Tavolo per la prevenzione e gestione delle cause di disagio per il personale della Polizia di Stato

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Roma, 4 dicembre 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: Tavolo per la prevenzione e gestione delle cause di disagio per il personale della Polizia di Stato.

Con nota 555/RS/01/143/5961 del 26 novembre u.s. codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso alle organizzazioni sindacali più rappresentative la bozza degli articoli 48 bis e seguenti, da inserire a modifica del D.P.R. 782/1985, di disciplina delle misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale del personale.
La Federazione COISP ritiene di formulare, a tal proposito, delle osservazioni, volte a migliorare la tutela di coloro i quali si trovino in situazioni di difficoltà psicologica temporanea.
Relativamente al primo comma dell’art. 48 bis, si ritiene essenziale eliminare la parte finale del disposto («e, se necessario, la tessera di riconoscimento assegnati al dipendente della Polizia di Stato interessato»), poiché la finalità, che si vuole perseguire con l’introduzione di questa ipotesi innovativa rispetto a quanto già previsto dal quarto comma dell’art. 48, è proprio quella di evitare che il dipendente possa essere dichiarato totalmente inidoneo al servizio, qualora attraversi un mero disagio psico-sociale di carattere transitorio, determinato da una situazione di difficoltà personale, che non infici le sue capacità operative.
Per quanto concerne il secondo e il quarto comma dell’art. 48 bis si ritiene opportuno circoscrivere meglio i criteri per la determinazione della competenza della struttura sanitaria della Polizia di Stato, deputata ad accertare le situazioni di disagio sociale, inoltre quali siano tecnicamente gli accertamenti necessari alla dichiarazione della sussistenza di una condizione di problematicità per il dipendente.
Pur concordando con il meccanismo proposto dall’articolo 61 bis, questa organizzazione valuta come assolutamente necessario chiarire quali siano i percorsi di sostegno psico-sociale, da proporre al dipendente, tanto più che questi percorsi non sono intesi ad esclusivo sostegno del personale, ma producono degli esiti di cui tener conto ai fini della restituzione dell’armamento individuale e del pieno reintegro nello svolgimento anche dei servizi esterni.
La ratio dell’innovazione normativa de qua, infatti, deve essere individuata nella necessità di preservare il personale dallo stigma, che l’adozione di provvedimenti fortemente limitativi delle capacità operative, porta inevitabilmente con sé, evitando fenomeni di chiusura e di silenzio, che inevitabilmente potrebbero sorgere qualora il dipendente debba relazionarsi con superiori gerarchici, con i quali si potrebbero instaurare rapporti conflittuali e/o preclusioni di qualsiasi altro genere.
Per questi motivi il COISP, pur concordando con l’introduzione di misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale, che non sfocino in infermità neuro-psichiche, ritiene indispensabile che siano specificate competenze e modalità attuative, secondo le specificazioni suddette, è fondamentale, inoltre, conservare in testa al Dirigente dell’Ufficio o Reparto un mero potere di segnalazione alle strutture sanitarie competenti, essendo già esistente per i casi d’urgenza una procedura ordinaria, valida per tutti, per intervenire al fine di sottrarre l’armamento individuale.

La Segreteria Nazionale del COISP

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