Roma, 23 giugno 2023
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: Questura di Bologna – Impiego in un servizio fuori sede che trova poi seguito in sede – Illogica negazione del doppio trattamento di vitto e lettura gravemente disattenta delle disposizioni ministeriali con inaccettabile danno in capo ai Poliziotti.
Lo scorso 28 maggio la nostra Segreteria Provinciale di Bologna si è trovata obbligata ad intervenire presso il Questore di quella provincia per lamentare l’illogica negazione del doppio trattamento di vitto nei confronti del personale impiegato, nella medesima giornata, in un servizio fuori sede che trova poi seguito in sede, o viceversa.
In particolare, il COISP Bologna ricordava al Questore che già in passato era dovuto intervenire per ottenere il doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket) al personale dell’Ufficio Scorte in seno all’Ufficio di Gabinetto della predetta Questura, nelle circostanze in cui lo stesso, comandato di servizio a giorni alterni con orario 08:00-20:00, si trovava obbligato a proseguire il turno sino alle ore 21:00 o anche oltre, e gli rammentava anche che per risolvere la questione era stato necessario un intervento del Dipartimento della P.S., da questa Segreteria nazionale sollecitato, il quale aveva sottolineato alla citata Questura quanto già si evidenziava dalla lettura delle note ministeriali n.557/RS/01/100/3474 del 5.11.2004 e n.557/RS/01/100/3474 del 3.3.2005 nonché della circolare del 16.1.2019 a firma del Signor Capo della Polizia, ovvero che «al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l’attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore – con esclusione del periodo dedicato alla fruizione della pausa pasto (almeno 30 minuti) – e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21».
Quindi rappresentava al predetto Questore
– che adesso è emerso che in innumerevoli occasioni si è continuato a negare al suddetto personale il riconoscimento del doppio trattamento di vitto e nessuna comunicazione è stata loro fatta e che il diniego pare sia dovuto ad una disposizione del locale Ufficio Amministrativo Contabile del 12 luglio 2022, con la quale, nel fare riferimento mai servizi fuori sede, si pretenderebbe che «Qualora il servizio nella giornata della missione si protragga anche in sede, il tempo della missione non potrà essere considerato ai fini del servizio complessivo per l’eventuale attribuzione del secondo vitto, ma andrà decurtato e solo il servizio in sede andrà considerato ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore vitto».
– che nell’esplicitare quanto sopra, il citato Ufficio Amministrativo Contabile faceva riferimento al «riscontro Ministeriale Prot. 34601 del 5/7/2022, conseguente ad apposito quesito formulato da questo UAC».
L’intervento del COISP Bologna (qui allegato) si concludeva con la puntualizzazione che “Il danno nei confronti dei colleghi dell’Ufficio Scorte è rilevante e – a parere nostro – assolutamente illogico e illegittimo” e con l’invito al Questore di Bologna “a voler intervenire con ogni possibile urgenza, disponendo il pieno rispetto della normativa da noi all’inizio richiamata che obbliga alla corresponsione del «doppio trattamento di vitto … nel caso in cui l’attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21», con ciò significando che il ridetto «doppio trattamento di vitto» può ben comprendere, a titolo di esempio, il rimborso del pasto fruito o per il mancato pasto in missione e poi anche il buono pasto”.
Nel contempo, al Questore veniva chiesto di acquisire copia del «riscontro Ministeriale Prot. 34601 del 5/7/2022» su cui si sarebbe fondata la convinzione dell’Ufficio Amministrativo Contabile di negare ai nostri colleghi un loro diritto economico e ristorativo, nonché copia dell’«apposito quesito» che al riguardo avrebbe formulato detto Ufficio Contabile al Dipartimento.
Pochi giorni dopo l’invio di tale missiva si è informalmente appreso che la Questura di Bologna aveva formulato ulteriore quesito al Dipartimento e ciò ha lasciato comprensibilmente perplessa la nostra struttura provinciale di Bologna. Ci si era resi conto che forse la questione era stata trattata con superficialità?
Una volta acquisiti i menzionati documenti (anch’essi qui allegati) è risultato tutto chiaro.
