Aspettativa per infermità – Il superamento dei 12 e 18 mesi che comportano la riduzione parziale o totale della retribuzione non può includere l’attuale periodo di chiusura delle C.M.O

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Roma, 10 aprile 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Aspettativa per infermità – Il superamento dei 12 e 18 mesi che comportano la
riduzione parziale o totale della retribuzione non può includere l’attuale periodo di chiusura delle C.M.O..

Preg.mo Signor Direttore,
l’art. 16 (Congedi straordinari e aspettativa) del d.P.R. 51/2009, statuisce che

Comma 3 – Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Comma 4 – A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all’articolo 68, comma 3, e all’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Ebbene, nell’ambito delle misure volte al contenimento del contagio del nuovo coronavirus COVID-19 si è provveduto, dallo scorso mese di marzo, con la chiusura degli Ospedali militari e la sospensione delle attività delle Commissioni Mediche Ospedaliere (C.M.O.) e a causa di ciò numerosi appartenenti alla Polizia di Stato che a tutt’oggi si trovano in aspettativa per gravi morbosità a disposizione delle menzionate C.M.O., si trovano nella situazione di stare per superare o di aver già superato il periodo massimo di comporto dei 12 mesi o dei 18 mesi che, come previsto dalle disposizioni vigenti, porterà alla riduzione dello stipendio o a ritrovarsi addirittura senza retribuzione.
Ora, rilevato che detto evento non è originato dalla volontà del dipendente e non rientrando l’idoneità al servizio prevista nei casi di specie tra le attività di competenza degli Uffici Sanitari presenti all’interno delle Questure italiane, è opportuno considerare dette situazioni quali dipendenti da causa di forza maggiore e quindi prevedere una sospensione amministrativa dei citati periodi comporto, facendo decorrere nuovamente i termini statuiti dalla normativa a partire dalla data di fine della contingenza pandemica o comunque dal riavvio delle attività delle C.M.O..
La S.V. è quindi pregata di intervenire con presso i competenti settori del Dipartimento al fine di garantire quanto sopra evidenziato.
In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
Originale firmato agli atti

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