OGGETTO: Art. 2, comma 1, lett. «n», del d.lgs. 95/2017 – Mancato aggiornamento dei parametri stipendiali.
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 193/2003, ha istituito per il personale della Polizia di Stato e delle altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, il sistema dei parametri stipendiali con la contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
Il valore parametrale per ogni singola qualifica è stato indicato nella Tabella 1 allegata al citato decreto, la quale, in applicazione all’art. 45, comma 1, del d.lgs. 95/2017, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia, è stata poi sostituita da altra Tabella 1 che ha statuito una maggiorazione per ogni singola qualifica.
A titolo esemplificativo, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l’Assistente Capo si sarebbe visto riconosciuto il parametro 116,50 in luogo del precedente 111,50; il Sovrintendente Capo con 4 anni di anzianità nella qualifica si sarebbe visto riconosciuto il parametro 125,75 in luogo del precedente
120,25; etc.. etc…
Sempre il d.lgs. 95/2017 ha stabilito poi, all’art. 2, comma 1, lett. «n», che “al personale che accede, rispettivamente alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli artt. 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del DPR 336/1982, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell’anzianità nella rispettiva qualifica indicate nella tabella che segue, ai fini dell’accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi pure indicati, con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 2017”.
In buona sostanza, sempre esemplificando, il personale già Assistente Capo prima del provvedimento di revisione dei ruoli, acquisirà il parametro previsto per l’Assistente Capo + 5 anni al
compimento di 4 anni di anzianità nella qualifica, quindi con una riduzione di un anno; il personale già Sovrintendente Capo prima del provvedimento di revisione dei ruoli, con 3, 2, 1 o 0 anni di anzianità nella qualifica, acquisirà il parametro previsto per il Sovrintendente Capo + 4 anni con tempi di riduzione pari a 1, 2, 3 e 4 anni.
Ciò premesso, la nostra Segreteria Provinciale di Padova ci segnala che alcuni Sovrintendenti Capo con anzianità nella qualifica dal 6.10.2014, e quindi con oltre 3 anni di anzianità alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 95/2017, non si sono ancora visti riconosciuto il parametro di Sovrintendente Capo + 4 anni, che invece avrebbero già dovuto avere in virtù dei tempi di riduzione statuiti dal citato art. 2, comma 1, lett. «n», del d.lgs. 95/2017.
A nulla pare sono servite le numerose richieste rivolte dai predetti all’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Padova, e da questo inoltrate al Dipartimento, ai fini del giusto
adeguamento del parametro stipendiale.
Codesto Ufficio è pertanto pregato di voler intervenire con cortese urgenza nei confronti dei competenti settori del Dipartimento al fine di porre immediato rimedio alla suesposta questione che sicuramente, oltre i colleghi di Padova, interesserà anche altre centinaia se non migliaia di Poliziotti di varie qualifiche in tutta Italia.
Si attende urgente riscontro.
Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP