Congedo speciale ex art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e congedo straordinario per gravi motivi. Necessaria ulteriore circolare volta ad impedire una interpretazione s-dottrinale in danno dei Poliziotti

2005

Roma, 14 aprile 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Congedo speciale ex art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e congedo straordinario per gravi motivi. Necessaria ulteriore circolare volta ad impedire una interpretazione s-dottrinale in danno dei Poliziotti.

Preg.mo Signor Direttore,
con circolare n. 333/A prot. 0004968 del 3 aprile 2020, il Signor Capo della Polizia ha inteso fornire «un indirizzo univoco» riguardo il «congedo speciale ex art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e congedo straordinario per gravi motivi», puntualizzando che al fine di sopperire all’esigenza di curare ed assistere i figli minori in questo periodo di chiusure delle scuole «continua a trovare applicazione il congedo straordinario per gravi motivi previsto dall’art. 37 del d.P.R. 10 gennaio del 1957, n. 3, poiché nel contesto emergenziale attuale tali preminenti necessità ben possono essere ricomprese nella casistica dei “gravi motivi” elencati dalla circolare n. 333/A/9817.B (4) del 15 aprile 1986» e tale congedo straordinario per gravi motivi di cui all’art. 37 d.P.R. 3/1957 trova applicazione «accanto alla predetta speciale figura di congedo (quello ex art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18), con riferimento alle (seguenti due) specifiche situazioni»:
a) quando «la speciale figura di congedo (art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18) non risulta applicabile (a mero titolo esemplificativo, quando l’altro genitore, di cui all’art. 23, comma 4, del d.l. n. 18/2020, richiamato dall’art. 25, comma 1 del medesimo decreto, è temporaneamente impossibilitato ad accudire la prole)»;
b) quando «la speciale figura di congedo (art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18) non risulta più applicabile (quando sono decorsi i 15 giorni indicati dall’art. 23, comma 1 del d.l. n. 18/2020, richiamato dall’art. 25, comma 1, del medesimo decreto)».

Il Capo ha poi concluso affermando che «Si ritiene, infatti, che la particolare situazione emergenziale in atto possa assurgere a fondamento per applicare ogni utile misura, sia ordinaria, sia straordinaria, per garantire la funzionalità della Polizia di Stato attraverso un equilibrato e responsabile utilizzo di tutti gli strumenti che diano il massimo sostegno agli operatori, chiamati a mettere in campo uno straordinario impegno per il Paese».

Ora, alcuni responsabili di Uffici periferici, dando una lettura a parer nostro del tutto errata della suddetta circolare, affermano che per fruire del congedo straordinario per gravi motivi di cui al richiamato art. 37, si deve sempre obbligatoriamente aver prima fruito dei 15 gg. del congedo speciale di cui all’art. 25 a stipendio dimezzato, negando così quell’altra situazione indicata dal Capo della Polizia, ovvero la piena fruibilità del congedo straordinario per gravi motivi di cui all’art. 37 d.P.R. 3/1957 quando «la speciale figura di congedo (art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18) non risulta applicabile (a mero titolo esemplificativo, quando l’altro genitore, di cui all’art. 23, comma 4, del d.l. n. 18/2020, richiamato dall’art. 25, comma 1 del medesimo decreto, è temporaneamente impossibilitato ad accudire la prole)», …. ovvero allorquando il dipendente si trova in una situazione di famiglia monoparentale ovvero quando l’altro genitore (magari anch’esso Poliziotto) è obbligato a
lavorare nei medesimi orari e nessuno dei due potrebbe quindi accudire la prole.

Insomma, a fronte di una chiarissima vicinanza del Capo della Polizia ai bisogni del personale e delle loro famiglie vi è sempre chi si impegna diversamente, escogitando una interpretazione che potremmo definire “s-dottrinale” delle norme e delle sue disposizioni.

Ciò premesso, La preghiamo di voler emanare ulteriore nota finalizzata ad impedire una interpretazione in danno dei nostri colleghi della suddetta circolare dello scorso 3 aprile, relativamente a «congedo speciale ex art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e congedo straordinario per gravi motivi».

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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