Roma, 18 febbraio 2020
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza recante “Modalità di svolgimento del concorso straordinario, per titoli, per
la promozione alla qualifica di sostituto commissario, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera r-quater), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”. Osservazioni.
In merito alla nota 555/RS/01/67/0160 dell’11 febbraio u.s., con la quale codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ai sensi dell’art. 27, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, concernente la disciplina del concorso straordinario per titoli, da bandire nell’anno in corso, per la promozione alla qualifica di sostituto commissario, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, la Federazione COISP presenta le seguenti osservazioni:
1) In merito al comma 5 dell’articolo 5, secondo il quale non solo il Presidente di Commissione, ma anche i membri, compresi i supplenti, possono essere scelti tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, purché in possesso, durante il servizio attivo, della qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice, si ritiene che sia più confacente alle esigenze di celerità ed efficienza della procedura concorsuale effettuare una scelta tra il personale in servizio, valutato che non si comprende come
personale, collocato per limiti di età in quiescenza e quindi giudicato per legge non più idoneo al servizio attivo, possa incidere sulle avvertite esigenze di celerità nello svolgimento dei concorsi.
Ciò si ribadisce anche alla luce del comma 4 dell’articolo 9, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (disposizione normativa, peraltro, applicabile come norma di chiusura alla luce dell’articolo 8 della bozza di cui in oggetto), che, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce che l’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia
stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Sussistono, da una parte, cause impeditive, che non sono state riportate nel testo della bozza de qua, e, in ogni caso, dall’altra parte, è previsto un limite temporale più ridotto (triennio in luogo del quinquennio).
2) Si ritiene che la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 6 attribuisca una discrezionalità eccessiva alla Commissione esaminatrice, laddove prevede che l’esame dei titoli, nell’ipotesi in cui il candidato abbia conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna delle varie categorie e sotto-categorie, possa essere per i titoli “eccedenti” o interrotto o effettuato per un numero contenuto di essi, ove ritenuto opportuno a fini precauzionali, per eventuali controversie che investano quelli già valutati.
È necessario, viceversa, continuare ad effettuare una valutazione complessiva o, tutt’al più, prevedere una percentuale eccedente fissa da garantire in ogni caso, in proporzione al punteggio massimo previsto per ciascuna delle categorie e sotto-categorie, onde evitare sperequazioni e situazioni spiacevoli a carico dei candidati più titolati.
La predetta previsione del comma 2 dell’articolo 6, peraltro, risulta di limitata applicazione, poiché al comma 1 del medesimo articolo è stabilito che il punteggio massimo per la categoria dei titoli di servizio sia pari a 50 punti, che corrisponde esattamente alla somma dei punteggi massimi delle varie voci elencate, pertanto non si comprende come si possa acquisire un punteggio superiore al massimo (se non per l’altra, limitata categoria dei titoli
di cultura).
3) Per quanto concerne i punteggi per i titoli di servizio, questa Organizzazione Sindacale ritiene che sia doveroso provvedere ad un incremento dei punti massimi assegnabili per le sotto-categorie contrassegnate dai punti 1), 2) e 3), vale a dire anzianità complessiva di servizio, anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori e anzianità nella qualifica di ispettore capo, al fine di garantire un’adeguata valorizzazione non solo di coloro che hanno
superato il concorso per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r), secondo periodo, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r-quater), ma anche di coloro che hanno acquisito una legittima aspettativa di avanzamento, data la lunga permanenza in servizio e nel ruolo degli ispettori.
Si resta in attesa di cortese, urgente riscontro alle osservazioni presentate e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP