Cambio turno, violazioni presso l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Firenze e pretesa di non corrispondere le giuste indennità al personale

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Roma, 26 maggio 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Cambio turno – Violazioni presso l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Firenze e pretesa di non corrispondere le giuste indennità al personale. Richiesta di intervento urgente.

La circolare n 557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2013, avente ad oggetto “A.N.Q.: cambio turno e reperibilità”, nel ricordare che
– l’istituto del cambio turno fa riferimento alla modifica – disposta successivamente alla programmazione –
dell’orario di lavoro indicato nella programmazione settimanale che, come noto, è predisposta in conformità alle tipologie di orario definite con l’informazione preventiva e con specifici accordi per i cd. “orari in deroga” (art. 25, D.P.R. n. 164/2002; artt. 7-8-9 dell’Accordo Nazionale Quadro) e che
– l’Intesa Preliminare all’Accordo per il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali anno 2012 ha introdotto un ulteriore compenso nel caso in cui l’orario di lavoro venga modificato direttamente nella programmazione settimanale. Tuttavia, in tale ipotesi, la Commissione Paritetica di cui all’art. 25 dell’A.N.Q., ha ritenuto che non dà luogo al compenso per il cambio turno la modifica dell’orario di servizio disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana per dipendente seguendo criteri di rotazione”. Pertanto, qualora “particolari e motivate esigenze di servizio” possano essere soddisfatte solo ricorrendo ad una seconda variazione del turno al medesimo dipendente disposta con la programmazione settimanale, l’Intesa Preliminare citata ha riconosciuto il compenso anche per la seconda variazione disposta con la programmazione settimanale, attribuendo per questa la medesima indennità attribuita per il cambio turno disposto dopo la programmazione, dopo aver sottolineato che l’art. 11, comma 4, dell’ANQ stabilisce che “per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario”, ha puntualizzato che

L’applicazione analogica di questo principio, anche alla luce della preintesa citata, all’ipotesi delle variazioni di turno (quelle disposte in sede di programmazione) dai servizi non continuativi a quelli continuativi comporta che:
a) la prima variazione (es. martedì da 8/14 a 13/19) non comporta nessuna attribuzione del compenso;
b) la seconda variazione (es. mercoledì da 8/14 a 7/13) va compensata ai sensi della preintesa sull’Accordo per il Fondo per l’anno 2012;
c) successive variazioni (es. giovedì da 8/14 a 0/7) si “configurano quali sviluppo della tipologia di orario”.

Ebbene, presso l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Firenze il precedente dirigente ha attuato, per mesi, una tipologia di orario e turnazione non prevista dal vigente ANQ e non contrattata a livello locale:
19-01 / 13-19 / 7/13 / 07/13. La stessa è stata chiaramente riprodotta nella programmazione settimanale dei servizi.
La legittima richiesta del COISP di Firenze di far cessare tale violazione è stata dopo tempo recepita e sono stati concordati “orari in deroga” ai sensi dell’art. 7, comma 6, dell’ANQ.
L’istanza di conteggiare i “cambi turno” cui è stato obbligato il personale ha trovato invece la ferma opposizione sia del dirigente dell’8° Zona Polizia di Frontiera di Bologna che dell’allora dirigente della Polaria di Firenze.
In buona sostanza, a parere di questa O.S., considerando che il turno 19-01 disposto in sede di programmazione non corrispondeva al turno 19-24 di cui soltanto l’Amministrazione poteva disporre in quanto previsto dall’ANQ, lo stesso doveva essere considerato come una prima variazione del turno in sede di programmazione e la variazione dal turno notturno 00-07 (che la turnazione continuativa pretendeva) allo 07-13 (due mattine di seguito) doveva essere considerata seconda variazione in sede di programmazione e quindi retribuita con l’indennità di cambio turno.
L’Amministrazione locale è stata di contrario avviso, ritenendo essa che vi fosse diversità di turno solo allorquando veniva disposto il turno 7-13 in luogo del turno 00-07 mentre disporre il turno 19-01 in luogo del turno 19-24 non concretizzerebbe una variazione in quanto si tratterebbe sempre di turno serale.
Ebbene, che tale interpretazione dell’Amministrazione locale sia errata è desumibile dal contenuto prima richiamato della circolare del 19 febbraio 2013.
Difatti, con riguardo all’ipotesi delle variazioni di turno (quelle disposte in sede di programmazione) dai servizi non continuativi a quelli continuativi, la circolare puntualizza che “… la seconda variazione (es. mercoledì da 8/14 a 7/13) va compensata ai sensi della preintesa sull’Accordo per il Fondo per l’anno 2012”.
Anche in questo caso, come per i turni 19/24 e 19/01) si tratta di turno nella medesima fase della giornata, la mattina, ma essendoci una differenza di orario, seppur di una sola ora, è considerato “cambio turno” …… e non si vede motivo per cui non debba essere considerata variazione del turno il 19-01 in luogo del 19-24.
Codesto Ufficio è pregato di voler intervenire al fine di far applicare correttamente gli istituti indicati.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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