Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto, presso il Dipartimento della P.S., un ulteriore incontro per discutere delle questioni che attengono al diritto dei Poliziotti alla mensa obbligatoria di servizio ed al buono pasto.
La parte pubblica era rappresentata dal Direttore Centrale dei Servizi di Ragioneria, Dott. Franco Ricciardi, e dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis.
La precedente riunione del 4 febbraio scorso pareva aver portato alla condivisione, sia da parte dell’Amministrazione che delle altre OO.SS., di quella che è sempre stata la pretesa del COISP, e lo è tuttora, di addivenire ad una circolare omnicomprensiva di tutte le situazioni riguardanti il beneficio della mensa obbligatoria di servizio, del buono pasto e dei generi di conforto.
Beh, già la bozza di circolare che il Dipartimento della P.S. ha inviato alle OO.SS. il 12 febbraio scorso, contestualmente alla convocazione per la riunione di ieri pomeriggio (vedasi documento presente sul nostro sito web), ha testimoniato ancora una volta una incomprensibile volontà di emanare l’ennesima circolare circoscritta a solo alcune situazioni, rimandando, per una nemmeno esaustiva puntualizzazione sull’argomento, alle innumerevoli precedenti circolari, note dipartimentali, risposte a quesiti trasmessi solo ad un Ufficio e la cui conoscenza è negata agli altri come anche al Sindacato, etc. etc…
Avevamo immaginato una circolare che iniziava in questo modo:
Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono volte ad armonizzare in un corpus unico i contenuti delle norme attinenti all’istituto della mensa obbligatoria di servizio, del buono pasto e dei generi di conforto.
In tal senso le disposizioni che seguono hanno carattere prescrittivo mentre gli esempi di volta in volta citati non hanno la pretesa di esaurire le casistiche e le modalità applicative e, pertanto, esse costituiscono un ausilio necessario per l’applicazione pratica in casi particolari e consentire la necessaria uniformità di applicazione in tutti gli Uffici della Polizia di Stato.
È indispensabile quindi che i Dirigenti degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato curino la capillare diffusione della presente direttiva al fine di:
– consentirne la conoscenza al personale;
– assicurare un trattamento unitario;
– evitare interpretazioni personali.
Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, gli eventuali quesiti non risolvibili nell’ambito delle competenze specifiche della linea tecnico-amministrativa ai vari livelli, potranno essere inoltrati, ai sottoindicati Uffici del Dipartimento della P.S.:
– Segreteria del Dipartimento – Ufficio per le Relazioni Sindacali, per lo studio, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, delle eventuali esigenze di integrazione/modifica delle disposizioni vigenti, in relazione a sopravvenute esigenze non risolvibili in via applicativa;
– Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, se di natura meramente finanziaria.
Le disposizioni contenute nella presente direttiva annullano e sostituiscono tutte le precedenti note e disposizioni sull’argomento.
Ci è invece stata trasmessa – come detto – una bozza che va verso un chiaro interesse di continuare a consentire interpretazioni personali e un trattamento affatto unitario … con il chiaro intento di garantire risparmi di spesa ai danni dei diritti dei Poliziotti.
Quattro ore e mezza di riunione sono state sufficientemente esaustive di come si vuole procedere: quella chiarezza che è invece garantita da altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa deve continuare a non appartenere alla nostra Amministrazione, non ne devono fruire i Poliziotti. Questa, in soldoni, la pretesa che vorrebbero farci condividere. La bozza di circolare inviataci ne è chiaro esempio. Tutt’altra cosa dell’affermazione, pure fatta nel corso dell’incontro di ieri dai rappresentanti dell’Amministrazione, che “la circolare deve eliminare tutte le discussioni possibili ed immaginabili”.
