Roma, 25 gennaio 2021
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
OGGETTO: Scuola Allievi Agenti di Piacenza – Gravissima condotta antisindacale.
Richiesta di intervento immediato
Il vigente ANQ statuisce alcuni importanti momenti di confronto e di intesa tra l’Amministrazione ed il Sindacato tra cui i più significativi concernono la contrattazione decentrata e l’accordo sui cc.dd. orari in deroga.
Quanto alla contrattazione decentrata (art. 3 ANQ), gli accordi sono stipulati relativamente alle seguenti materie:
a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
c) criteri per la verifica delle attività dì protezione sociale e di benessere del personale;
d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale…;
e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5, lettera a), dell’art. 24, del DPR n. 164/2002;
f) criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 dell’ANQ (Impiego di personale con particolari requisiti).
Gli accordi decentrati, poi, prevedono una verifica semestrale sulla loro attuazione (art. 5 ANQ) e la possibilità di modificare o integrare gli stessi (art. 6 ANQ). È infine espressamente statuito dai predetti artt. 5 e 6 ANQ che tanto alla verifica che alla modifica/integrazione degli accordi decentrati possono partecipare le sole organizzazioni sindacali che hanno precedentemente sottoscritto detti accordi.
A titolo di esempio, la Direzione della Scuola Allievi Agenti di Piacenza, che ha sottoscritto la contrattazione decentrata di cui all’art. 3 ANQ solamente con alcune OO.SS., correttamente non convoca i Sindacati non firmatari della contrattazione decentrata ai momenti di verifica sull’attuazione di tali accordi e nemmeno alle modifiche/integrazioni degli stessi.
Quanto all’accordo sui cc.dd. orari in deroga (art. 7, comma 6 ANQ), la norma statuisce che
“l’adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 9 …… è assunta previe intese con le Segreterie Provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Nazionale Quadro. …… l’accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell’Ufficio e dall’Organizzazione Sindacale o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Nazionale Quadro che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nella provincia”.
Diversamente dalla contrattazione decentrata (art. 3 ANQ), ove la mancata sottoscrizione preclude la partecipazione alla verifica semestrale (art. 5 ANQ) o alla successiva modifica/integrazione (art. 6 ANQ), la mancata sottoscrizione delle intese per l’adozione di orari in deroga (art. 7, co. 6, ANQ) non compromette una successiva partecipazione a modifiche di tali accordi per l’adozione di orari in deroga o a nuovi accordi per l’adozione di orari in deroga (ad esser precisi l’ANQ non ammette modifiche di accordi sugli orari in deroga ma ogni qualvolta deve sempre parlarsi di nuovi accordi relativi ad orari in deroga).
A titolo di esempio, la Direzione della Scuola Allievi Agenti di Piacenza, che il 16.3.2010 ha sottoscritto un accordo relativo ad orari in deroga (art. 7, co. 6, ANQ) solamente con alcune OO.SS., nel momento in cui intende modificare tali orari, al fine di adottarne altri, sempre in deroga, non può affatto limitare la partecipazione agli incontri per definire tali nuovi orari alle sole OO.SS. con cui aveva sottoscritto l’accordo sugli orari in deroga il 16.3.2020, ma DEVE anche discuterne con tutti gli altri Sindacati firmatari dell’Accordo Nazionale Quadro.
Diversamente porrebbe in essere una gravissima condotta antisindacale … ed è quello che ha fatto!
Nei mesi di ottobre e novembre 2020 la Direzione della Scuola Allievi Agenti di Piacenza ha convocato alcune OO.SS. per discutere su orari di servizio e di lavoro da adottare in deroga a quelli statuiti dagli artt. 8 e 9 dell’ANQ … ed ha omesso di rendere partecipi agli incontri il COISP ed altri Sindacati, quelli che non avevano sottoscritto l’accordo sugli orari in deroga del 16.3.2010.
A seguito di tali incontri è stato siglato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 6, dell’ANQ che, per la citata negata partecipazione di alcune OO.SS., è chiaramente adottato in violazione dello stesso ANQ ed è quindi da ritenersi nullo.
Codesto Ufficio è pregato di intervenire immediatamente nei confronti della citata Direzione, facendo cessare la grave condotta antisindacale posta in essere e rendere inefficace l’accordo conseguenziale relativo ad orari cc.dd. in deroga.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP