Misure cautelari – testo approvato alla Camera – gennaio 2014
La Camera ha approvato la scorsa settimana la proposta di legge in tema di “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali” (C. 631-980-1707-1807-1847/A – Relatori: Rossomando e Sarro). In allegato si trasmette il testo, ora all’esame del Senato (Ddl 1232).
Di seguito, in sintesi, i punti salienti del provvedimento, che ha tenuto conto dei contributi specifici delle Commissioni ministeriali presiedute da Giovanni Canzio e Glauco Giostra.
Il provvedimento in pillole
Stop alle manette facili per chi è in attesa di giudizio. L’aula della Camera interviene sul carcere preventivo modificando le norme sulle misure cautelari. L’obiettivo è chiaro: restituire natura di ‘extrema ratio’ alla carcerazione preventiva, rendendo più stringenti i presupposti e le motivazioni e ampliando al contrario le misure alternative. Niente prigione, ad esempio, se in corso di processo basteranno ildivieto di esercitare una professione e il ritiro del passaporto o l’obbligo di dimora. Ecco, in sintesi, le principali novit à.
CARCERE EXTREMA RATIO. Saltano gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Tali misure, a differenza di quanto è oggi, potranno però applicarsi cumulativamente. Carcere o arresti domiciliari off-limits, invece, quando si ritiene di concedere la condizionale o la sospensione dell’esecuzione della pena.
GIRO DI VITE SU PRESUPPOSTI. Per giustificare il carcere e le altre misure cautelari il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà essere soltanto concreto (come è oggi) ma anche ‘attuale’.
VALUTAZIONE STRINGENTE. Il giudice non potrà più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità del delitto. Per privare della libertà una persona, oltre che su modalità e circostanze della condotta, l’accertamento dovrà basarsi sugli elementi che qualificano la personalità dell’imputato o indagato, quali i precedenti, i comportamenti antecedenti e susseguenti, etc.
MOTIVAZIONE ARTICOLATA. Gli obblighi di motivazione si intensificano. Il giudice che dispone la cautela non potrà infatti più limitarsi a richiamare ‘per relationem’ gli atti del pm ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi.
MISURE INTERDITTIVE PIU’ EFFICACI. Aumentano (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (come la sospensione della potestà dei genitori o il divieto di esercitare attività professionali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere.
REATI GRAVI E DI MAFIA. Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, prostituzione minorile, sequestro di persona per estorsione, etc.) vale invece una presunzione relativa: si applica il carcere a meno che non si dimostri che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
CONTROLLI RAFFORZATI. Cambia in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il tribunale del riesame avrà 30 giorni di tempo per le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Dovrà inoltre annullare l’ordinanza liberando l’accusato (e non come oggi integrarla) quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della cassazione.
MONITORAGGIO PARLAMENTO. Ogni anno, entro fine gennaio, il governo presenterà alle Camere una relazione arricchita da statistiche sull’applicazione delle misure cautelari personali. La relazione dovrà indicare per ogni tipologia anche l’esito dei relativi procedimenti.