LA DECISA E COSTANTE ATTIVITA’ DEL COISP A TUTELA DEI POLIZIOTTI
Nel tardo pomeriggio di oggi 1° aprile 2025 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge (Atto Camera 2139) recante “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, già approvato dal Senato della Repubblica il precedente 11 novembre 2024, che apporterà importanti innovazioni per il personale della Polizia di Stato.
Ringraziamo il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco che dal primo momento hanno seguito con attenzione l’iter parlamentare che ha portato all’approvazione del disegno di legge.
L’articolo 1 del citato disegno di legge, che adesso dovrà essere promulgato dal Presidente della Repubblica e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale così entrando in vigore, ha statuito quanto segue:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6-bis, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
b) all’articolo 27-ter, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»; …..
2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
In buona sostanza, si è inteso modificare le vigenti disposizioni che regolano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori e dei Commissari della Polizia di Stato, vincitori dei rispettivi concorsi pubblici, e che prevedono, per tutto il personale della Polizia di Stato, che una volta assegnato presso una sede di servizio possa far domanda di trasferimento dopo due anni qualora si tratti di sede di servizio ordinaria e dopo un anno nel caso di sedi disagiate.
È da osservare che durante l’iter legislativo il COISP si è fortemente opposto a tale modifica normativa che nella prima stesura interessava indistintamente tutti i Poliziotti e che pertanto era peggiorativa per migliaia di colleghi già in servizio. Questa O.S. si è quindi adoperata, con scritti e innumerevoli incontri tanto a livello di Amministrazione che Politico, per ottenere la presentazione di emendamenti volti a modificare la citata pretesa così come anche ad introdurre altre modifiche ordinamentali favorevoli ai Poliziotti.
Il risultato è stato la presentazione ed approvazione di un importantissimo emendamento (poi divenuto il comma 3 del predetto art. 1) con il quale si è statuito che le citate disposizioni “si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” ed ovviamente vale solo per la mobilità dopo la prima assegnazione e non anche per le eventuali successive.
Ora, non solo il COISP è riuscito ad ottenere che le modifiche al tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione si applicassero ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, ma, viste anche le esigenze che scaturiranno dal Giubileo del 2025, abbiamo anche ottenuto che fino a tutto il 2025 i trasferimenti di TUTTO il personale potranno essere disposti a domanda anche se non si è maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
Un ulteriore emendamento, poi divenuto il comma 4 del ridetto art. 1 del ddl oggi approvato, ha difatti consentito di statuire che:
«Per le contingenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 …… a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della Poliziadirettore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede».
Ancora grazie all’impegno del COISP durante l’iter parlamentare della proposta legislativa in argomento, è stato presentato un ulteriore importantissimo emendamento, è stato approvato e adesso costituisce l’art. 4 del disegno di legge approvato. Questo il suo contenuto:
Art. 4. (Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)
1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguenti:
« 5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, il Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non può essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell’ambito dei predetti corsi, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337 »;
b) al comma 6, le parole: « , il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi » e le parole: « Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio » sono sostituite dalle seguenti: « Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio »;
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi.
Nell’ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall’articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
6-ter. In deroga a quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l’esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell’ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Decorsi quattro mesi dall’inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l’ordine di graduatoria di fine corso.»
In breve, l’art. 2-bis del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2023, n. 14, aveva previsto al comma 5 che il Capo della Polizia, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, poteva con proprio decreto ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
Adesso è conferita al Capo della Polizia la medesima possibilità di ridurre la durata dei corsi di formazione per vice ispettore, vice ispettore tecnico, avviati e da avviare entro il 31.12.2026. È inoltre ridotta la durata del 113°, 114° e 115° corso di formazione per commissario, modificata la durata dei rispettivi tirocini e rivista la durata dei corsi per vice commissario e del corso di formazione per l’immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia da avviare entro il 31 dicembre 2026.
In sostanza, come per l’accesso al ruolo iniziale della Polizia di Stato, anche per vice ispettore e il ruolo direttivo avremo corsi di formazione di minore durata.
Il disegno di legge oggi approvato ha poi statuito all’art 3 quanto appresso:
Art. 3. (Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi)
1. All’articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
« 1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 52-bis ».
In altre parole, come già avviene per i nostri medici e medici veterinari, anche nei confronti degli psicologi della Polizia di Stato non saranno applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto di svolgere tale attività, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.
L’art 1, comma 4-bis, del disegno di legge approvato, infine, al fine di corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ha previsto la possibilità che «…per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 334/2000 e dell’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208».
In ultimo, l’art. 2, ha introdotto disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio.
Approvate le suddette norme, l’attenzione di questa O.S. COISP è adesso rivolta verso altri interventi legislativi in itinere, a cominciare dal disegno di legge c.d. “Ddl Sicurezza” recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” (Atto Camera 1660, dove è stato approvato il 18 settembre 2024) ed attualmente all’esame del Senato della Repubblica (Atto Senato 1236) dove si trova “in stato di relazione”, ovvero non è ancora iniziata la discussione, il quale contiene ancora più importanti disposizioni a tutela dei Poliziotti e per il quale ci stiamo impegnando sollecitando una rapida approvazione.
La Segreteria Nazionale del COISP