Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata. Improprio avvio di procedimenti disciplinari in danno del personale della Polizia di Stato

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Roma, 7 maggio 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata –
Improprio avvio di procedimenti disciplinari in danno del personale della Polizia di Stato.
Richiesta di intervento urgente

Preg.mo Direttore,
la normativa sopra riportata, l’art. 653 del c.p.p., è più che chiara. Parimenti lo sono le decine di sentenze (ne abbiamo riportato solo alcune a titolo esemplificativo) le quali sono tutte conformi nel ritenere che il giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” costituisce una preclusione assoluta ad iniziare o proseguire un procedimento disciplinare per il medesimo fatto oggetto del giudizio penale, senza che residui alcun margine di valutazione in capo all’Amministrazione di appartenenza.
Conseguentemente, è legittimo l’avvio di un’azione disciplinare per gli stessi fatti già oggetto di procedimento penale, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione dell’imputato con la formula ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste”, esclusivamente qualora quelli addebitati in sede disciplinare costituiscano fatti materiali diversi da quelli specificamente imputati in sede penale. Deve in buona sostanza trattarsi di condotte qualitativamente diverse da quelle oggetto di indagine penale ma da queste emergenti, come tali autonomamente valutabili sotto il profilo disciplinare.
Ebbene, il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata,
dr. Teseo De Sanctis, la pensa diversamente.
La Segreteria Regionale del COISP per la Campania è già dovuta intervenire in passato al fine di garantire l’osservanza del principio del ne bis in idem, allorquando il citato funzionario intendeva procedere alla riedizione del potere disciplinare nei confronti di due dipendenti della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina già richiamati oralmente. In quella occasione a carico dei colleghi veniva aperto un vero e proprio procedimento disciplinare con tanto di specifica contestazione, conclusasi ovviamente con l’archiviazione una volta evidenziato a quel dirigente (attraverso le giustificazioni agli addebiti) che stava violando il citato principio, così come tra l’altro era agevolmente riscontrabile dalla lettura degli stessi atti.
Questa volta il citato dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la
Basilicata, nella vicenda che si vuole portare all’attenzione della S.V., ha esercitato il proprio potere disciplinare provvedendo a punire un dipendente con la pena pecuniaria, senza rappresentare allo stesso, né nella contestazione né tantomeno nella motivazione del provvedimento inflittivo, quale suo comportamento sia stato ritenuto indecoroso per gli appartenenti della Polizia di Stato e pertanto meritevole di censura ma rimandando tale condotta ai fatti imputati in sede penale ove era stato assolto “perché il fatto non sussiste”.
Una interpretazione del regolamento di disciplina e delle leggi dello Stato fatta a discapito dei colleghi sottoposti alla sua potestà disciplinare.
Questi i fatti:
Il procedimento disciplinare instaurato a carico del dipendente in argomento, muove da una sentenza di assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” (art. 530 c.p.p.), il più ampio tra i proscioglimenti nel merito previsti dall’ordinamento italiano, il più liberatorio in termini assoluti …
una formula assolutoria, irrevocabile, che rende applicativo il menzionato art. 653 c.p.p. recante “Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare”, che al primo comma – lo si puntualizza ancora – dispone che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”.

Ciò nonostante, su quei medesimi fatti, scrutinati come inesistenti nella loro stessa materialità ed inammissibili ad una rivalutazione da parte di altra Amministrazione dello Stato in sostituzione dell’Autorità Giudiziaria (non fosse altro che per espressa disposizione della citata Legge), il predetto dirigente non soltanto non si è astenuto dall’azione disciplinare ma è giunto finanche all’emissione di un provvedimento inflittivo.
Ma vi è di più.
Richiamando solo uno stralcio della citata sentenza e relativa motivazione (diverse centinaia di pagine), il citato dirigente si è imbattuto, a nostro avviso, in una inesatta individuazione e falsa rappresentazione della realtà, derivante dalla mancata individuazione e valutazione della situazione concreta, con assenza di un corretto iter logico di collegamento coerente tra il contenuto dell’atto con le norme e la situazione concreta.
Difatti:
 LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DISCIPLINARI:
Con atto datato 30 gennaio 2019, prot. 11/14453/discip.2011, veniva contestato all’Assistente della Polizia di Stato omissis, che nei suoi confronti “si potrebbe configurare la mancanza prevista dall’articolo 5 nr. 1 e 4 del D.P.R. 737/81 anche in relazione all’art. 4 nr. 18 del medesimo D.P.R.” poiché “sebbene il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione, dalla lettura degli atti in possesso nonché dalla motivazione della sentenza, si è avuto modo di rilevare la stigmatizzazione, da parte del Giudice, del comportamento tenuto da tutto il personale coinvolto nel procedimento penale estendendo tale valutazione anche alla S.V”.
La contestazione non esponeva compiutamente e con chiarezza il fatto (il comportamento) di cui l’incolpato si sarebbe reso responsabile a fronte di una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” emessa nei suoi confronti. Mancava la fattispecie tipizzata dal regolamento di servizio che si riteneva essere stata violata. Mancava la correlazione del comportamento disdicevole (perché mai esposto!!) alle specifiche previsioni sanzionatorie (…si potrebbe configurare la mancanza prevista dall’articolo 5 nr. 1 e 4 del D.P.R. 737/81 anche in relazione all’art. 4 nr. 18 del medesimo D.P.R. …. ma in quale condotta??).
 GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE:
Gli atti del procedimento disciplinare, acquisiti a seguito di istanza di accesso, evidenziavano l’assoluta assenza di qualsivoglia autonoma attività istruttoria condotta dall’Amministrazione la quale, di contro, si è limitata ad una superficiale lettura di una sentenza relativa a fatti giudicati.
 LE GIUSTIFICAZIONI FORNITE DALL’ASSISTENTE DELLA POLIZIA DI STATO OMISSIS
Nelle giustificazioni agli addebiti disciplinari il nostro collega puntualizzava, in maniera
circostanziata, l’illegittimità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti.
 IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE:
In data 18 marzo 2019 il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania
e la Basilicata emetteva un provvedimento con il quale

Avverso tale sanzione l’Assistente in questione avanzava giusto ricorso gerarchico al Signor Capo della Polizia, ove evidenziava i seguenti VIZI DI LEGITTIMITA’:

In buona sostanza, Preg.mo Direttore, come prima anche ripetutamente sottolineato,
il dr. Teseo De Sanctis, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, ha inteso avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un collega e sanzionarlo con la pena pecuniaria, senza aver mai indicato quale fosse stata la condotta manchevole commessa dal dipendente e sebbene la legge glielo vietasse espressamente ed in maniera assoluta (art. 653 c.p.p.).
Ciò è assolutamente grave ed è per noi inaccettabile così come deve esserlo per lo stesso
Dipartimento.
Di quanto sopra, pertanto, vorrà informare il Signor Capo della Polizia ed attivare i competenti Uffici del Dipartimento affinché sia effettuato ogni utile intervento per ristabilire la correttezza nelle procedure amministrative.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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