Tanto dalla bozza di circolare che dalla riunione di ieri non è emersa alcuna intenzione di evitare dette discussioni ma la pretesa che sarebbe più che giusto continuare a fare come in passato quando il Dipartimento della P.S. scriveva ad una Questura che una specifica situazione lavorativa costituiva presupposto per garantire l’attribuzione della mensa obbligatoria di servizio o del buono pasto, mentre nel resto d’Italia, pur sussistendo quell’identica specifica situazione lavorativa, i citati benefici dovevano essere negati … che sarebbe opportuno evitare di fare riferimento al personale alloggiato perché secondo
l’Amministrazione non hanno diritto alla mensa obbligatoria di servizio né al buono pasto e se nella circolare si fa richiamo a tali colleghi il Dipartimento sarebbe poi costretto ad intervenire nei confronti di quegli Uffici dove viene comunque concesso ai predetti colleghi alloggiati di pranzare gratis … che sarebbe opportuno non specificare che tutti coloro che svolgono servizio con turno 13.00/19.00 e 19.00/24.00 hanno diritto alla mensa obbligatoria di servizio o al buono pasto, anche se detti orari non sono ricompresi in una
turnazione continuativa, perché altrimenti la platea dei beneficiari potrebbe aumentare in maniera esponenziale ………
Ebbene, per noi del COISP non è così che deve funzionare.
Durante l’incontro di ieri lo abbiamo ripetuto continuamente: deve essere emanata, a firma del Signor Capo della Polizia, una circolare che definisca compiutamente l’istituto della mensa obbligatoria di servizio, del buono pasto e dei generi di conforto e le disposizioni in essa contenute devono annullare e sostituire tutte le precedenti note e circolari sull’argomento.
Dopo un richiamo alla legge 18 maggio 1989 n. 203*, la circolare
dovrà contenere quanto già evidenziato nella circolare n. 750.C.1/5694 del 30 giugno 1994 e vale a dire
che
sarà consentita la consumazione gratuita dei pasti presso le mense obbligatorie di servizio o in mancanza o indisponibilità di queste la concessione di un buono pasto
– al personale comunque alloggiato collettivamente in caserma … quindi anche ai colleghi che fruiscono dell’alloggio collettivo a seguito di loro istanza;
*Art. 1 della legge 18 maggio 1989 n. 203:
Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell’interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave
disagio ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego, compresi i frequentatori dei corsi di specializzazione presso gli istituti di istruzione relativamente alla durata del corso.
– al personale impiegato in attività d’istituto nelle sedi provviste di mense dell’Amministrazione, tenuto a permanere sul luogo del servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario alla consumazione del pasto presso il proprio domicilio. A tal riguardo dovrà essere specificato che la rammentata impossibilità non ricorre se la consumazione dei pasti presso il proprio domicilio
risulti oggettivamente possibile in orari compresi tra le 12 e le 15 e tra le 19 e le 21 e che le valutazioni circa la sussistenza delle prescritte condizioni devono tenere conto della distanza tra il luogo del servizio ed il domicilio del personale interessato, avendo riguardo alle specifiche situazioni locali quali l’estensione del centro urbano, la situazione del traffico, nonché la disponibilità ed i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico.
dovrà contenere quanto già evidenziato nelle circolari n. 750.C.1.2362 del 24 aprile 1995 e n.750.C.1.8948 del 23 dicembre 1996, con riguardo al chiarimento dell’espressione “durante la permanenza nel servizio” contenuta nella lettera a) dell’art. 1 della legge 203/1989 ed al chiarimento della successiva lettera b) nel senso che il diritto alla mensa obbligatoria di servizio o, in sua assenza o indisponibilità, al buono pasto, sussiste anche nel caso di protrazione del servizio per almeno un’ora oltre le 14 o le 19 o quando la protrazione si realizza per l’espletamento di attività che prevedono un intervallo
tale da non consentire al dipendente la consumazione del pasto presso il proprio domicilio ovvero ancora quando l’impossibilità di consumare dei pasti a domicilio si manifesti a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio (servizi con orario 13-19 e 19-24) e con riguardo infine al fatto che hanno diritto alla mensa obbligatoria o al buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi:
a) completamento dell’orario d’obbligo settimanale;
b) straordinario programmato;
c) straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
dovrà contenere quanto già evidenziato nella circolare del Signor Capo della Polizia del 16 gennaio u.s. avente ad oggetto “Servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione buoni pasto (ticket)”, con la quale si è affermato che
– in assenza di mensa obbligatoria di servizio l’eventuale convenzione con esercizi privati di
ristorazione dovrà comunque garantire al personale di fruire di un pasto completo, equiparabile a quello che deve essere proposto presso le mense di servizio. Qualora tale presupposto non possa concretizzarsi non dovranno essere stipulate convenzioni e quelle in essere dovranno essere recedute … ed al personale dovrà essere attribuito il buono pasto del valore di € 7,00;
– al personale, la cui attività lavorativa svolta, a prescindere dall’orario di servizio e dal turno, ha durata continuativa di almeno 9 ore comprendenti entrambe le fasce orarie 14/15 e 20/21, dovrà essere riconosciuto il doppio trattamento di vitto presso la mensa obbligatoria di servizio o l’eventuale esercizio privato di ristorazione in convenzione … oppure, in alternativa, il doppio buono pasto.