In data 13 giugno 2022 la Questura di Bologna ha formulato il seguente quesito alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria:
Nel caso in cui la missione abbia durata di almeno 8 ore, con maturazione del pasto secondo vigente normativa, si chiede di chiarire se il dipendente possa richiedere l’attribuzione del ticket in sostituzione del vitto previsto nel dispositivo di invio in missione (vitto a carico dell’Amministrazione, fattura presso esercizi privati oppure mancato pasto ricorrendone le condizioni).
Qualora la missione abbia una durata inferiore alle 8 ore e il dipendente prima e/o dopo prolunghi il servizio in sede, si chiede di chiarire se il tempo della missione possa essere considerato utile al fine del servizio complessivo reso per la maturazione del diritto al pasto gratuito.
La menzionata Direzione Centrale ha riscontrato il quesito in data 5 luglio 2022, fornendo il seguente
chiarimento:
In relazione alla fattispecie illustrata nel primo quesito (missione con durata di almeno 8 ore con maturazione del vitto secondo la vigente normativa) si ritiene che il dipendente che maturi il diritto alla mensa obbligatoria di servizio non abbia facoltà di scelta riguardo alla modalità di fruizione del pasto.
Per quel che concerne la fattispecie contenuta nel secondo quesito (missione con durata inferiore alle 8 ore e prolungamento del servizio in sede) si ritiene che il tempo della missione possa essere considerato utile al fine del servizio complessivo reso per la maturazione del diritto alla mensa obbligatoria, che deve necessariamente essere attribuita in conformità alle disposizioni contenute nella vigente normativa.
Il 12 luglio 2022 il dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Bologna ha indirizzato una nota ai vari dirigenti delle articolazioni della Questura e degli altri Uffici di Polizia della provincia, specificando che:
Come confermato da riscontro Ministeriale Prot. 34601 del 5/7/2022, conseguente ad apposito quesito formulato da questo UAC, ai dipendenti impiegati fuori sede che effettuino una missione di 8 o 12 ore, maturando il diritto al pasto in missione, non può essere attribuito il buono pasto, o doppio buono pasto. Il pasto in missione deve essere consumato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di missioni e, conseguentemente, il dipendente non ha facoltà di scelta in merito, pertanto non può optare per il ticket.
Qualora il servizio nella giornata della missione si protragga anche in sede, il tempo della missione non potrà essere considerato ai fini del servizio complessivo per l’eventuale attribuzione del secondo vitto, ma andrà decurtato e solo il servizio in sede andrà considerato ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore vitto.
Qualora invece la missione fuori sede abbia una durata inferiore alle 8 ore, pertanto non preveda la maturazione del diritto al pasto, e per esigenze di servizio il dipendente svolga anche parte dell’attività in sede, il tempo della missione può essere considerato utile al fine del servizio complessivo reso, per la maturazione del diritto alla mensa obbligatoria, pertanto potrà essere attribuito il buono pasto, sempre come ultima forma residuale di servizio sostitutivo di mensa obbligatoria, in conformità della normativa vigente in materia.
Ora, come facilmente potrà rilevare anche codesto Ufficio, il punto è questo: il Dipartimento della P.S., nello specifico la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, nella propria nota Prot. 34601 del 5/7/2022 non ha mai affermato che: «Qualora il servizio nella giornata della missione si protragga anche in sede, il tempo della missione non potrà essere considerato ai fini del servizio complessivo per l’eventuale attribuzione del secondo vitto, ma andrà decurtato e solo il servizio in sede andrà considerato ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore vitto».
Non lo ha detto perché una tale affermazione non ha alcun fondamento giuridico e sarebbe stata gravemente irragionevole e lesiva dei diritti del personale.
Il Dipartimento, invero, ha affermato l’esatto contrario. Difatti ha puntualizzato che «si ritiene che il tempo della missione possa essere considerato utile al fine del servizio complessivo reso per la maturazione del diritto alla mensa obbligatoria, che deve necessariamente essere attribuita in conformità alle disposizioni contenute nella vigente normativa». È vero che lo ha fatto rispondendo al quesito della Questura di Bologna relativo ad un servizio in «missione con durata inferiore alle 8 ore e prolungamento del servizio in sede» ma la risposta data fa riferimento genericamente a «il tempo della missione» … quindi di qualsiasi durata esso sia.
Quanto poi al primo quesito formulato dalla citata Questura, ovvero:
«Nel caso in cui la missione abbia durata di almeno 8 ore, con maturazione del pasto secondo vigente normativa, si chiede di chiarire se il dipendente possa richiedere l’attribuzione del ticket in sostituzione del vitto previsto nel dispositivo di invio in missione (vitto a carico dell’Amministrazione, fattura presso esercizi privati oppure mancato pasto ricorrendone le condizioni)», è da dire che è assolutamente corretta la puntualizzazione della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria che:
«… si ritiene che il dipendente che maturi il diritto alla mensa obbligatoria di servizio non abbia facoltà di scelta riguardo alla modalità di fruizione del pasto».
La situazione che evidenzia la Questura, tuttavia, non vede alcuni colleghi masochisti che pretendono l’erogazione del buono pasto elettronico di 7,00 euro in luogo del rimborso per mancato pasto in missione di 30,55 euro (sarebbe stato preoccupante sotto vari aspetti se avessero avanzato una tale richiesta coscienziosamente), ma ha visto taluni compilare probabilmente in maniera errata il fac-simile predisposto da quell’Amministrazione locale per la richiesta di buoni pasto, rimborsi pasti fruiti o non fruiti per esigenze di servizio in missione, etc. oppure ha visto l’Ufficio da cui dipendono tali colleghi fare una errata comunicazione all’Ufficio Amministrativo Contabile.
Ora, anziché scomodare il Dipartimento della P.S. formulando un quesito la cui risposta già doveva essere ben nota a chi l’ha predisposto, non sarebbe stato più opportuno che il dirigente del citato Ufficio Contabile, o altri, si fosse preoccupato di evidenziare al personale in questione che molto verosimilmente aveva compilato in maniera errata il modulo … invitandolo pertanto a rettificarlo? Non sarebbe stato doveroso comunicare formalmente al personale che la propria richiesta di un buono pasto elettronico di 7,00 euro veniva negata in quanto si trovava ad avere effettuato una missione di durata superiore ad 8 ore per cui aveva diritto al rimborso per mancato pasto di 30,55 euro … diritto che gode di una prescrizione quinquennale per cui anche adesso i citati colleghi sono pienamente legittimati a vedersi corrispondere tanti 30,55 euro quanti sono i 7,00 euro che sono stati loro negati?
In conclusione, vorrà codesto Ufficio interessare i competenti settori del Dipartimento affinché venga puntualizzato alla Questura di Bologna:
− che il tempo di un servizio di missione, qualunque sia la durata, è considerato utile al fine del servizio complessivo reso per la maturazione del diritto all’eventuale doppio trattamento di vitto (che può trattarsi della fruizione della mensa di servizio, della corresponsione di due buoni pasto, della corresponsione di un buono pasto e del rimborso di un mancato pasto in missione), che deve necessariamente essere attribuito in conformità alle disposizioni contenute nella vigente normativa tra cui le sopra richiamate note e circolari ministeriali. Esemplificando: se un collega è comandato in missione dalle 08:00 alle 16:00 e per ragioni di servizio non avrà potuto consumare il primo ordinario … e poi prosegue in sede il servizio fino alle ore 22:00 anche qui senza avere possibilità di recarsi presso la mensa di servizio, egli avrà diritto al rimborso per mancato pasto in missione (svolta per almeno 8 ore) e poi avrà anche diritto al buono pasto per il 2° ordinario, stante il fatto che ha espletato complessivamente (tra missione e servizio in sede) più di 9 ore continuative che comprendono entrambi gli orari destinati alla fruizione dei pasti;
− che qualora un dipendente fa richiesta per l’attribuzione di un beneficio economico (nel caso di specie il buono pasto elettronico ma anche il rimborso per mancato pasto in missione) l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare formalmente l’eventuale diniego … significando che l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Bologna dovrà provvedervi per quei colleghi nei cui confronti nel tempo ha posto tale diniego senza renderli edotti dello stesso;
− che al personale che è stato negato il buono pasto di 7,00 euro in quanto nella circostanza del servizio svolto aveva invece diritto al rimborso per mancato pasto in missione di 30.55 euro, dovrà provvedersi, su richiesta dello stesso, al pagamento del citato rimborso, salva la nota prescrizione quinquennale. Si vorrà altresì rappresentare alla ridetta Questura che è assolutamente inopportuno accreditare al Dipartimento affermazioni da questo mai fatte!
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP