Lettera al Capo della Polizia. È assolutamente opportuno prorogare la validità di quanto statuito dall’articolo 87 co. 6 e 7 del DL 17 marzo 2020 n. 18.

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Prot. 878/2020 S.N.                                                           Roma, 24 dicembre 2020

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli

OGGETTO: È assolutamente opportuno prorogare la validità di quanto statuito dall’articolo 87, commi 6 e 7, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
con circolare dello scorso 19 marzo recante prot. 4164, la S.V. ha evidenziato gli aspetti concernenti l’articolo 87, commi 6 e 7, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, poi convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, vale a dire le disposizioni emergenziali, emanate nell’ambito della grave situazione epidemiologica da COVID-19, in materia di congedi straordinari speciali per il Personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.

In particolare, quanto al menzionato comma 6, nella suddetta circolare veniva puntualizzato che lo stesso, «”in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate”, ha delineato una figura speciale di congedo straordinario per “temporanea dispensa dalla presenza in servizio”, utilizzabile “anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio”».
Tale istituto – veniva infine precisato – «concorre, fino alla conclusione dello stato di emergenza e sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, alla salvaguardia della salute del Personale e, per tale tramite, a garantire la disponibilità massima di risorse umane, in ragione di tutte le possibili necessità d’impiego scaturite e scaturenti dalla situazione emergenziale.

Preservandosi il Personale anche su un piano meramente precauzionale, infatti, veniva ampliata la possibilità di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli Uffici, Istituti e Reparti, connesse alla diffusione del contagio».
Quanto invece al menzionato comma 7 ed alla ulteriore “figura speciale di congedo
straordinario” dallo stesso prevista, la S.V., sempre nella circolare di cui sopra, ha sottolineato come a detto congedo avrebbe potuto accedere anche il Personale «con disabilità grave e quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita».

Il regime giuridico delle due predette figure di congedo straordinario speciale – era stato poi
specificato – ha previsto che il periodo trascorso in tale condizione fosse equiparato, agli effetti economici e previdenziale, sottintendendosi anche quelli giuridici, al servizio prestato … e fosse altresì escluso dal computo dei 45 giorni annui di congedo straordinario previsti dall’art. 37 del DPR 3/1957.

Le menzionate “temporanea dispensa dalla presenza in servizio” ex art. 87, comma 6, e
l’ulteriore “figura speciale di congedo straordinario” ex art. 87, comma 7, hanno poi trovato ulteriore conferma in altra circolare della S.V. del 16.10.2020 recante prot. 13708, ed hanno significato, ad oggi, due importantissime misure di tutela della salute delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato, particolarmente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dei peculiari compiti istituzionali svolti, …… nonché dei loro stessi familiari, come indicato dalla Direzione Centrale di Sanità (circolare datata 24.3.2020 e recante prot. n. 850/A.P.1-2292) la quale ha precisato che i citati provvedimenti di
“temporanea dispensa dalla presenza in servizio” e “l’ulteriore congedo straordinario speciale” «sono affidati ai responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e Reparti di appartenenza, che adottano il provvedimento dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte del medico della Polizia di Stato» e che la procedura può essere avviata anche «su richiesta del dipendente» il quale dovrà «segnalare, documentandola opportunamente, la condizione di rischio, anche per terzi, correlata a patologie da cui sia affetto, non note all’Ufficio sanitario, o a patologie riguardanti familiari e/o conviventi che possano
determinare una maggiore suscettibilità degli stessi all’infezione».

Ebbene, Gent.mo Signor Capo della Polizia, gli istituti prima richiamati (disposti dai commi 6 e 7 dell’art. 87 del Decreto-Legge 18/2020), pur essendo stati previsti a valere fino al cessare dello stato di emergenza sanitaria (al momento fissato al 31 gennaio 2021), ha poi visto sancire il suo termine al 31 dicembre p.v. dall’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, … provvedimento che – è ben più che palese – è stato emanato in un momento in cui il Governo non riteneva certo che dopo il periodo estivo l’emergenza epidemiologica si sarebbe acuita ancor più di quanto sino allora avvenuto.

La seconda ondata del contagio si è difatti dimostrata ancora peggiore della prima e gli istituti in argomento, la “temporanea dispensa dalla presenza in servizio” e “l’ulteriore congedo straordinario speciale”, sono stati fondamentali in innumerevoli circostanze per salvaguardare la salute di quel Personale che le norme in questione si erano specificatamente fissate di tutelare, come anche i loro familiari e/o conviventi.

È di tutta evidenza quindi, stante la perdurante criticità sanitaria caratterizzata peraltro da una significativa recrudescenza dei contagi, la necessità di una proroga, da disporsi con ogni possibile urgenza, delle disposizioni prima richiamate, che non hanno ragione di cessare il 31 del corrente mese ma devono necessariamente essere prorogate fino al termine dello stato di emergenza sanitaria come inizialmente era previsto.
Signor Capo della Polizia, in considerazione della continua attenzione che la S.V. ha sempre
rivolto alle problematiche del personale della Polizia di Stato, la preghiamo di valutare positivamente i necessari interventi al fine di dare continuità alle suddette misure a carattere temporaneo e straordinario, che peraltro sono finanche volte a fornire sostegno alla funzionalità della Polizia di Stato, il cui Personale, quotidianamente chiamato allo svolgimento di funzioni fondamentali nella particolare congiuntura in atto, sta mettendo in campo uno straordinario impegno per il Paese.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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