dovrà contenere quanto già evidenziato nella circolare n. 0000454 dell’11 gennaio 2018 con riguardo alle sedi disagiate, con l’aggiunta della specificazione che il diritto alla mensa o al buono pasto sussiste a prescindere dalla turnazione di servizio in cui il personale è comandato.
dovrà contenere chiare indicazioni per ciò che riguarda l’obbligo – sovente riscontrato e non condivisibile
– di fruire di mense obbligatorie di servizio ubicate nel Comune ove ha sede l’Ufficio di appartenenza ma
in edifici notevolmente distanti da quello ove insiste detto Ufficio. A tal riguardo dovrà infatti essere specificato che in assenza di mensa obbligatoria nello stesso stabile ove si presta servizio o nel caso in cui questa è inefficiente anche per un periodo breve, l’Amministrazione potrà obbligare il personale a fruire di altre mense ubicate nelle medesima sede di servizio solamente se queste risultano “agevolmente
raggiungibili entro un brevissimo lasso di tempo utilizzando i mezzi pubblici” (va quindi considerata la distanza tra il luogo del servizio e quello della mensa, avendo riguardo alle specifiche situazioni locali quali l’estensione del centro urbano, la situazione del traffico, la disponibilità ed i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico), significando che nel caso risulti impossibile raggiungere le stesse entro il citato breve lasso di tempo, che la circolare dovrà determinare in maniera chiara, al personale dovrà essere concessa l’attribuzione del buono pasto (Ticket)” da € 7,00.
dovrà puntualizzare in maniera intelligibile a tutti che il personale della Polizia di Stato non può essere obbligato a fruire della mensa obbligatoria di servizio in orari diversi da quelli già normativamente previsti per i pasti (12-15 e 19-21), con ciò definitivamente impedendo aperture delle mense alle 10 di mattina o alle 17 del pomeriggio con obbligo a fruirne in tali orari.
dovrà puntualizzare al diritto a fruire della mensa obbligatoria di servizio o all’attribuzione del buono pasto per il personale che svolge servizio con orario 13-19 e 19-24 ancorché in turnazioni non continuative.
dovrà specificare che non si potrà assolvere all’obbligo di garantire il pasto al personale che ne ha diritto fornendo loro dei “sacchetti viveri” ma lo stesso dovrà invece essere garantito attraverso l’utilizzo delle mense di servizio o con esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, anche con possibili accessi scaglionati, oppure con l’erogazione di un pasto completo “veicolato”, la cui fruizione dovrà però essere garantita nel rispetto della dignità del personale, venendo a mancare la quale dovrà essere
attribuito il “buono pasto (Ticket)” da € 7,00;
dovrà puntualizzare che i generi di conforto verranno somministrati con buoni pasto in formato elettronico.
Su questi che, per noi del COISP, devono essere i contenuti della prossima circolare sul servizio di vettovagliamento in favore del personale della Polizia di Stato non recederemo di un passo!!
Quanto infine al reiterato tentativo dell’Amministrazione di aumentare il costo del pasto per i colleghi che liberi dal servizio intendono fruire delle nostre mense, è superfluo precisare che il COISP ha subito sottolineato la sua ferma contrarietà … anche in considerazione del fatto che “i nuovi prezzi di aggiudicazione” dell’affidamento a privati del servizio di mensa, in virtù dei quali l’Amministrazione aveva basato la propria pretesa di portare a 5,50 euro il costo del pasto, non sono affatto diversi da quelli dei precedenti contratti.
Il COISP non demorde!
Roma, 20 febbraio 2019
La Segreteria Nazionale del COISP