Congedo parentale, va data immediata attuazione all’art. 34 d.lgs. 151/2001 così come modificato dalla legge di bilancio per il 2024

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Nucleo familiare
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Roma, 23 agosto 2024

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Congedo parentale, va data immediata attuazione all’art. 34 d.lgs. 151/2001 così come modificato dalla legge di bilancio per il 2024

Gent.mo Direttore,
con nota dello scorso 30 maggio, il Suo Ufficio informò in merito all’applicazione delle novità introdotte all’art. 34 del d.lgs. 151/2001 dalla legge di bilancio per il 2024, laddove ha previsto, per i periodi di congedo parentale, l’elevazione “alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024”.
Con l’anzidetta nota è stato rappresentato di aver nuovamente portato la questione all’attenzione dell’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.) della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, il quale, con nota del 27 marzo u.s. avrebbe rappresentato che “in continuità con il precedente orientamento espresso sulla materia, si ritiene che per il personale di cui trattasi (della Polizia di Stato) gli indicati benefìci previsti dal novellato articolo 34 (80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e 60 per cento della retribuzione – ovvero 80 per cento per il solo 2024 – nel limite massimo di un ulteriore mese) debbano ritenersi assorbiti per i primi 45 giorni dal più favorevole trattamento (congedo straordinario con retribuzione intera) previsto in sede negoziale, ferma restando l’applicazione dell ’ulteriore benefìcio del 60 per cento della retribuzione (ovvero dell ’80 per cento per il solo anno 2024) introdotto dal più volte richiamato l’art. 1, comma 179, della legge 213/2023, per l’eventuale residuo periodo di fruizione del congedo parentale (15 giorni) nell’arco temporale di massimo due mesi considerato da detta norma, non essendo previsto per tale periodo un trattamento più favorevole in sede negoziale”.
Il Suo Ufficio ha altresì informato che l’I.G.O.P. «ha ritenuto di interessare sulla tematica anche il Dipartimento della funzione pubblica, del cui parere si è tutt’ora in attesa, considerato che “la questione assume carattere più generale, interessando anche il personale delle altre Forze di polizia e le Forze armate destinatarie di analoga disposizione, ed attesa la natura dei benefici di cui trattasi”».
Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che sono trascorsi tre mesi dalla nota sopra ricordata, la Preg.ma S.V. è pregata di interloquire nuovamente con il menzionato I.G.O.P. e nel contempo con il Dipartimento della funzione pubblica, acquisendo piena conferma del fatto che il diritto a fruire dei sopra ricordati benefici economici, che si esauriranno tra quattro mesi, che il Governo ha inteso statuire a favore della maternità e paternità, ha pieno valore per tutte le famiglie degli appartenenti alla Polizia di Stato.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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