RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità), la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 dell’11 gennaio 2024 fa emergere una ennesima gravissima disparità di trattamento in danno dei Poliziotti. Lettera al Ministro dell’Interno

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Roma, 29 gennaio 2024

AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO
Prefetto Matteo PIANTEDOSI

OGGETTO: La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 dell’11 gennaio 2024 fa emergere una ennesima gravissima disparità di trattamento in danno dei Poliziotti.

Preg.mo Signor Ministro,
la scarsa attenzione che si è registrata da decenni nei confronti del personale della Polizia di Stato ha costretto più volte a lottare per la conquista di norme analoghe a quelle, di maggior favore, che venivano riconosciute ad altri dipendenti pubblici.

Quanto sopra si verifica adesso anche con riguardo alla Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A), impostasi nuovamente all’attenzione di tutti a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 dello scorso 11 gennaio.

In premessa:
− Per ciò che riguarda il personale della Polizia di Stato, la R.I.A. (Retribuzione Integrativa d’Anzianità) è stata prevista dal dPR 150/1987 (con cui veniva recepita l’intesa tra la delegazione governativa e i sindacati di polizia relativamente al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1987) che all’art. 3 aveva soppresso in buona sostanza la progressione economica per classi e scatti e istituita la ridetta Retribuzione Individuale di Anzianità, con la seguente previsione:

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. ….
2. In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l’importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

Tale R.I.A. la ritroviamo, poi, nel dPR 147/1990 (con cui si recepisce l’intesa tra la delegazione governativa e i sindacati di polizia relativamente al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990), ove all’art. 3 si statuisce che:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Livello IV ……… Lire 264.000
Livello V ………. Lire 288.000
Livello VI ………. Lire 330.000
Livello VI-bis ….. Lire 357.000
Livello VII ……… Lire 384.000
Livello VIII …… Lire 462.000
Livello IX ……… Lire 508.200
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

Relativamente al personale del Comparto Funzioni Centrali (già Comparto Ministeri), la R.I.A. è stata prevista dal dPR 494/1987 che ha integrato il dPR 266/1987 (con cui si recepisce l’intesa relativa al contratto del personale dipendente dei Ministeri per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1987) inserendo l’art. 47 relativo a detta Retribuzione Integrativa di Anzianità in luogo della progressione economica per classi e scatti, con previsione analoga all’art. 3 dPR 150/87 riguardante i Poliziotti.
Detta Retribuzione la troviamo, poi, nel dPR 44/1990 (con cui si recepisce l’intesa relativa al contratto del personale dipendente del Comparto Ministeri, adesso Comparto Funzioni Centrali, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990), ove all’art. 9 si statuisce che:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I ……… Lire 198.000
Qualifica II ………. Lire 216.000
Qualifica III ……. Lire 228.000
Qualifica IV ……. Lire 264.000
Qualifica V ……… Lire 288.000
Qualifica VI ………Lire 330.000
Qualifica VII …… Lire 384.200
Qualifica VIII …… Lire 462.000
Qualifica IX …….. Lire 462.000
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. …..
4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.
5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

Ebbene, i suddetti commi 4 e 5 hanno costituito quella grave disparità di trattamento in danno dei Poliziotti di cui si diceva in epigrafe ed avrebbe costretto il personale della Polizia di Stato a pretendere di ottenere analoga previsione al momento delle trattative per il contratto di lavoro successivo a quello cui fa riferimento il dPR 147/1990 … sennonché:
− in data 19.9.1992 è intervenuto il D.L. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge 438/1992 e contenente “misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”, il quale ha statuito all’art. 7 comma 1 che:

Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l’anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

In buona sostanza, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, è stato fatto un blocco del contratto che ha riguardato gli anni 1991, 1992 e 1993 ed ha interessato tutto il pubblico impiego, personale del Comparto Ministeri/Funzioni Centrali e appartenenti alla Polizia di Stato compresi.
− in data 23.12.2000 è intervenuta la legge n. 388 di bilancio per il 2001, la quale all’art. 51, comma 3, ha fornito una interpretazione del citato art. 7, comma 1, precisando che gli effetti economici e giuridici erano quelli cristallizzati al 31.12.1990. In altre parole si era inteso chiarire che erano venute meno le anzianità di servizio utili per le maggiorazioni della R.I.A. previste dal sopra richiamato art. 9, commi 4 e 5, del dPR 44/1990 riguardante il Comparto Ministeri.
− successivamente, con il d.lgs. 193/2003, il sistema dei parametri stipendiali è subentrato a quello dei livelli ed ha inglobato gli eventuali scatti aggiuntivi, l’eventuale R.I.A. e l’Indennità Integrativa Speciale.
Nel parametro non è confluita la Retribuzione Individuale di Anzianità già maturata al 1° gennaio 2005, la cui voce, per i Poliziotti interessati, continua pertanto a ritrovarsi nel cedolino stipendiale …chiaramente senza alcuna rivalutazione o incremento.
Ciò premesso, la Corte Costituzionale, con la sentenza in argomento, ha adesso dichiarato l’illegittimità costituzionale del ridetto art. 51 della legge finanziaria 2001 che avrebbe confermato un blocco illegittimo delle maggiorazioni alla R.I.A. previste dal ripetuto art. 9, commi 4 e 5, dPR 44/1990.
Tale dichiarazione può produrre ex tunc, in capo al personale del Comparto Ministeri (ora Funzioni Centrali), le maggiorazioni alla Retribuzione Individuale di Anzianità statuite dai citati commi 4 e 5, l’attribuzione degli arretrati e, di conseguenza, effetti significativamente positivi sul trattamento di fine servizio e sull’emolumento pensionistico.
Quanto sopra vedrebbe ancora una volta i Poliziotti assoggettati ad una grave disparità di trattamento stante l’assenza, a suo tempo, di una previsione normativa che statuiva nei loro confronti le medesime maggiorazioni della R.I.A. previste per il personale del Comparto Ministeri (poi annullate dal D.L. 384/1992 e legge 388/2000 … ed adesso ripristinate dalla Corte Costituzionale).
La preghiamo quindi, Preg.mo Signor Ministro, di voler valutare quanto sopra esposto e, nel caso di mgiustezza delle nostre osservazioni, di individuare le possibili soluzioni che impediscano quella che potrebbe messere l’ennesima sperequazione economica nei confronti dei Poliziotti, in servizio e in quiescenza.
Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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