D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, recante “Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”. Ipotesi di revisione. Osservazioni

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Roma, 26 giugno 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, recante “Approvazione del regolamento di
servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”. Ipotesi di revisione.
Osservazioni.

Con nota 555/RS/01/47/288 del 12 giugno u.s. codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha sollecitato le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative all’inoltro di contributi sull’ipotesi di revisione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, disciplinato dal d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

Lo scorso 15 aprile, infatti, si è tenuto un incontro in videoconferenza con le OO.SS., durante il quale sono state presentate alcune riflessioni preliminari all’elaborazione di un impianto normativo di modifica di quello attualmente in vigore.
Le predette considerazioni, illustrate dal Pref. Gambacurta, in qualità di direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale, sono state compendiate in alcune slides, divulgate il 14 aprile u.s. ed elaborate in collaborazione con il Prof. Alberto Pini della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa.

A queste slides non è seguito un ulteriore confronto dettagliato ed approfondito delle delicatissime questioni prospettate, che incidono sulla vita lavorativa di migliaia di operatori della Polizia di Stato, sull’adempimento dei loro doveri professionali, sui valori di riferimento e sull’esercizio dei diritti costituzionali.
In via generale e astratta, pertanto, il COISP presenta i seguenti punti di osservazione, relativamente a quanto presentato nelle suddette slides:

1) Per quanto concerne la disciplina della cura della persona, è stata delineata l’introduzione di una disposizione di recepimento dei principi contenuti nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198, in merito ai tatuaggi, che sono vietati sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme. Questa disposizione dovrebbe introdurre un divieto
per tutta la durata del rapporto di servizio, al pari di qualsiasi altra alterazione permanente e volontaria dell’aspetto fisico.
A tal proposito, si chiede di poter ricevere delle specificazioni circa le modalità di regolamentazione concreta dei predetti divieti, in modo da garantire chiarezza e serietà nell’esecuzione del dettato normativo e nella definizione delle conseguenze, in caso di trasgressione. Allo stesso modo, si evidenzia che è necessario prendere in considerazione l’ipotesi degli operatori che hanno già allo stato attuale tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme.

2) È stata esposta una duplice soluzione per i casi di temporanea assenza del Dirigente di un Ufficio a “vocazione” tecnica (es. Scientifica) nell’ipotesi in cui vi siano due Funzionari, pari qualifica, appartenenti uno al ruolo ordinario e un altro al ruolo tecnico.
L’Amministrazione ha mostrato di preferire la soluzione che vede la prevalenza del ruolo ordinario, in considerazione della competenza “generalista” e della differenza dei compiti e delle funzioni dei due diversi ruoli.
Il COISP, viceversa, ritiene che, a parità di grado, debba essere garantita la specificità tecnica del Funzionario che appartiene al ruolo che dovrebbe occuparsi naturalmente delle attività di carattere tecnico-scientifico, in quanto in possesso sicuramente di maggiori competenze rispetto al Funzionario “generalista” del ruolo ordinario, pena una sostanziale declaratoria di inutilità del ruolo tecnico della Polizia di Stato.

3) Per quanto riguarda la proposta di rimodulare la disposizione relativa all’esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive, valorizzando il dovere da parte del dipendente di attivarsi, anche d’iniziativa, al fine di assolvere al meglio i compiti assegnati, si chiede che venga fornita una bozza di un testo normativo, poiché in via di principio non si comprende l’innovatività rispetto a quanto stabilito dall’art. 5 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 per il ruolo degli agenti e assistenti, dall’art. 24 ter d.P.R. 335/1982 per il ruolo dei sovrintendenti, dall’art. 6 d.P.R. 335/1982 per il ruolo degli ispettori e dall’art. 2 D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 per il personale della carriera dei funzionari di Polizia, in considerazione, inoltre, della potenziale sovraesposizione degli operatori a responsabilità disciplinari, penali ed amministrativo-contabili.

4) In merito alla disciplina dell’uso dei social network, fermo restando la necessità di introdurre delle disposizioni normative su questi aspetti innovativi e impensabili all’epoca dell’adozione del regolamento di servizio, si rimarca l’esigenza di conciliare il doveroso e decoroso comportamento dell’appartenente anche al di fuori dell’orario di lavoro con l’insopprimibile e irrinunciabile diritto costituzionale della libertà di espressione del pensiero.
Si ricorda che i soli limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero riguardano la tutela del buon costume, il dovere di difendere la Patria (non si possono diffondere notizie che riguardano la sicurezza dello Stato), il segreto giudiziario (non si possono diffondere atti processuali per garantire l’efficace andamento della giustizia), la difesa della riservatezza e dell’onorabilità e della dignità delle persone, oltre ai particolari doveri del personale, quali, ad esempio, quelli già previsti dagli art. 12 (non denigrare l’Amministrazione e i suoi appartenenti), 13 e 14 del regolamento di servizio.

5) Dal contenuto delle slides si evince la volontà di introdurre una disciplina delle attività politico-sindacali dell’appartenente alla Polizia di Stato. A tal proposito, si evidenzia che, oltre alle limitazioni previste dall’art. 98 Cost., le attività politiche e sindacali sono già disciplinate nel Capo VII e dall’art. 114 della L. 1° aprile 1981, n. 121, che pare essere tuttora la sede normativa più consona alla materia de qua. Si esprime, pertanto, una riserva di valutazione in attesa di meglio comprendere il contenuto dell’innovazione prospettata, in considerazione soprattutto del disposto dell’art. 51 Cost., che prevede che «tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge» e dell’autonomia delle organizzazioni sindacali.

6) Si chiede un totale coinvolgimento nel percorso di formulazione dei testi normativi per la disciplina della delicata materia dei trasferimenti, anche relativamente ai possibili riflessi sulla mobilità a domanda alla luce delle modifiche introdotte con il riordino delle carriere (VQ e VQA), valutato quale incidenza abbia nelle dinamiche personali e familiari la scelta e il cambiamento della sede di servizio per tutti gli appartenenti,
a prescindere dalla qualifica rivestita.

7) Per quanto concerne, infine, l’inserimento di una previsione che consenta di rinnovare gli accertamenti attitudinali in costanza del rapporto di impiego, in considerazione della pronuncia n. 2206/2010 del Consiglio di Stato in sede di parere sull’interpretazione dell’art. 2, D.M. 30 giugno 2003, n. 198, in tema di giudizio di idoneità al servizio di polizia, si ritiene imprescindibile un esame approfondito e congiunto della questione, data l’estrema delicatezza della stessa.

In attesa di ulteriori, inevitabili momenti di confronto sulla tematica, l’occasione è gradita
per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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