È doverosa una riflessione sui compiti della Polizia Stradale che continua ad essere una Specialità della Polizia di Stato i cui appartenenti, TUTTI, hanno obblighi ben precisi… oppure le disposizioni del dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia devono essere più chiare

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Roma, 01 aprile 2022

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: È doverosa una riflessione sui compiti della Polizia Stradale che continua ad essere una Specialità della Polizia di Stato i cui appartenenti, TUTTI, hanno obblighi ben precisi… oppure le disposizioni del dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia devono essere più chiare.

A mente dell’art. 192 del 192 del codice della strada

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale ……
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza ……
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali …

Chiunque viola gli obblighi indicati ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344; la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è invece punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.362 a euro 5.456.

Chi non si ferma all’alt della Polizia o forza un posto di blocco commette quindi un’infrazione al codice della strada e rischia una sanzione amministrativa e la decurtazione di punti dalla patente. Tale comportamento non costituisce però reato tranne il caso in cui il conducente, per sottrarsi al controllo, fugge ad alta velocità, compiendo una serie prolungata di manovre rischiose e vietate tali da porre in pericolo l’incolumità degli altri conducenti o pedoni oltre che degli stessi agenti di Polizia, che a quel punto sono costretti al suo inseguimento.

Ora, in considerazione di quanto sopra, risulta quanto mai inopportuna o quantomeno affatto chiara la nota avente ad oggetto «Comportamento pattuglie – disposizioni» (qui allegata) emanata lo scorso 28 marzo dal dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia e indirizzata a tutti i responsabili delle dipendenti Sezioni, Sottosezioni e Distaccamenti della Specialità, con la quale, nel richiamare la necessità «che il personale agisca col massimo livello di prudenza e di accortezza» pare si sia voluto affermare che la pattuglia della Polizia Stradale non dovrà mai lanciarsi all’inseguimento di coloro che non si fermano all’alt ad un posto di controllo o che forzano un posto di blocco ma «dovrà, in caso di “fuga” dell’automobilista annotare il numero di targa/il tipo/il modello/la direzione di marcia del veicolo e contattare immediatamente la Sala Operativa che diramerà i dati a tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio per il rintraccio del/dei fuggitivi».
Insomma, «compito primario della Polizia Stradale» sarebbe quello di «salvaguardare la sicurezza di tutte le persone che circolano su strada» mentre «il rintraccio del/dei fuggitivi» sarebbe di competenza «di tutte le altre Forze di Polizia».
In tal senso la nota di cui sopra è stata letta dalla maggioranza dei nostri Colleghi della Polizia Stradale destinatari della stessa.
Va da sé che sarebbero proprio questi ultimi Colleghi a ritrovarsi nelle pagine dei quotidiani nel caso in cui si dovesse successivamente apprendere che gli occupanti del veicolo che non si era fermato all’alt o aveva forzato il posto di blocco si erano resi responsabili poco prima di reati efferati … e a dover spiegare a qualche Giudice oltre che all’opinione pubblica per quale motivo l’appartenenza alla Polizia Stradale li aveva obbligati solamente ad «annotare il numero di targa/il tipo/il modello/la direzione di marcia del veicolo».
Tutto ciò premesso, al fine di conciliare le esigenze (che anche noi facciamo difficoltà a comprendere) del dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia con gli obblighi che hanno tutti i Poliziotti, appartenenti alla Polizia Stradale compresi, si prega codesto Ufficio di intervenire al fine di far revocare la nota dispositiva in argomento, sostituendola eventualmente con altra che manifesti piena chiarezza.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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