Correttivi al riordino. Decorrenza giuridica da attribuire al personale promosso per merito straordinario al ruolo dei Sovrintendenti

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Roma, 26 settembre 2018

AL SIGNOR VICE CAPO DELLA POLIZIA
Vice Direttore Generale della P.S. Preposto all’Attività
di Coordinamento e Pianificazione
Prefetto Alessandra GUIDI

Ulteriori correttivi al Riordino delle Carriere del personale della Polizia di Stato (D. Lgs. 95/2017) relativamente alla decorrenza giuridica da attribuire al personale promosso per merito straordinario al ruolo dei Sovrintendenti

Preg.mo Signor Vice Capo della Polizia, in conseguenza del blocco pluriennale delle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato (blocco non dovuto a norme di legge ma a censurabile assoluta inerzia da parte dell’Amministrazione), il 23 dicembre 2013, con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/120.5.13/12796, è stato bandito un concorso interno per titoli di servizio per n. 7563 Vice Sovrintendenti, che hanno acquisito la qualifica con la decorrenza giuridica relativa alle annualità dall’anno 2004 all’anno 2012, dopo la frequenza del relativo corso di formazione.
L’immissione nel ruolo dei Sovrintendenti del personale vincitore delle varie annualità del concorso in argomento, ha tuttavia generato scavalcamenti di qualifica a discapito di personale che già da alcuni anni svolgeva le mansioni di ufficiale di p.g. nel ridetto ruolo dei Sovrintendenti.
Tale singolare circostanza si è verificata in particolare a discapito del personale promosso per merito straordinario al ruolo dei Sovrintendenti, la cui decorrenza è disciplinata dall’art. 75 del DPR n. 335 del 24 aprile 1982 che afferma: “Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie”.
Infatti, tale personale, pur svolgendo da anni la mansioni di ufficiale di p.g. nel ruolo dei Sovrintendenti, si è visto, scavalcare dal personale vincitore del concorso per n. 7563 vice Sovrintendenti che nello stesso periodo svolgeva la mansioni di agente di p.g.- Per fare un esempio concreto di quanto sopra si pensi ad un Assistente Capo promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente con decorrenza 01.03.2008 e che nel 2016, dopo ben
8 anni di permanenza nel ruolo dei Sovrintendenti, si è visto scavalcare da migliaia di colleghi che nel frattempo, nello stesso periodo, hanno svolto mansioni di agente di p.g. e che, avendo vinto il concorso per le annualità 2004, 2005, 2006 e 2007, al termine dei corsi svolti nel 2016, hanno ottenuto la qualifica con la relativa decorrenza giuridica.
Quanto sopra si ripeterà, inevitabilmente, con il concorso per n. 3286 vice sovrintendenti tuttora in corso per le vacanze delle annualità dal 2013 al 2016.
Infatti, il personale che attualmente svolge le mansioni di agente di p.g. nel ruolo agenti e che risulterà vincitore della procedura concorsuale in argomento, dopo aver ultimato il relativo corso presumibilmente nel corso del 2019, accederà alla qualifica di Vice Sovrintendente scavalcando il
personale promosso per merito straordinario dal 2013 al 2018 e che nel frattempo ha già svolto le mansioni di ufficiale di p.g. nel ruolo dei Sovrintendenti.

In merito occorre evidenziare che l’art. 72 del DPR n. 335 del 24 aprile 1982, nel disciplinare proprio la promozione per merito straordinario del personale degli Assistenti Capo e dei Sovrintendenti, afferma che essa è conferita al personale che ha dimostrato “di possedere qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore”.
Infatti, gli Assistenti Capo promossi per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente, a differenza del personale che accede alla medesima qualifica attraverso una procedura concorsuale, non vengono avviati alla frequenza del corso, perché è la stessa Amministrazione ad accertare le qualità necessarie all’adempimento della qualifica superiore, qualità che per il personale promosso a seguito di concorso si ritengono, invece, acquisite solo al termine della frequenza del relativo corso.
Dunque, provando a mettere in parallelo le due situazioni, si può affermare che la data di fine corso del personale promosso alla qualifica di Vice Sovrintendente a seguito di concorso, corrisponda, per il personale promosso per merito straordinario, alla data del verificarsi del fatto che ha dato vita alla proposta premiale, ovvero alla data che attualmente, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 335 del 24 aprile 1982, attribuisce anche la decorrenza giuridica ed economica nel grado.
Tenuto conto di quanto sopra, coerentemente con quanto previsto dall’art. 72 del DPR n. 335 del 24.4.1982 in relazione ai requisiti per l’adempimento delle mansioni della qualifica superiore, al fine di armonizzare la decorrenza all’accesso al ruolo dei Sovrintendenti ed evitare singolari scavalcamenti nella qualifica, sarebbe confacente apportare delle modifiche relativamente alla decorrenza giuridica di
tutto il personale promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente.
A tal proposito l’unica soluzione utile a scongiurare gli scavalcamenti di cui sopra appare quella di attribuire al personale promosso per merito straordinario la decorrenza della qualifica con riferimento alla vacanza della prima annualità utile alla data del verificarsi del fatto che ha dato vita alla proposta premiale, ovvero alla data che attualmente, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 335 del 24 aprile 1982, attribuisce anche la decorrenza giuridica ed economica nel grado.
Riprendendo l’esempio precedentemente riportato dell’Assistente Capo promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente con decorrenza 01.03.2008 (data del verificarsi del fatto che ha dato vita alla proposta premiale), al fine di porre rimedio allo scavalcamento da parte del personale vincitore di un concorso successivo, la decorrenza da attribuire sarebbe quella della vacanza
della prima annualità disponibile alla data del verificarsi del fatto, ovvero la medesima decorrenza attribuita al personale vincitore di concorso per Vice Sovrintendente che terminerà il primo corso utile successivo a tale data della promozione per merito straordinario.
Solo attribuendo a tutto il personale promosso per merito straordinario a Vice Sovrintendente la qualifica con decorrenza relativa alla vacanza della prima annualità per l’accesso al ruolo disponibile alla data del verificarsi del fatto che ha dato vita alla proposta premiale, si eviterebbero inopinati scavalcamenti tra colleghi, in particolare a discapito di personale che già svolge da anni il ruolo di ufficiale di p.g. ed a vantaggio del personale promosso a seguito di procedure concorsuali relative alle
vacanze di annualità precedenti (in pratica il personale promosso per merito straordinario, alla data di verificarsi del fatto, è come se stesse terminando il corso per Vice Sovrintendente e pertanto sarebbe opportuno che tale personale non venisse scavalcato da altro personale che frequenterà corsi successivi).
Certo di un Suo fattivo interessamento, nel rinnovare sentimenti di elevata stima, invio cordialissimi saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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