Roma, 25 maggio 2022
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: Il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza pone inverosimili motivazioni a sostegno del diniego di usufruire del beneficio previsto dall’art. 12
dell’ANQ. Richiesta di intervento urgente
L’articolo 12 del vigente ANQ prevede:
1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all’esame delle istanze secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato.
Nell’individuazione dei criteri si tiene conto, nell’ordine:
– dell’età del personale;
– dell’anzianità di servizio;
– delle infermità derivanti da causa di servizio;
– del percorso professionale.
3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell’ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l’Amministrazione informa l’interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
Con circolare del 6 luglio 2011, recante prot. 557/RS/01/113.12/00198 ed avente oggetto “Accordo Nazionale Quadro – Art. 12: impiego del personale con particolari requisiti”, il Signor Capo della Polizia ha poi ricordato a tutti i dirigenti centrali e periferici, compreso quello della Sezione Polizia Stradale in oggetto indicata, che…
la facoltà di inoltrare l’istanza prevista dall’art. 12 dell’A.N.Q. va riconosciuta sia al personale che presta ordinariamente servizio esterno (ad esempio servizio di controllo del territorio) sia al personale che presta tale servizio occasionalmente.
Tale orientamento appare maggiormente coerente con il disposto dell’art. 24, c. 5 lett. b, del D.P.R. 164/2002.
Peraltro, i criteri di priorità, da stabilirsi ai sensi del c. 2 dell’art. 12 dell’ANQ, con i quali si provvede all’esame delle istanze, potranno riconoscere una rilevanza prioritaria, ma non esclusiva, al personale che presta ordinariamente servizio esterno.
Ciò premesso, il 7 marzo u.s., il Segretario Generale Provinciale del COISP di Monza e della Brianza, nella sua veste di Vice Ispettore in servizio presso la locale Sezione Polizia Stradale, formulava istanza di esonero dai servizi serali e notturni esterni, ai sensi dell’articolo 12 più volte richiamato.
Detta istanza trovava riscontro il 23 marzo allorquando il dirigente della menzionata Sezione Polstrada, con nota recante prot. n. 220002154 rep. 103A23, affermava che:
… dalla lettura dell’articolo 12 ANQ si evince chiaramente che tale tipo di esenzione può essere richiesta dal personale avente 50 anni di età compiuti, ovvero espletato almeno 30 anni di servizio, a condizione del fatto che il richiedente sia “impiegato nei servizi esterni”.
Tale specifica, d’altronde, ha la logica di voler tutelare il personale che, in qualche modo già lungamente impiegato e che per motivi anagrafici, ovvero di servizio, ritenga non poter essere più in grado di garantire, anche nell’interesse dell’Amministrazione, il proprio fluido operato, nelle situazioni particolari di impiego per lo più in ore notturne.
In considerazione che la S.V. è sempre stata inquadrata nei turni non continuativi, all’ufficio Personale/Segreteria e, a far data dal giorno 8 Marzo u.s., all’Ufficio PG/Infortunistica, non può essere accolta l’istanza de quo.
In buona sostanza, il funzionario in questione si era addentrato in una personalissima lettura, del tutto errata, del contenuto dell’art. 12 ANQ e aveva inteso ritenere di poter ignorare una disposizione ministeriale peraltro a firma del Signor Capo della Polizia (quella prima richiamata), ponendo in essere tale condotta con piena consapevolezza, come si evincerà appieno più avanti.
Il successivo 4 aprile, difatti, interveniva sulla questione la nostra Segreteria Provinciale che provvedeva a trasmettere al ridetto funzionario la circolare del 6 luglio 2011 del Capo della Polizia, richiamando i contenuti qui sopra ricordati e sollecitandolo a rivedere la sua posizione di illegittimo diniego, peraltro affatto motivato.
Ebbene, le richieste “motivazioni” sono giunte con una ulteriore aberrante missiva, datata 12 aprile, indirizzata al nostro Segretario/Vice Ispettore, dal seguente contenuto:
– la fascia oraria per la quale è stata richiesta l’esenzione rappresenta una porzione assolutamente residuale dell’impiego complessivo del dipendente;
– che la S.V. nel biennio 2020-2021 ha svolto servizi serali e notturni non quantificabili in turni completi, bensì in ore, pari ad un numero complessivo di 1h e 15m nell’arco di due anni;
– che risulta assente, anche nel pregresso, il requisito di cui alla circolare 557/RS/01/113.12/00198 del 6.7.2011, quale “occasionalità” dell’impiego in servizi, stante l’impiego ad horas;
– che la S.V. nel biennio 2020-2021 ha svolto, altresì, servizi esterni quantificati in un totale di numero di sette;
– che l’attuale impiego presso l’ufficio Infortunistica/PG risulta incompatibile con l’applicazione della norma di cui è stata fatta istanza di applicazione;
– che l’eventuale impiego quale coordinatore di servizi “antistrage” sarebbe residuale, stante la presenza di altro personale sottufficiale; (a 41 anni dalla Legge 121/81 un dirigente ancora individua alcune qualifiche con i sottufficiali!!??)
– che, pertanto, non appaiano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 12 comma 1 dell’A.N.Q.
e, a concludere, con un rinnovato non accoglimento dell’istanza di esonero dai turni serali e notturni esterni ex art. 12 ANQ.
Ora, tutto ciò premesso, è di tutta evidenza che il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza non intenda concedere un “diritto” del personale.
Nella migliore delle ipotesi seppure la meno credibile, lo stesso ha mal compreso quanto statuito dall’articolo 12 dell’ANQ e pure il contenuto della più volte richiamata circolare del Capo della Polizia.
Ci trovassimo a ragionare di quisquilie diremmo che sarebbe da encomiare la particolare creatività dimostrata dal predetto dirigente, allorquando disquisisce di un “impiego ad horas” che ritiene possibile a differenza di “turni completi” e di “eventuale impiego (in turni serali e/o notturni esterni, che) sarebbe residuale, stante la presenza di altro personale sottufficiale”.
Tuttavia, poiché qui si parla di un “diritto” del personale, che peraltro sussiste nello stesso interesse dell’Amministrazione, riteniamo inaccettabile e inammissibile che il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza si permetta di ritenere carta straccia il reale contenuto dell’art. 12 dell’ANQ e quello di una circolare a firma del Signor Capo della Polizia, sollecitata e ottenuta da questa O.S. per chiarire, nel 2011, taluni aspetti che avevano suscitato errate interpretazioni (mai così fantasiose come quelle prima esposte) … che da allora non si erano più verificate fino all’arrivo di questo dirigente della Stradale di Monza e della Brianza.
A codesto Ufficio è pertanto rivolta la pretesa del COISP di far rispettare, anche presso la Sezione Polizia Stradale in argomento e con urgenza, quanto statuito dall’art. 12 dell’ANQ.
In attesa di cortese immediato riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP