio, domande di congedo, redazione di verbali, etc….), con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa. L’Amministrazione, invece, nei propri atti e provvedimenti (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d’ufficio, documenti, etc..) indicherà l’eventuale titolo accademico posseduto solo con riguardo al personale dei ruoli direttivi e dirigenziali.

Il discrimine, secondo la predetta circolare, starebbe nel titolo di studio richiesto per l’accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato che, alla data della predetta circolare (03.11.2008), vedeva il possesso del titolo accademico solo ed esclusivamente per l’accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali.

Ebbene, in dodici anni di cose ne sono cambiate.
Oggi, anche a seguito del D.lgs. 95/2017 e successivi correttivi, l’accesso alla CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA, DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA e DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI DI POLIZIA richiede il possesso di titolo accademico (artt. 3, 5-bis, 31 e 46 del D.P.R. 334/2000); l’accesso al RUOLO DIRETTIVO non richiede il possesso del titolo accademico (art. 2, co. 1, lett. t, del D.lgs. 95/2017); l’accesso alla qualifica di Ispettore Superiore richiede il possesso del titolo accademico (art.31-bis del D.P.R. 335/1982).

Va da sé che, alla luce di quanto sopra, la circolare in argomento necessita di essere totalmente rivista … e tale bisogno è ancor più urgente se pensiamo a taluni colleghi del RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI e del RUOLO DIRETTIVO TECNICO (profili professionali del settore sanitario) per i quali l’accesso nei ridetti ruoli prevede l’obbligo del prescritto titolo abilitante all’esercizio della professione (gli Infermieri per i quali è chiesto il possesso della laurea in scienze infermieristiche, i Fisioterapisti per i quali è chiesto il possesso della laurea in scienze della riabilitazione, i Neurofisiopatologi per i quali è chiesto il possesso della laurea in tecniche di neurofisiopatologia, etc.. etc..) e la relativa iscrizione all’albo professionale.

L’Amministrazione, quindi, anche con riguardo a detti Poliziotti ha l’obbligo di indicarne il titolo accademico nei propri atti e provvedimenti (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d’ufficio, documenti, etc..) e deve anche indicarne tale titolo di “Dottore”, laddove conseguito, attestato e coincidente con la qualifica e funzione svolta nell’Amministrazione, nell’elenco dei ruoli del personale presenti sul portale doppiavela, come già avviene per il personale dei ruoli direttivi e dirigenziali.

Diversamente non avrebbe più alcun valore il seguente periodo della circolare sopra richiamata:
“Poiché quest’ultimo è richiesto solo ed esclusivamente per l’accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali (art. 3 del d.lgs. 5.10.2000, n. 334), deve dedursi che l’alternativa che la norma prevede vada riferita solo al personale appartenente a questi ultimi ruoli, non potendo trovare ragion d’essere in nessun altro criterio logico….” ed il riconoscimento solo ad alcuni, da parte dell’Amministrazione, del ridetto titolo accademico, sarebbe non supportato da alcun criterio logico né normativo.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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