Schema di decreto recante distintivi d’onore per feriti, mutilati e deceduti in servizio – OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI MODIFICHE

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Roma, 23 febbraio 2022

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante “Caratteristiche, procedimento e modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi d’onore per feriti, mutilati e deceduti in servizio”.
OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI MODIFICHE

In merito allo schema di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota datata 15 febbraio u.s. e recante prot. 555/V-RS/Area1^/0000705, la Federazione COISP MOSAP esprime le seguenti osservazioni e richiesta di modifiche.

Come rappresentato nella “relazione illustrativa” dello schema di decreto, allo stesso allegata, ci si prefigge, in attuazione anche di quanto previsto dall’art 3-bis d.lgs. 95 del 2017 come modificato dal d.lgs. 172 del 2019, di provvedere al riconoscimento della concessione dei distintivi d’onore per feriti e mutilati in servizio o per causa di servizio con norma autonoma per la Polizia di Stato rispetto a quanto sinora accadeva con l’applicazione della procedura prevista dal Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 15.3.2010, n. 66 – artt. 1464 e ss.) e dal corrispondente regolamento di attuazione (d.P.R. 15.3.2010, n. 90 – artt. 862 e ss.) e prima ancora regio decreto 23 gennaio 1940, nr 70, e relativo regolamento attuativo (d.P.R. 11.7.1957, n. 763), estendevano al personale civile di tutte le Amministrazioni dello Stato le disposizioni del regio decreto 28.9.1934, n. 1820.

Allo scopo di dare attuazione alla predetta disposizione normativa è stato predisposto, quindi, il decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del quale è stato trasmesso uno schema a questa Federazione e ove è stata sistematizzata l’intera disciplina.

Lo schema di decreto, composto da 16 articoli, definisce pertanto l’ambito di applicazione del richiamato art 3-bis d.lgs. 95 del 2017 come modificato dal d.lgs. 172 del 2019, le definizioni e le disposizioni comuni a tutta la disciplina (articoli 1-3); la determinazione, nel dettaglio, delle onorificenze per mutilato, ferito e deceduto in servizio con l’indicazione dei soggetti che se ne possono fregiare e dei requisiti necessari alla concessione (articoli 4-7); le modalità di svolgimento del procedimento per la concessione dei distintivi, e quello per l’eventuale diniego o per la revoca (articoli 8-13); infine statuisce la disciplina per il periodo transitorio, quella relativa alla fase esecutiva e alle abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria (articoli 14-17).

Ebbene, se da una parte il contenuto dello schema di decreto pare voglia rifarsi alla normativa statuita per il personale militare, ed alla quale fino ad ora la nostra stessa Amministrazione ha fatto riferimento, vi sono alcuni aspetti che non convincono.

L’articolo 4 (Distintivo d’onore per mutilato in servizio) richiama al comma 2 lett. b) le ferite o lesioni che hanno determinato “menomazioni valutabili in misura percentuale non inferiore al 6% della tabella di cui al decreto 12 luglio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale” ma una tale percentuale, che ad ogni modo si chiede di abbassare quantomeno di un punto, non pare trovare spazio nelle norme che attengono al restante personale del Comparto Sicurezza e Difesa appartenente alle Amministrazioni ad ordinamento militare … alle cui norme fino ad ora ci si è ricondotti.

Lo schema di decreto, inoltre, non fa alcun riferimento ad una eventuale “sospensione” della facoltà di fregiarsi delle decorazioni, come invece statuito, tra gli altri, dagli artt. 809 e 1427 del Codice dell’Ordinamento Militare, né al “ripristino” della concessione delle decorazioni e distinzioni revocate come previsto dall’art. 817 del citato Codice. Nello schema si disquisisce soltanto di “concessione”, di “diniego” e di “revoca” sine fine.

Beh, è di tutta evidenza che è opportuno prevedere anche per i Poliziotti le citate situazioni di “sospensione” e “ripristino” … e comunque, più in generale, di modificare tutto lo schema di decreto riflettendo quanto più possibile ciò che al riguardo è statuito dalle norme cui finora si è fatto riferimento, i ridetti Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 15.3.2010, n. 66 – artt. 1464 e ss.) e il corrispondente regolamento di attuazione (d.P.R. 15.3.2010, n. 90 – artt. 862 e ss.), così da evitare che la concessione dei distintivi d’onore in argomento trovi d’ora innanzi per i Poliziotti una diversa e meno favorevole attuazione rispetto a quanto, per chiara volontà dell’Amministrazione, si è sinora garantito.

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP

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