Indennità per soccorritori alpini – Sono necessari urgenti chiarimenti

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Roma, 20 febbraio 2023

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Indennità per soccorritori alpini – Sono necessari urgenti chiarimenti.

Il Contratto di lavoro relativo al triennio 2019-2021, recepito con d.P.R. 57/2022, statuisce all’articolo 21 (INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI) che:

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l’indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.

e la circolare n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, esplicativa del predetto Contratto di lavoro, puntualizza, con riferimento al menzionato articolo 21 che:

L’articolo 21 istituisce, con decorrenza 1.1.2022, una specifica indennità giornaliera di euro 6,00 per soccorritori alpini da corrispondere al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, alle dipendenze funzionali del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato.
In particolare il nuovo emolumento deve essere corrisposto al personale effettivamente impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore, che sia in possesso delle tre qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso.
La medesima indennità è riconosciuta al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna quando effettivamente impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore. Ciò significa che l’indennità in argomento può essere corrisposta a tale personale non per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio nei comprensori sciistici, ma solo allorquando questi siano impiegati in operazioni di soccorso alpino.

Ora, talune nostre strutture territoriali ci segnalano, da parte di non pochi uffici periferici, talune difficoltà interpretative della suddetta norma e della stessa circolare che avrebbe dovuto fornire chiarimenti ma che evidentemente non l’ha fatto in maniera adeguata.
In particolare è senza dubbio necessario chiarire, anche esemplificando, cosa si intenda, nel caso di specie, per “attività di mantenimento dell’efficienza operativa esterne” e nondimeno, tenuto conto che la norma prevede la corresponsione dell’indennità “anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore” è opportuno chiarire se, ai fini del calcolo della “durata non inferiore a tre ore”, le “operazione di soccorso” sono riferibili ad un unico evento oppure, come riteniamo che sia anche da un’analisi letterale della norma, anche a più d’un evento che i colleghi si possono trovare ad assolvere senza soluzione di continuità … vale a dire le circostanze che vedono iniziare un secondo soccorso immediatamente dopo averne concluso un primo, etc…
Si attende cortese urgente riscontro.

Cordiali saluti

La Segreteria Nazionale del COISP

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