Ricongiungimento familiare. Audizione del COISP

3995

Roma, 10 aprile 2019

OGGETTO: Disegno di legge A.S. 791 – Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d’autorità nelle Forze armate.
Disegno di legge A.S. 1009 – Disposizioni in materia di ricongiungimento del nucleo
familiare per il personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento civile e militare,
nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Mercoledì 10 aprile 2019 – Audizione del Sindacato di Polizia Federazione COISP

Al Signor Presidente della 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica
Preg.mo Sen. BORGHESI Stefano
Al Signor Presidente della 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica
Preg.mo Sen. TESEI Donatella
Ai Signori Vice Presidenti della 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica
Preg.mi Sen. PERILLI Gianluca e VITALI Luigi
Ai Signori Vicepresidenti della 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica
Preg.mi Sen. DONNO Daniela e GARAVINI Laura
Ai Signori Segretari della 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato della
Repubblica
Preg.mi Sen. MANTOVANI Maria Laura e CERNO Tommaso
Ai Signori Segretari della 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica
Preg.mi Sen. BERARDI Roberto e ROMANO Iunio Valerio
Ai Signori Membri della 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato della
Repubblica
Preg.mi Sen. AUGUSSORI Luigi, BRESSA Gianclaudio, CALDEROLI Roberto, CASTALDI Gianluca,CORBETTA Gianmarco, DE PETRIS Loredana, FARAONE Davide, FAZZONE Claudio,
GARRUTI Vincenzo, GRASSI Ugo, LA RUSSA Ignazio, MAIORINO Alessandra, PAGANO
Nazario, PARRINI Dario, PIROVANO Daisy, QUAGLIARELLO Gaetano, SAPONARA Maria,
SCHIFANI Renato, VONO Gelsomina, ZANDA Luigi.
Ai Signori Membri della 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica
Preg.mi Sen. BRESSA Gianclaudio, BUCCARELLA Maurizio, CANDURA Massimo, CASTIELLO
Francesco, CAUSIN Andrea, CIRIANI Luca, DI MICCO Fabio, FUSCO Umberto, GASPARRI
Maurizio, MARCUCCI Andrea, MININNO Cataldo, MINUTO Anna Carmela, MORRA Nicola,
ORTIS Fabrizio, PUCCIARELLI Stefania, RAUTI Isabella, ROJC Tatjana, VATTUONE Vito

Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti, Signori Segretari e Signori Membri delle
Commissioni I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica,
ringraziamo innanzitutto le Ecc.me SS.VV. per aver ritenuto opportuno aderire alla richiesta di questo Sindacato di Polizia Federazione COISP di poter essere ascoltato in merito ai contenuti dei disegni di legge in oggetto richiamati, i quali intervengono sulla disciplina del ricongiungimento del nucleo familiare per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico.
Ebbene, come sottolineato nella nostra istanza di audizione, il ddl 791 ed anche il ddl 1091,
le cui discussioni sono state congiunte da codeste Spett.li Commissioni in data 28 febbraio u.s. in quanto le tematiche affrontate sono uguali, influiranno in maniera sostanziale anche sul personale della Polizia di Stato riguardo al quale – a parere di questa Federazione COISP – sarebbero tuttavia necessari ulteriori previsioni così da rendere realmente effettivo, anche per i Poliziotti, quel diritto all’unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana, tale da giustificare una parziale compressione delle esigenze delle amministrazioni tenute a concedere il trasferimento dei propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge.
Il ddl 791, difatti, all’art. 1 statuisce il diritto, per il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio permanente presso la propria amministrazione ovvero presso un’altra tra le predette amministrazioni, al congiungimento entro una distanza di 50 chilometri dal comune dove presta servizio il più alto in grado dei due o, a parità di grado, quello con la maggiore anzianità di grado. Prevede inoltre che in caso di impossibilità ad attuare il trasferimento nel limite chilometrico sopra definito in relazione allo specifico profilo d’impiego o ad eventuali incompatibilità del personale da trasferire, o per assenza di sedi, lo spostamento avviene nella sede più vicina.
Il ddl 1009, invece, corrispondendo chiaramente una maggiore volontà di favorire
il ricongiungimento familiare del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e del Soccorso Pubblico, statuisce la facoltà (può richiedere) del personale in argomento di richiedere il ricongiungimento con il coniuge o la persona con cui è unito civilmente anche se questo appartiene ad amministrazione pubblica diversa da quelle del suddetto Comparto.
Nel primo caso (ddl 791 – coniugi facenti entrambi parte di una delle amministrazioni
del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico) si vorrebbe tuttavia obbligare il ricongiungimento presso la sede ove presta servizio il più alto in grado, con ciò ignorando l’eventuale possesso di abitazione familiare (di cui magari si paga un mutuo) nella sede del dipendente inferiore di grado così come la presenza in tale sede di minori o parenti che possano garantire una sovente opportuna più ampia ricongiunzione familiare; nel secondo caso (ddl 1009 – appartenente ad una amministrazione del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico e coniuge appartenente ad una qualsiasi altra amministrazione pubblica dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001) da una parte pare statuirsi il ricongiungimento del nucleo familiare esclusivamente attraverso la mobilità
del coniuge in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ultimo periodo art. 1, comma 1) mentre da altra parte – ma non è ben specificato – pare volersi garantire anche la mobilità del coniuge appartenente ad altra amministrazione pubblica dello Stato verso la sede ove presta servizio il Poliziotto, Carabiniere, Militare, etc… Nella relazione introduttiva al ddl 1009, difatti, si fa riferimento al fatto che “Attualmente, il ricongiungimento al coniuge convivente è previsto dall’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 66, ma limitatamente al caso in cui il dipendente sia stato trasferito d’autorità, escludendo una più ampia tutela della famiglia dei dipendenti delle amministrazioni predette e del diritto degli stessi a svolgere le funzioni di genitore in presenza di prole”, con ciò lasciando intendere che la norma in discussione dovrebbe garantire – cosa che non
pare riscontrarsi nell’articolato normativo – anche il trasferimento del coniuge dipendente da altre amministrazioni verso la sede di servizio ove il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico è in servizio, che vi sia stato trasferito tanto d’ufficio quanto a domanda.
Ebbene, se – come riteniamo – nelle intenzioni dei provvedimenti in esame vi è – come peraltro si evince dalle rispettive relazioni introduttive, la reale volontà, nei confronti del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, di “tutelare la stabilità e la serenità della famiglia, diritto fondamentale sancito dall’articolo 29 della Carta costituzionale, evitando gravi traumi famigliari … dato che le conseguenze di uno smembramento famigliare potrebbero incidere negativamente anche sul servizio degli appartenenti alle Forze di Polizia ed Armate, oltre che sulla sua famiglia” e che devono essere rimossi gli ostacoli che limitano il diritto del singolo dipendente di formare una famiglia e l’obbligo di mantenimento morale e materiale dei minori che la compongono”, le incertezze sopra evidenziate devono essere eliminate.
Il provvedimento cui codeste Spettabili Commissioni dovranno addivenire a seguito dell’esame congiunto, in sede redigente, dei due ddl 791 e 1009, deve garantire il pieno diritto del personale in servizio permanente delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al ricongiungimento con il coniuge o la persona con cui si è uniti civilmente, anche se appartenente ad altre amministrazioni pubbliche dello Stato, prevedendo la mobilità di uno dei due a scelta degli interessati. Solamente in tal modo si potrà garantire la formazione della famiglia e promuovere la bigenitorialità a tutela morale e materiale dei figli nonché
garantire maggiore stabilità e serenità al nucleo familiare.
Il provvedimento dovrà inoltre prevedere modificazioni all’art. 171 della legge 28 luglio 1999, n. 266, statuendo che quanto in esso disposto deve aver valore anche per i trasferimenti a domanda, nonché all’art. 42-bis2 del D.Lgs. 151/2001 ove deve essere specificato che l’eventuale dissenso dell’Amministrazione di provenienza non può essere motivato con generiche esigenze di servizio o di carenza di personale allorquando tale carenza sia endemica di tutta l’Amministrazione.
In ultimo, si chiede alle Preg.me SS.VV. di valutare favorevolmente l’applicazione
delle previsioni riportate negli artt. 2 e 3 del ddl. 791, in merito al trasferimento a domanda e relativo regolamento, anche nei confronti del personale della Polizia di Stato.
Grazie.

Il Segretario Generale
Domenico Pianese



Si riporta l’art. 17 della Legge 28 luglio 1999, n. 266: “Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia) 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché’ del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione
di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.” 2 Si riporta l’art. 42-bis del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151: “Art. 42-bis (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti
alle amministrazioni pubbliche) 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può
essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad
una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato
a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla
domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”

SCARICA L’INTERVENTO IN FORMATO PDF